Circolare n. 889

Dichiarazione annuale Iva 2021 relativa all’anno 2020

 

Sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva per l’anno 2020 e le relative istruzioni. La dichiarazione deve essere presentata in via telematica tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2021.

 Il versamento dell’Iva dovuta a saldo deve essere effettuato entro il 16 marzo 2021.

Dichiarazione annuale Iva 2021 relativa all’anno 2020


Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione Iva relativa all’anno 2020 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 30 aprile 2021.

Tra le novità si segnalano:

  • la modifica del quadro VA, con l’introduzione di un nuovo rigo (rigo VA16) riservato ai soggetti che hanno usufruito della sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19;
  • la modifica del quadro VF, con l’introduzione di un nuovo campo (rigo VF34 campo 9) riservato ai soggetti che effettuano, nello svolgimento della propria attività, sia operazioni imponibili che operazioni esenti. Tali soggetti, tenuti al calcolo del pro-rata di detrazione, dovranno indicare in tale rigo le cessioni di beni in esenzione di Iva ma con diritto alla detrazione della stessa, per non influenzare la determinazione del pro rata (es:mascherine, dispositivi medici e di protezione individuali ex art.124 del D.L. n. 34/2020 e art. 1, c. 453, L.178/2020).
  • la modifica del quadro VL, con l’introduzione di un nuovo rigo (rigo VL41) per indicare la differenza se positiva tra: iva periodica dovuta e iva periodica versata (campo 1); nonché la differenza, se positiva, il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
  • Inoltre, è stato soppresso il quadro VI , modificato il quadro VQ, con l’introduzione di un nuovo campo (rigo VQ1- col. 7) relativo alla ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali diversi dall’emergenza Covid-19, è stato introdotto nel quadro VO, 2, il rigo VO26 per consentire alle imprese di comunicare la revoca del c.d. “metodo del registrato” e il rigo VO36 per i soggetti che svolgono attività oleoturistica.

 

Permane inoltre la possibilità di comunicare in dichiarazione, tramite il quadro VP, i dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 4° trimestre 2020 (c.d. LIPE) ed evitare la comunicazione in scadenza il 1° marzo 2021 a condizione che la dichiarazione Iva sia presentata entro tale data.


Versamento del saldo Iva 2020

Il versamento del saldo Iva 2020 (di importo superiore a 10,33 euro) va effettuato entro il 16.03.2021 in un’unica soluzione ovvero in forma rateale. Nel dettaglio:

 

 
                                                                                                              VERSAMENTO SALDO IVA 2020
entro il 16.03.2021 entro il 30.06.2021 entro il 30.07.2021
unica soluzione forma rateale
(max 9 rate)
unica soluzione forma rateale
(max 6 rate)
unica soluzione forma rateale
(max 5 rate)
 

prima rata entro il 16.03.2021, rate successive entro il 16 di ogni mese

+ interessi di rateazione mensili dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese

importo dovuto + maggiorazione dell’1,60% importo dovuto + maggiorazione dell’1,60%;
prima rata entro il 30.06.2021,rate successive entro il 16 di ogni mese

 

+ interessi di rateazione mensili 0,33% per ogni mese o frazione di mese

importo dovuto maggiorato dell’1,60%

+ ulteriore maggiorazione dell’ 0,40%

importo dovuto maggiorato dell’1,60%

+ ulteriore maggiorazione dell’ 0,40% ;
prima rata entro il 30.07.202,

rate successive entro il 16 di ogni mese

+ interessi mensili 0,33% per ogni mese o frazione di mese

 

I contribuenti trimestrali per opzione sono tenuti a maggiorare il versamento dovuto in sede di dichiarazione annuale dell’interesse del 1%. I trimestrali c.d. “speciali” di cui all’art. 74, c. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, devono versare l’Iva relativa al 4° trimestre 2020 entro il 16 febbraio 2021.

In presenza di Modelli F24 contenenti compensazioni è sempre obbligatorio l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.


 

Compensazione

L’utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali di importo superiore a 5.000,00 euro: può essere effettuato solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito e comporta l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici Fisconline ed Entratel.

L’utilizzo in compensazione di crediti IVA annuali per importi superiori a 5.000,00 euro comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Il visto non è necessario, fino a 50 mila euro, per le start up innovative e per i soggetti ISA che beneficiano del regime premiale (livello di affidabilità pari a 8 per l’anno 2019, ovvero media di almeno 8,5 per il biennio 2018/2019).

Per l’anno 2021 il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili in F24 (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97) e/o rimborsabile tramite conto fiscale, è di Euro 700.000,00 elevato ad 1.000.000,00 di Euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Rammentiamo che il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) aveva innalzato il limite ad 1.000.000,00 di Euro per tutti i contribuenti.

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010 a decorrere dall’1/1/2011 è vietato compensare nel Mod F24 (ai sensi del D.Lgs. 241/97) crediti erariali, in  presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore a € 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di pagamento, fatte salve limitate fattispecie.


 

Rimborsi

L’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede:

  • l’innalzamento ad Euro 30.000,00 dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti richiesti dai soggetti non considerati “a rischio”;
  • la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore ad Euro 30.000,00 senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione con apposizione del visto di conformità, o in alternativa, con la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso di determinati requisiti patrimoniali;
  • l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori ad Euro 000,00 solo nelle ipotesi di situazioni di “rischio”.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione. La dichiarazione di atto di notorietà, sottoscritta dal contribuente, e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione, ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.


 

“Società di comodo” (o “non operative”)

In base all’art.30, comma 4, della L. 724/1994 non è consentito alle “società ed enti non operativi” (c.d. “società di comodo”) richiedere il rimborso dell’Iva a credito risultante dalla dichiarazione annuale, oppure portarlo in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 nel modello F24, ovvero cederlo ai sensi del D.L. 70/88.

Si ricorda che ai sensi del D.L. 138/2011 sono considerate “società non operative” anche le società in perdita sistematica.

Inoltre, è prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti per i quali ricorre la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • società di comodo nel 2018/19/20;
  • società che nel triennio 2018/2020 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva non inferiori all’importo derivante dall’applicazione delle previste percentuali per la verifica della condizione di non operatività.

Le società non operative devono compilare il rigo VA 15 del quadro A per attestare la propria situazione.

Gli enti o le società operative che intendono chiedere il rimborso dell’IVA sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per attestare l’assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo. La dichiarazione è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione. La dichiarazione di atto notorio, sottoscritta dal contribuente e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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