Circolare n. 888
Certificazione Unica “CU 2021”
Le certificazioni uniche relative ai redditi corrisposti nel 2020 dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate e consegnate ai percipienti entro il 16.03.2021
Certificazione Unica “CU 2021
Sono tenuti alla compilazione e all’invio della certificazione “CU 2021” i soggetti che nel 2020 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, quali ad es., redditi di lavoro dipendente ed assimilati, redditi di lavoro autonomo e taluni redditi diversi, provvigioni, corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti d’appalto, indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma, indennità di esproprio e simili, somme liquidate a seguito di pignoramenti presso terzi, nonché contributi previdenziali ed assistenziali, e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL e redditi derivanti da contratti di locazioni brevi.
Sono inoltre tenuti anche soggetti che hanno corrisposto compensi di lavoro autonomo a contribuenti rientranti in regimi agevolati.
Devono inoltre presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti titolari di posizione assicurativa INAIL, i quali comunicheranno i dati relativi al personale assicurato.
La Certificazione Unica 2021 si compone di:
- un modello “ordinario” da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 3.2020;
- un modello “sintetico” da consegnare al contribuente percettore delle somme entro il 3.2021.
La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il 31.10.2021, termine di presentazione delle dichiarazioni dei sostituti di imposta Mod. 770.
Lo Studio è a disposizione dei Sigg. Clienti per la predisposizione ed invio della “Certificazione Unica 2021” dei redditi di lavoro autonomo, anche occasionale, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi corrisposti nel corso dell’anno 2020, e per il successivo invio telematico all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3.2021.
A tal fine si chiede di fornire allo Studio entro il prossimo 22 febbraio 2021, per ciascun percipiente, i seguenti dati e documenti:
- i dati anagrafici
- tipologia del compenso corrisposto
- i dati previdenziali
- copia delle fatture/ricevute pagate nell’anno 2020
- copia dei modelli F24 di pagamento delle ritenute
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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Circolare n. 978 – Novità in materia di crediti di imposta per l’energia elettrica e il gas naturale introdotte dalla Legge di Bilancio e dalla conversione in legge del Decreto “Aiuti-quater”.
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Si segnala inoltre che con la conversione in legge del Decreto “Aiuti-quater” (D.L. 176/2022) avvenuta il 17.01.2023, è stato prorogato al 30.09.2023 il termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al terzo e quarto trimestre 2022.
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