Circolare n. 883

Novità del Decreto ristori “omnibus” (D.L. 137/2020 convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176)

Il “Decreto  Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020 n. 137) è stato convertito nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020. In sede di conversione in legge, sono stati “assorbiti” anche le disposizioni contenute negli altri tre decreti Ristori fino ad oggi emanati, ovvero: Decreto Ristori-bis (D.L. 149/2020), Decreto Ristori-ter (D.L. 154/2020) e Decreto Ristori-quater (D.L. 157/2020).

Si analizzano nel prosieguo alcune delle principali novità introdotte in sede di conversione in legge del D.L. 137/2020.

Alcune novità introdotte dal D.L. 137/2020 convertito

 

  • Contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione

L’art. 9-quater del D.L. 137/2020 convertito, riconosce per l’anno 2021 un contributo a fondo perduto per il locatore di immobile – adibito ad abitazione principale dal conduttore e ubicato in un comune ad alta tensione abitativa – che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020.

Il contributo spettante:

  • è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata in base alle somme stanziate ed alle domande presentate);
  • è riconosciuto nel limite massimo annuo di Euro 1.200,00 per singolo locatore.

Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 137/2020, sono individuate le modalità applicative e di attribuzione del contributo

Si segnala, inoltre, che la norma è riprodotta anche all’art. 1 co. 381-384 della Legge di bilancio 2021, senza il riferimento alla data del 29 ottobre 2020.

 

  • Contributo “una tantum” a favore delle edicole

L’art. 6-ter del D.L. 137/2020 convertito, ha previsto a favore delle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario) e non titolari di reddito da lavoro dipendente, un contributo “una tantum” fino a Euro 1.000 nel limite delle risorse disponibili e delle richieste presentate.

Ai sensi di quanto disciplinato dall’art. 2 del DPCM del 3 agosto 2020, la predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell’attività nell’ambito di società di persone.

Il contributo è riconosciuto previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il 28 febbraio 2021.

Si ricorda altresì che, oltre al suddetto contributo “una tantum”, la legge di bilancio 2021 ha riconosciuto, anche per l’anno d’imposta 2021, un credito d’imposta per le edicole (Cfr. Circolare Studio n. 879 del 20.01.2021).

 

  • Irrilevanza fiscale dei contributi e delle indennità ricevute dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni

L’art. 10-bis del D.L. 137/2020 convertito, ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi:

  • non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co. 5, del TUIR, rispettivamente: il pro rata di deducibilità degli interessi passivi ed il c.d. “pro rata” generale di deducibilità dei costi.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, con tale disposizione, il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l’emergenza epidemiologica COVID-19 il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (di cui all’art. 27 del D.L. 18/2020, relativo alle indennità, e all’art. 25 del D.L. 34/2020, relativo al contributo a fondo perduto “generale”).

La detassazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modifiche.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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