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Circolare n. 882 – Costi chilometrici e fringe benefit | Studio Penta

Circolare n. 882

Costi chilometrici e fringe benefit per l’anno d’imposta 2021

 

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’ACI relative ai costi chilometrici da utilizzare per il 2021 al fine della determinazione del reddito figurativo da imputare ai dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente, in caso di utilizzo promiscuo di autoveicoli e motocicli.

La percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica.

Sono state rese note (Suppl. Ord. n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 317 del 22/12/2020) le tabelle elaborate dall’ACI relative ai costi chilometrici da utilizzare per il 2021 al fine della determinazione del reddito figurativo da imputare ai dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente, in caso di utilizzo promiscuo di autoveicoli e motocicli (art. 51, c. 4, TUIR, D.P.R. 917/86).

Ai sensi dell’art. 164 TUIR, i costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta sono deducibili nella misura del 70%.

Il calcolo è effettuato in misura forfettaria, assumendo una percorrenza annua di 15.000 chilometri.

La percentuale di determinazione del fringe benefit varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare sono state individuate 4 categorie di imponibilità in ragione dell’entità di emissioni di CO2:

  • 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
  • 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
  • 50% per i veicoli con valori di emissioni di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
  • 60% per i veicoli con valori di emissioni di CO2 superiori a 190g/km.

Riportiamo di seguito i  collegamenti alle tabelle nazionali ACI 2021:

Si ricorda che la determinazione del fringe beneft secondo le percentuali sopra illustrate si applica agli autoveicoli, ai motocicli e i ciclomotori

  • di nuova immatricolazione
  • concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dall’1.7.2020.

Al di fuori di detti casi, resta invece applicabile la disciplina previgente, in base alla quale la determinazione del fringe benefit è effettuato assumendo il 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza annua di 15.000 chilometri.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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