Circolare n. 877

Modifiche al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 D.L. 34/2020)

 

Con provvedimento dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche al credito d’imposta spettante per l’adeguamento degli ambienti di lavoro intervenendo sulle scadenze originariamente previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10.07.2020

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 gennaio 2021

L’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche alle scadenze originariamente previste (cfr. Circolare di Studio n. 847 del 24.07.2020) in termini di applicazione, fruizione e cessione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dall’art. 120 del D.L. 34/2020 convertito, prevedendo, in particolare, che:

  • la “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro” può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 31 maggio 2021(in luogo del 30 novembre 2021);
  • il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 30 giugno 2021 (in luogo del 31 dicembre 2021);
  • i soggetti aventi diritto al credito d’imposta possono optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti (ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari) fino al 30 giugno 2021 (in luogo del 31 dicembre 2021);
  • il cessionario può utilizzare il credito d’imposta (esclusivamente in compensazione) dal 1° gennaio al 30 giugno 2021(in luogo del 31 dicembre 2021);
  • la quota del credito d’imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 30 giugno 2021(in luogo del 31 dicembre 2021).

Per consentire ai beneficiari ed agli eventuali cessionari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6918” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

 

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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