Circolare n. 876

Legge di Bilancio 2021- Crediti di imposta per attività di Ricerca, sviluppo e innovazione e Formazione 4.0

 

La legge di bilancio 2021 (L.178 del 30.12.2020), ha prorogato le disposizioni relative ai crediti di imposta per le imprese che investono in Ricerca, sviluppo e innovazione e Formazione 4.0.

Credito di imposta per ricerca, sviluppo e innovazione

È prorogato al 31.12.2022 il credito di imposta introdotto dall’art. 1 commi da 198 a 208, L. n. 160/2019 oggetto della circolare dello studio alla quale si rinvia (Cfr. Circolare Studio n. 828 del 16.01.2020), per gli investimenti in:

  • ricerca e sviluppo: attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nonché le spese per il personale relative ai ricercatori e tecnici e per i materiali impiegati nella realizzazione di prototipi;
  • transizione ecologica;
  • innovazione tecnologica 4.0;
  • altre attività innovative di design e ideazione estetica nei settori tessili e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica per la realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Per tale fattispecie sono ammesse anche le spese relative ai software;

effettuati dalle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Restano escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato senza continuità aziendale ovvero sottoposte a sanzioni interdittive ex art. 9, c.2 del D.Lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nello specifico il credito di imposta è stato ridefinito nella seguenti misure:

  • 20% della relativa base di calcolo per attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 4 milioni di euro;
  • 10% della relativa base di calcolo per attività di innovazione tecnologica nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • 15% della relativa base di calcolo per attività di innovazione tecnologica finalizzata all’innovazione digitale 4.0 e attività di innovazione green, nel limite massimo di 2 milioni di euro;
  • 10% della relativa base di calcolo per le attività innovative di design e ideazione estetica nel limite massimo di 2 milioni di euro.

La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi; il limite massimo deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo di imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

È inoltre previsto l’obbligo di asseverare la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili, predisposta dal responsabile delle attività o dal soggetto che esegue tali attività.

Rimane confermato l’obbligo di certificazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione dei conti, viene previsto un credito di imposta di importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione.

A fini informativi, la norma ne prevede la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.

Tale credito non concorre alla formazione del reddito Irpef,Ires, Irap e non rileva ai fini degli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR. È inoltre cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti.


 

 

Credito di imposta per la formazione 4.0

Prorogato fino al 31.12.2022 il credito di imposta per la formazione del personale dipendente finalizzato all’acquisizione o consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste nel Piano Nazionale Impresa 4.0.

Ne possono usufruire tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Possono accedere al credito di imposta in relazione al personale dipendente impiegato, gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali.

Sono escluse le “imprese in difficoltà” (come definite dall’art. 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/20) e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 c.2, D. Lgs. n. 231/2001.

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

I costi agevolabili sono costituiti da:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • costi di esercizio per formatori e partecipanti connessi al progetto di formazione;
  • costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese di personale relative ai partecipanti e spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

 

Spettanza dell’agevolazione:

Soggetti Misura  del credito Limite massimo annuale

Piccole imprese

meno di 50 occupati;  fatturato non superiore a 10 milioni di euro oppure  totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro

50% 300.000 euro

Medie imprese

tra 50 e 250 occupati, fatturato non superiore a 50 milioni di euro oppure  totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro

40% 250.000 euro

Grandi imprese

oltre 250 occupati, fatturato superiore a 50 milioni di euro  oppure totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro.

30% 250.000 euro

La misura del credito di imposta è aumentata per tutte le imprese nella misura del 60%, nel caso i cui i destinatari delle attività di formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese.

È inoltre previsto che le imprese:

  • redigano una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte, predisposta dal responsabile aziendale delle attività di formazione o dal dipendente partecipante.
  • conservino i registri nominativi di svolgimento delle attività formativi sottoscritti dal personale, docente o soggetto formatore;
  • conservino la relativa documentazione contabile e amministrativa.

Rimane confermato l’obbligo di certificazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione dei conti, viene previsto un credito di imposta di importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione.

A fini informativi, la norma ne prevede la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.

Tale credito non concorre alla formazione del reddito Irpef, Ires, Irap e non rileva ai fini degli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR. È inoltre cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto dei massimali previsti.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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