Circolare n. 874
Legge di Bilancio 2021 – Crediti di imposta per investimenti in beni strumentali per imprese e professionisti
La Legge di bilancio 2021 (L. 178 del 30.12.2020) in vigore il 1° gennaio 2021, ha introdotto nuovi crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali.
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali
La legge di Bilancio 2021 ha previsto crediti di imposta, “generali” e “industria 4.0” per gli investimenti in beni strumentali nuovi, acquisiti sia in proprietà che tramite contratti di locazione finanziaria, destinati a strutture produttive ubicate in Italia ed effettuati nel periodo compreso tra il 16.11.2020 e il 31.12.2022, ovvero fino al 30.06.2023, qualora sia accettato l’ordine dal venditore e pagati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31.12.2022.
Detti crediti di imposta spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; mentre non spettano alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato senza continuità aziendale ovvero sottoposte a sanzioni interdittive ex art. 9, c.2 del D.Lgs. n. 231/2001.
Dal beneficio, sono esclusi gli investimenti in:
- autoveicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 c.1 del TUIR (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, ecc);
- beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni compresi in specifici gruppi di cui all’allegato 3 della L. n. 208/2015 appartenenti alle industrie manifatturiere alimentari, dell’energia elettrica, gas, acqua, trasporti e telecomunicazioni;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa.
La spettanza dell’agevolazione:
- richiede l’indicazione in fattura dell’espresso riferimento alla normativa in esame: “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito di imposta ex art. 1, commi da 1054 a 1058, Legge n. 178/2020”;
- è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
E’ prevista la decadenza dall’agevolazione, per le cessioni effettuate entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel Modello F24. Ai fini della compensazione del credito spettante, non si applicano: il limite pari a 700.000 euro annui, di cui art. 34, L. n. 388/2000; il limite pari a 250.000 euro previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del Mod. Redditi(art. 1 c. 53, L. n. 244/2007); il divieto di compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.
I crediti di imposta in beni strumentali nuovi non concorrono e alla formazione del reddito ai fini IRPEF IRES ed IRAP e non rilevano ai fini degli artt. 61 e 109 c.5 del TUIR.
I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il loro cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto.
Credito d’imposta “generale” per gli investimenti in beni materiali e immateriali
Il credito d’imposta per beni materiali ed immateriali nuovi, che non rientrano tra i beni “Industria 4.0”, è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni. ll nuovo credito di imposta spetta in misura differenziata a seconda della tipologia e periodo di investimento:
Tipologia di investimento | Credito di imposta | |
16.11.2020 – 31.12.2021
(ovvero entro il 30.06.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 l’ordine risulti accettato e siano versati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto) |
01.01.2022- 31.12.2022
(ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 l’ordine risulti accettato e siano versati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto) |
|
Investimenti in beni nuovi materiale o immateriali | 10% | 6% |
Strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile | 15% | 6% |
Il limite massimo di costi ammissibili per ciascun periodo, è pari a 2 milioni di euro per i beni materiali ed 1 milione di euro per i beni immateriali.
Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene e ripartito in 3 quote annuali di pari importo (1/3 all’anno).
Per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020- 31.12.2021, ai soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro è data la possibilità di utilizzare il credito di imposta in un’unica quota annuale.
Credito d’imposta per investimenti in beni materiali industria 4.0
Per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni materiali nuovi compresi nell’ Allegato A, Legge n. 232/2016, il nuovo credito di imposta spetta in misura differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti e del periodo di investimento.
Importo investimento | Credito di imposta | |
16.11.2020 – 31.12.2021
(ovvero entro il 30.06.2022 a condizione che entro il 31.12.2021 l’ordine risulti accettato e siano versati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto) |
01.01.2022- 31.12.2022
(ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 l’ordine risulti accettato e siano versati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto) |
|
Fino a 2,5 milioni di euro | 50% | 40% |
Superiore a 2,5 milioni fino a 10 milioni di euro | 30% | 20% |
Superiore a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro | 10% | 10% |
Il limite massimo di costi ammissibili per ciascun periodo, è pari a 20 milioni di euro.
Credito d’imposta per investimenti in beni immateriali industria 4.0
Per gli investimenti effettuati dalle imprese in beni immateriali nuovi compresi nell’ Allegato B, Legge n. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% per gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 16.11.2020 e il 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 l’ordine risulti accettato e siano versati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisto.
Sono agevolabili anche le spese sostenute relativamente all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile di competenza.
Il limite massimo di costi ammissibili per tutto il periodo 16.11.2020-31.12.2022 non può superare 1 milione di euro.
I crediti d’imposta per investimenti in beni industria 4.0 sia materiali che immateriali:
- sono utilizzabili a decorrere dall’anno di interconnessione dei beni, in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
- per il loro godimento è richiesta una perizia asseverata/attestato di certificazione da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore ad € 300.000,00, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante;
- ai soli fini informativi, la norma ne prevede la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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Si ricordano inoltre le scadenze per l’anno 2021 relative al c.d. “esterometro”.
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