Circolare n. 873
Brexit
Si sono appena concluse le trattative per l’uscita – dal 01.01.2021 – del Regno Unito dall’Unione Europea.
In attesa di conoscere il contenuto completo degli accordi, per risolvere i dubbi degli operatori ed i problemi operativi che potranno già sorgere i primi giorni di gennaio 2021, sono intervenuti: l’accordo di recesso (documento 2019/C384I/01- artt. 41, 47, 51 e 52), le Linee di orientamento Ue (ultima versione 14 luglio 2020) e gli Avvisi ai portatori di interessi della Commissione europea (10 dicembre 2020).
Effetti della Brexit sul trattamento IVA degli scambi commerciali
Dal 01.01.2021 la Brexit determinerà ai fini IVA, l’assimilazione del Regno Unito ai cosiddetti Paesi ExtraUE.
Pertanto:
- le cessioni e gli acquisti di beni tra Italia e Regno Unito non potranno più qualificarsi come operazioni intracomunitarie, ma avranno natura rispettivamente di:
– cessioni all’esportazione (per i beni spediti dall’Italia al Regno Unito) e dunque di operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) o b) del DPR 633/72 da documentare con MRN;
– beni in importazione (all’atto dell’introduzione in Italia di merci provenienti dal Regno Unito) e dunque soggetti alla disciplina doganale ai sensi degli artt. 67 e 68 del DPR 633/72;
- per le prestazioni di servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, variano gli obblighi documentali: per le prestazioni rese, si dovrà indicare in fattura che l’operazione è “non soggetta” (e non più operazione soggetta ad “inversione contabile”); per le prestazioni di servizi acquistate, invece, il soggetto passivo italiano sarà tenuto ad applicare il meccanismo del reverse charge emettendo autofattura (e non più integrando la fattura ricevuta dal prestatore inglese);
- non sarà più possibile beneficiare delle semplificazioni previste per le operazioni triangolari comunitarie; per le vendite a distanza, per il trasferimento di beni mobili in altro Stato membro per lavorazioni, ecc.;
- decadrà l’obbligo di dichiarare le operazioni ai fini degli elenchi riepilogativi di cui all’art. 50 co. 6 del DL 331/93 (INTRASTAT), ed eventualmente scatterà l’obbligo di indicarle nelle comunicazione delle operazioni transfrontaliere (ESTEROMETRO).
Continueranno invece a costituire operazioni intracomunitarie, le operazione aventi ad oggetto movimenti di beni dall’Irlanda del Nord verso uno Stato membro e viceversa; dette operazioni manterranno la qualificazione di cessioni / acquisti intra-UE di beni. A partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti passivi dell’Irlanda del Nord – soggetti alla normativa UE in materia di IVA per quanto riguarda le merci – dovranno essere identificati tramite un numero di identificazione IVA con suffisso “XI”
Merci in transito al 31.12.2020
Al termine del periodo di transizione, previsto per il 31.12.2020, per semplificare il trattamento da riservare alle operazioni a cavallo d’anno, l‘accordo di recesso aveva già stabilito che:
- per i beni spediti o trasportati dal territorio del Regno Unito al territorio di uno Stato membro e viceversa, trova ancora applicazione la disciplina intracomunitaria,
purché
- la spedizione o il trasporto abbiano avuto inizio prima della fine del periodo di transizione e si siano conclusi dopo la fine del periodo di transizione.
A tale scopo, per le merci in viaggio a cavallo d’anno, quando queste si presenteranno in dogana, l’operatore economico sarà tenuto a dimostrare:
1) che gli spostamenti sono iniziati prima del 31.12.2020 e si sono conclusi successivamente;
2) che le merci hanno la posizione doganale di merci unionali.
La prova dell’inizio dello spostamento deve essere fornita con documento di trasporto o qualsiasi altro documento (ad esempio CMR, lettera di vettura Cim, polizza di carico, polizza di carico multimodale, lettera di vettura aerea) che indichi la data in cui è iniziato lo spostamento, includendovi la parte dell’attraversamento della frontiera.
Nella maggior parte dei casi si tratta della data in cui il vettore ha preso in consegna le merci per il trasporto; oppure della data in cui le merci sono prese in consegna da uno spedizioniere che si assume la responsabilità delle merci e che successivamente incarica un vettore.
Imposte sui redditi
Salvo diversi e nuovi accordi, dall’1.1.2021 il Regno Unito risulterà, ai fini delle imposte sui redditi, uno Stato extracomunitario a tutti gli effetti, perciò saranno eliminate le seguenti agevolazioni:
- l’esenzione da ritenuta sui dividendi nei rapporti infragruppo;
- l’esenzione da ritenuta sugli interessi e sulle royalties nei rapporti infragruppo;
- il regime di favore per le operazioni straordinarie intracomunitarie.
Inoltre verranno meno le procedure di scambio automatico dei dati delle attività finanziarie e dei connessi redditi previste dalla direttiva 2011/16/CE; lo scambio, però, continuerà (con procedure del tutto similari) in virtù dell’adesione del Regno Unito alla Convenzione Multilaterale per la mutua assistenza ai fini fiscali (strumento su base mondiale, e non comunitaria).
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
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