Circolare n. 867
D.L. 30.11.2020 n. 157 c.d. “Decreto Ristori-quater” – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020
Il D.L. 30.11.2020 n. 157 (c.d. “Decreto Ristori-quater”), in considerazione dell’emergenza da COVID-19, ha previsto, per determinate categorie di contribuenti ed al ricorrere di determinate condizioni, la sospensione di alcuni versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020
Versamenti interessati dalla sospensione
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 157 del 30.11.2020 sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 ed alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- ai versamenti relativi all’IVA (rientrano nella sospensione, dunque, il versamento relativo al mese di novembre (per i contribuenti mensili) e il versamento dell’Acconto IVA 2020);
- ai versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 03.2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 03.2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Soggetti interessati dalla sospensione
I soggetti che potranno fruire della sospensione dei citati versamenti sono:
a) i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:
ovunque localizzati, se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (anno 2019 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);
- hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre 2019;
ovunque localizzati, se esercenti le attività economiche sospese per effetto di quanto previsto dall’articolo 1 del DPCM del 03.11.2020 senza la necessità, dunque, di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate.
b) I soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019 e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
c) I soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle d. “zone arancioni” o “zone rosse” come individuate alla data del 26 novembre 2020 con apposite ordinanze del Ministro della Salute.
d) I soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. 149/2020 (c.d. “Decreto Ristori-bis) ovvero ai soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. “zone rosse” come individuate alla data del 26 novembre 2020 con apposite ordinanze del Ministro della Salute.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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