Circolare n. 865
Acconto IVA per l’anno 2020 – Scadenza 27 dicembre 2020
I contribuenti mensili e trimestrali dovranno effettuare entro il 27 dicembre prossimo il versamento a titolo di acconto dell’ I.V.A. dovuta per il mese di dicembre 2020, da parte dei primi, e dell’I.V.A. dovuta in sede di dichiarazione annuale per il 2020 da parte dei secondi
I contribuenti mensili e trimestrali dovranno effettuare entro il 27 dicembre 2020 il versamento a titolo di acconto dell’ I.V.A. dovuta per il mese di dicembre 2020, da parte dei primi, e dell’I.V.A. dovuta in sede di dichiarazione annuale per il 2020 da parte dei secondi (art. 6 – L. 29.12.1990 n. 405).
I criteri per il calcolo dell’acconto sono i seguenti:
- STORICO: l’acconto è pari all’88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato per il mese di dicembre dell’anno 2019, per i contribuenti mensili o in sede di dichiarazione annuale per il 2019 per i contribuenti trimestrali per opzione (al lordo pertanto dell’acconto I.V.A. eventualmente versato a suo tempo).
- PREVISIONALE: l’acconto è pari all’88% del versamento che si prevede di dovere effettuare per il mese di dicembre dell’anno in corso, per i contribuenti mensili, o in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno in corso, per i contribuenti trimestrali per opzione.
- METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE: l’acconto viene determinato sul 100% dell’importo risultante da una apposita liquidazione Iva effettuata alla data del 20 dicembre dell’anno in corso. In tal caso occorre aver riguardo anche alle operazioni attive effettuate ma non ancora registrate. Tale alternativa consente di evitare che l’acconto si traduca in un anticipo di imposta relativa ad operazioni non ancora effettuate. L’importo dell’acconto calcolato con questo criterio deve essere versato per intero e non nella misura dell’88%.
Disposizioni particolari sono previste, tra le altre, per i contribuenti per i quali mutano le cadenze dei versamenti periodici in relazione al volume di affari o per opzione, per i contribuenti che esercitano più attività con contabilità separata, per i contribuenti soggetti a split payment, per i contribuenti di cui all’art. 74, quarto comma, del D.P.R. 633/72 destinatari di provvedimenti ministeriali di autorizzazione ad effettuare le liquidazioni periodiche ogni trimestre solare anziché mensilmente e per i soggetti individuati dai decreti 24/10/00 n. 366 e 370 (ad es. coloro che effettuano servizi di telecomunicazione, somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, raccolta trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani ecc.) che nell’anno solare precedente hanno versato IVA per un ammontare superiore a 2 milioni di euro.
Disposizioni generali
L’acconto non deve essere versato se di importo inferiore a Euro 103,29.
Sono esclusi dal pagamento dell’acconto, tra gli altri,:
- coloro che hanno iniziato o inizieranno l’attività nel 2020;
- coloro che hanno cessato l’attività entro il 30/11/2020, se mensili, o entro il 30/09/2020, se trimestrali;
- coloro che per il mese di dicembre 2019 o in sede di dichiarazione annuale per il 2019 (trimestrali per opzione) hanno evidenziato un credito di imposta (senza conteggiare l’eventuale acconto versato nel dicembre precedente);
- coloro che pur avendo effettuato, per il mese di dicembre 2019 o in sede di dichiarazione annuale per il 2019, un versamento di imposta, ritengono di chiudere le rispettive liquidazioni relative al 2020 a credito di imposta.
Versamenti
I contribuenti devono versare l’acconto utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 6013 per i contribuenti mensili;
- 6035 per i contribuenti trimestrali.
Sul versamento dell’acconto effettuato dai contribuenti trimestrali non si applica la maggiorazione dell’1%.
Il versamento dell’acconto IVA non può essere rateizzato.
Sanzioni
Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti dell’acconto alla prescritta scadenza è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate o versate in meno, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97, maggiorate degli interessi maturati.
La sanzione è pari al 15% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza.
Se il ritardo non supera i 14 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo di ritardo. E’ comunque possibile regolarizzare la posizione avvalendosi del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97.
Omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale 2019 entro il prossimo 27 dicembre 2020 – Fattispecie penale
Si ricorda che l’art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000, prevede la fattispecie penale (reclusione da sei mesi a due anni) diretta a sanzionare l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad Euro 250.000,00 per ciascun periodo di imposta, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre di ogni anno).
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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