Circolare n. 864
IMU – Pagamento della seconda rata dell’imposta dovuta a saldo per il 2020 – Scadenza 16 Dicembre 2020
Entro il 16 Dicembre 2020 dovrà essere versata la seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2020.
In considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati previsti dei casi di esonero dal versamento della seconda rata IMU per l’anno 2020
Pagamento della seconda rata a saldo per il 2020
Entro il 16 Dicembre 2020 dovrà essere versata la seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2020.
Il versamento della prima rata dell’IMU, scaduto il 16 giugno 2020, è stato eseguito sulla base della metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 in quanto la legge di Bilancio 2020 ha rivisitato la disciplina abrogando la TASI ed istituendo la “Nuova” IMU (cfr. Circolare Studio n. 842 del 5 giugno 2020).
Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo per l’intero anno 2020, sulla base delle delibere delle nuove aliquote approvate dai Comuni, pubblicate entro la data del 16 Novembre 2020 nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
In caso di mancata pubblicazione da parte dei Comuni delle delibere si applicano le aliquote, nonché i regolamenti, dell’anno precedente.
L’IMU non si applica, tra gli altri, all’abitazione principale e le relative pertinenze, ad esclusione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi artistici o storici).
Sono considerate abitazioni principali:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice;
- un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare e per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- su decisione del singolo Comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Sono esenti da IMU, tra gli altri:
- le unità immobiliari possedute e utilizzate dagli enti non commerciali, destinate allo svolgimento esclusivo di determinate attività con modalità non commerciali;
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. 27.12.1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare 14.06.1993 n. 9;
- i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art.1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3, del citato D.Lgs. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione. Tale beneficio è stato esteso dal 2019 anche ai familiari coadiuvanti appartenenti al medesimo nucleo familiare, come da L. 30.12.2018 n. 145 co. 705, nonché per gli anni precedenti per effetto di quanto introdotto dall’ art. 78-bis, co. 1, del D.L. 104/2020 (convertito nella L. 126 del 13.10.2020);
- i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 28.12.2001 n. 448;
- i terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.
Emergenza COVID-19 – Casi di esonero dal versamento della seconda rata IMU per l’anno 2020
D.L. 14.08.2020 n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”)
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 78 del D.L. 14.08.2020 n. 104 (c.d. “Decreto Agosto”), per l’anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU in riferimento agli:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
D.L. 28.10.2020 n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”) e D.L. 9.11.2020 n. 149 (c.d. “Decreto Ristori-bis”)
Con il D.L. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”) e il successivo D.L. 149/2020 (c.d. “Decreto Ristori-bis”), sono stati confermati i casi di esonero previsti dall’art. 78 del D.L. 104/2020 ed è stato esteso l’esonero dal versamento della seconda rata IMU 2020 ad altre categorie economiche ed in particolare a quelle colpite dalle misure restrittive disposte dai DPCM del 24.10.2020 e del 3.11.2020.
D.L. 28.10.2020 n. 137 (c.d. “Decreto Ristori”)
Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 del suddetto decreto (link), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
D.L. 9.11.2020 n. 149 (c.d. “Decreto Ristori-bis”)
Viene previsto l’esonero dal versamento della seconda rata IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 del suddetto decreto (link), a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. “zone rosse”), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del D.L. 149/2020.
Versamenti
I versamenti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24 o il bollettino postale.
I soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello cartaceo presso gli sportelli bancari o postali soltanto se il Modello F24 non riporta compensazioni.
I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti tramite Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli F24.
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | SÌ | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione | NO | NO | SÌ |
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione | NO | NO | SÌ |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione |
NO | NO | SÌ |
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione | NO | NO | SÌ |
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
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