Circolare n. 863

Acconti IRPEF/IRES/IRAP – Acconto cedolare secca – Acconto IVIE e IVAFE – Acconto contributo previdenziale gestione separata INPS – Scadenza 30 novembre 2020

 

Il 30 novembre 2020 scade il termine per il versamento della seconda o unica rata delle imposte IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE, IVAFE e contributi dovuti per l’anno 2020. Per le società ed enti il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio.

A causa dell’emergenza Covid 19, sono state introdotte delle misure che incidono sulla disciplina degli acconti. Tra queste si segnalano: l’esclusione del versamento del primo acconto Irap, la riduzione della misura dell’acconto complessivamente dovuto in caso di adozione del metodo previsionale, la proroga del versamento della seconda rata o unica rata da parte dei soggetti ISA.

Acconti IRPEF, IRES, IRAP

Il 30 novembre 2020 scade il termine per il versamento degli acconti IRPEF e imposte sostitutive, IRES ed IRAP per le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.

Per le società ed enti il cui esercizio non coincide con l’anno solare, la seconda o unica rata di acconto deve essere versata entro l’undicesimo mese dell’esercizio stesso.

Acconto IRPEF ed IRES

-> IRPEF

  • 100% del rigo RN34 Modello Redditi PF 2020, ovvero
  • 100% del rigo RN61, colonna 4, in presenza di situazioni che impongono la rideterminazione dell’acconto;
  • 100% del rigo LM42 per i soggetti forfetari ex L. 190/2014 e per i soggetti aderenti al c.d. “regime di vantaggio” ex L. 98/2011.

L’acconto risulta dovuto se l’importo indicato nei predetti righi è pari o superiore a € 52,00.

-> IRES

  • 100% del rigo RN17 Modello Redditi SC 2020
  • 100% del rigo RN28 Modello Redditi ENC 2020

Società non operative o in perdita sistematica

Per le società non operative o in perdita sistematica è stata introdotta la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES. L’acconto è dovuto anche sulla predetta maggiorazione, nella misura (in analogia a quanto previsto per l’IRES e con le medesime modalità) del 100% di quanto indicato al rigo RQ62 colonna 10 del Modello Redditi SC 2020 al netto degli importi indicati alle colonne 13 e 15.

 

Acconto IRAP

I versamenti in acconto relativi all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.

Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati: 100% del rigo IR21 Modello IRAP 2020. L’acconto è dovuto se l’importo del predetto rigo è pari o superiore a € 52,00.

Soggetti IRES – Società di capitali, Enti commerciali e non, Amministrazioni ed Enti Pubblici: 100% del rigo IR21 Modello IRAP 2020. L’acconto è dovuto se l’importo del predetto rigo è pari o superiore a € 21,00.

Le Amministrazioni Pubbliche che determinano la base imponibile secondo il metodo “retributivo” di cui all’art. 10-bis, c. 1, del D. Lgs. 446/97, versano l’acconto mensilmente.

 

Obbligo di ricalcolo degli acconti

Le attuali disposizioni prevedono l’obbligo di ricalcolo degli acconti nei seguenti casi:

  • possesso di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni;
  • esercenti impianti di carburanti;
  • proroga degli iper ammortamenti.

Disposizioni particolari

Disposizioni particolari sono previste per il pagamento degli acconti di imposta nei seguenti casi:

  • presenza di ritenute scomputate per il periodo di imposta 2019 su interessi, premi ed altri frutti di cui all’art. 1 del D.Lgs 1/4/1996 n. 239 relativi a titoli di stato e obbligazioni di banche e società quotate;
  • soggetti IRES che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza o per il regime di consolidato (nazionale o mondiale);
  • presenza di redditi derivanti da partecipazioni in soggetti esteri residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale (CFC).

 


 

Compatibilità con le disposizioni comunitarie  – Regolarizzazione dei versamenti IRAP omessi per errata applicazione di limiti comunitari

In sede di conversione del  D.L. 104/2020, è stata introdotta una sanatoria per il mancato versamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ex art. 24 del D.L. 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero dovuto essere corrisposte per incompatibilità dell’agevolazione con le disposizioni comunitarie. In questo caso il versamento di quanto dovuto va effettuato  entro il 30 novembre 2020, senza applicazioni di sanzioni, e interessi.

Ricordiamo che, in conformità alle disposizioni comunitarie, l’esonero dal versamento spettava:

Sotto il profilo soggettivo, anche  alle imprese con meno di 50 dipendenti e fino a 10 milioni di euro di fatturato e/o di attivo, purché non fossero soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).

Sotto il profilo quantitativo, invece, il limite massimo di aiuti concedibili per emergenza COVID-19 per singola impresa ammonta a 800.000,00 euro, limite che deve tener conto anche delle  altre agevolazioni concesse dal D.L. 34 (quali il contributo a fondo perduto, il credito di imposta per canoni di locazione e per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, ecc.).


 

Acconto cedolare secca

L’acconto della cedolare secca sulle locazioni degli immobili abitativi è pari al 95% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2019 indicata al rigo LC1, col.5, del Modello Unico PF 2020.

L’acconto è dovuto se l’importo indicato al rigo LC1, colonna 5, è pari o superiore a € 51,65.

 


 

Acconto IVIE e IVAFE

L’acconto delle imposte IVIE (imposta sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti) e IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti) per l’anno 2020 risulta dovuto se l’importo indicato al rigo RW7 colonna 1 (per l’IVIE) e al rigo RW6 colonna 1 (per l’IVAFE) del quadro RW del modello Redditi 2020 è pari o superiore ad Euro 52,00. L’acconto dovuto è pari al 100% dell’importo indicato nei predetti righi.

 


 

Metodo previsionale- Riduzione degli acconti 2020

L’art. 20 del D.L. 203/2020 ha previsto di fatto la possibilità di ridurre all’80% la misura degli acconti delle imposte dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) se questi vengono calcolati con il metodo previsionale (cfr Circolare Studio 845 del 25 giugno 2020).

Viene infatti prevista la inapplicabilità delle sanzioni (pari al 30% delle somme non versate – v. infra) e interessi in caso di omesso o insufficiente versamento delle somme dovute a titolo di acconto, se l’importo versato sia almeno pari all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso (anno 2020 per i soggetti con il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

La disposizione si applica oltre che alle imposte sui redditi ed all’Irap, all’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti forfetari, alla cedolare secca sul canone di locazione, all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e all’imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).


 

Termini di versamento

Gli acconti devono essere versati in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2020, se l’importo dovuto è inferiore a € 257,52, ovvero in due rate se l’importo dovuto è pari o superiore a € 257,52 di cui:

  • la prima, nella misura del 40% entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dell’anno precedente;
  • la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, entro il 30 novembre 2020.


 

Soggetti che applicano gli ISA

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (“Indici sintetici di affidabilità fiscale”), a prescindere dal fatto che tale metodologia sia concretamente applicata, o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti, e contestualmente dichiarano ricavi o compensi inferiori ad Euro 5.164.569,00:

  • il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate di pari importo, pari al 50% ciascuna dell’importo complessivamente dovuto, in luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata);
  • se nel primo semestre del 2020 hanno avuto un calo del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) è prorogato al 30 Aprile 2021.

L’art. 6 del DL “Ristori-Bis” n. 149 del 9 novembre 2020 estende la proroga del termine di versamento della seconda rata degli acconti al 30 aprile 2021 anche a tutti i soggetti che applicano gli ISA indipendentemente dal calo del fatturato che:

  • esercitano una delle attività limitate dall’emergenza epidemiologica individuate nell’allegato 1 del D L 137/2020 e nell’allegato 2 al DL 149 con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità – c.d. “zone rosse”,
  • esercitano attività di gestione dei ristoranti nelle aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità – c.d. “zone arancioni”.


 

Disposizioni comuni

Versamento della prima rata e maggiorazione.

Si ricorda che in sede di eventuale ricalcolo della seconda rata di acconto, l’importo della prima rata da portare in detrazione deve essere assunta al netto della maggiorazione applicata qualora per il versamento si sia usufruito del maggior termine previsto.

Riduzione dell’acconto.

E’ possibile effettuare versamenti in acconto inferiori al dovuto, se si ritiene di conseguire per il 2020 un reddito imponibile, o un valore della produzione, inferiore a quello conseguito nel 2019, ovvero un’ imposta dovuta per il 2020 inferiore a quella del 2019.

Tuttavia, va tenuto presente che, se in sede di dichiarazione dei redditi/IRAP risultasse poi che l’acconto versato è inferiore a quanto dovuto sulla base dell’imposta determinata in via definitiva, sulla differenza si applicano la sanzione del 30% e gli interessi di mora.

Versamenti

I versamenti degli acconti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24.

I soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello cartaceo presso gli sportelli bancari o postali soltanto se il Modello F24 non riporta compensazioni.

I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti tramite Mod. F24, esclusivamente in via telematica.

Le somme dovute a titolo d’acconto nel mese di novembre non sono rateizzabili.

Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina corretta relativa al pagamento dei modelli F24.

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA
  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione NO NO
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione NO NO

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA
  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24
Cartacei presso banche/Poste Servizi telematici banche/Poste Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione NO
Modelli F24 con saldo
a debito con compensazione
NO NO
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione NO NO

 

Sanzioni

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97 in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti, si applica la sanzione del 30% dell’importo non versato o versato in meno, più gli interessi di mora. Se il ritardo non supera 90 giorni, la sanzione è ridotta al 15%; se il ritardo del versamento non è superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta per un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

E’ possibile tuttavia ridurre le sanzioni sopraindicate usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso: in tal caso sono dovuti, oltre l’imposta e le sanzioni, anche gli interessi legali calcolati sull’imposta versata in ritardo nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.

 


 

Acconto contributi Inps

Acconto del contributo previdenziale – gestione separata Inps

I soli “professionisti” titolari di partita I.V.A. soggetti al contributo previdenziale Inps ex L. 335/95 (coloro cioè che addebitano o potrebbero addebitare al committente una percentuale del 4%), sono tenuti ad effettuare il versamento in acconto del contributo dovuto per il 2020.

La normativa non prevede la possibilità di autoriduzione dell’acconto del contributo; l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in sede di acconto per l’anno successivo ovvero richiesta a rimborso o portata in compensazione.

L’ammontare dell’acconto dovuto è determinato applicando le aliquote previste per l’anno 2020 (cfr. circolare Studio n. 834 del 6 febbraio 2020) sull’80% del reddito di lavoro autonomo relativo all’anno 2019.

L’acconto deve essere versato in due rate uguali ed alle seguenti scadenze:

  • entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;
  • entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale della base imponibile fissato per il 2020 in € 103.055,00.

Acconto del contributo previdenziale – artigiani e commercianti

Gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS devono versare entro il 30 novembre 2020 il secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2020, sulla quota di reddito eccedente il minimale.

Modalità di versamento

Per il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere utilizzato il modello F24, con le modalità sopraindicate.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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