Circolare n. 862
DPCM del 3 novembre 2020 – Introduzione di nuove misure restrittive
D.L. n. 149 del 9 novembre 2020 c.d. “Decreto Ristori-bis” – Novità in materia di sospensione dei versamenti
Il DPCM del 3 novembre 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19 sull’intero territorio nazionale, dispone, sulla base di quanto già previsto col precedente DPCM del 24 ottobre 2020 (cfr. Circolare Studio n. 859 del 4 novembre 2020), ulteriori misure restrittive per determinate attività economiche e la suddivisione dell’Italia in tre aree corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese.
Il decreto è entrato in vigore il 6 novembre 2020 e le disposizioni in esso contenute saranno valide fino al 3 dicembre 2020.
Il D.L. 149/2020 c.d. “Decreto Ristori-bis”, entrato in vigore il 9 novembre 2020, ha introdotto, tra le altre, nuove misure in materia di sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di Novembre 2020
D.L. 9 novembre 2020 n. 149 c.d. “Decreto Ristori-bis”- Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di Novembre 2020
Il D.L. 149 del 9 novembre 2020 c.d. “Decreto Ristori-bis”, tra le altre, ha introdotto importanti novità in termini di sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di Novembre 2020 per i soggetti colpiti dalle restrizioni introdotte dal DPCM del 3 novembre 2020.
Sospensione dei versamenti tributari
L’art. 7 del D.L. 149/2020 stabilisce che, sono sospesi i termini che scadono nel mese di Novembre relativi:
- ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
- alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta;
- ai versamenti relativi all’IVA.
I versamenti che potrebbero rientrare nella sospensione ma che sono già stati effettuati non possono essere chiesti a rimborso.
Le nuove sospensioni dei versamenti non sono collegate a riduzioni del fatturato o dei corrispettivi.
Soggetti interessati dalla sospensione
Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti di cui all’art. 7 del D.L. 149/2020, la previsione normativa tiene conto delle recenti disposizioni in materia di limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale e della loro eventuale modifica.
Sono previsti infatti tre ambiti territoriali di applicabilità della sospensione dei versamenti, due dei quali sono collegati all’ubicazione dell’attività nelle c.d. Regioni “arancione” o “rosse”.
- Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale
Possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020 (Art.1 allegato), aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.
Si tratta, ad esempio, delle attività dei parchi tematici e di divertimento, di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei teatri, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.
- Soggetti che svolgono attività di ristorazione nelle Regioni “arancione” o “rosse”
La sospensione dei suddetti versamenti riguarda anche i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Regioni “arancione” o “rosse”), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del suddetto DPCM del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del D.L. 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica).
Attualmente, in base alle Ordinanze del Ministro della Salute del 4 e del 10 novembre 2020, sono ricomprese:
- nell’Area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria;
- nell’Area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.
- Soggetti che svolgono altre attività economiche nelle Regioni in “area rossa”
Possono inoltre beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate Regioni in “area rossa” e che:
- operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 del D.L. 149/2020 (link);
- ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.
Effettuazione dei versamenti sospesi
Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 149/2020, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
L’art. 11 del D.L. 149/2020 prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive.
Soggetti interessati dalle nuove misure restrittive
Ai sensi del c. 1 dell’art. 11, la sospensione dei versamenti contributivi, di cui all’art. 13 del D.L. 137/2020 c.d. “Decreto Ristori” (prevista per determinate categorie di lavoratori privati), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 (link) al D.L. 149/2020.
Viene espressamente previsto che la predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Inoltre, ai sensi del c. 2 dell’art. 11, viene sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che:
- abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (d. Regioni “rosse”);
- appartenenti ai settori individuati nel sopracitato Allegato 2 del D.L. 149/2020.
Effettuazione dei versamenti sospesi
I contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dell’art. 11 c. 1 e 2, dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021 (il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione).
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
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