Circolare n. 860

Nuovi codici natura sulle fatture elettroniche

Sono state aggiornate le specifiche tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio, prevedendo, fra l’altro, l’introduzione di nuovi codici (“TipoDocumento”, “Natura”, “TipoRitenuta” e “ModalitàPagamento”).
L’adozione delle nuove codifiche è obbligatoria dal 1° gennaio 2021, ma ne è consentito l’utilizzo, in via facoltativa, a decorrere dal 1° ottobre 2020.

Nuovi codici “Natura”
Il codice “Natura” viene utilizzato dai soggetti passivi, qualora non sia applicabile l’IVA in relazione all’operazione documentata (per effetto di esenzione, non imponibilità, ecc.).
Nella predisposizione della fattura elettronica occorre indicare uno specifico codice “Natura”, ogni qual volta i campi relativi all’aliquota e all’imposta assumano valore pari a zero.
Nella seguente tabella si espongono sinteticamente i codici “Natura” che hanno subito variazioni, e la nuova versione 1.6.1 in vigore dal 1 gennaio 2021.
I codici natura N1 operazioni escluse, N4 operazioni esenti, N5 regime di margine / Iva non esposta in fattura e il codice N7 Iva assolta in altro stato UE, non subiscono variazioni rispetto alla precedente versione 1.5

Tracciato 1.5 – Codice natura Tracciato 1.6.1 – Codice natura
N2 – operazioni non soggette ad IVA – valido fino al 31/12/2020

– N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972

– N2.2 non soggette – altri casi

N3 – operazioni non imponibili IVA –  valido fino al 31/12/2020

– N3.1 non imponibili – esportazioni

– N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie

– N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino

– N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

– N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento

– N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) -valido fino al 31/12/2020

– N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

– N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro

– N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile

– N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati

– N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

– N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

– N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

– N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico

– N6.9 inversione contabile – altri casi

 


 

Nuovi codici “TipoDocumento”

Sono stati  introdotti nuovi codici  da utilizzare specificatamente per le fatture differite e per ulteriori nuove tipologie di autofatture

Tracciato 1.6.1 – Tipo documento

– TD16 integrazione fattura reverese charge interno

– TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

– TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari

– TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2

– TD21 Autofattura per splafonamento

– TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

– TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

– TD24 Fattura differita di cui all’art. 21 c. 4 lett. a) del DPR 633/72

– TD25 Fattura differita di cui all’art. 21 c. 4 terzo per. lett. b) del DPR 633/72

– TD26 Cessione di beni ammortizzabili e passaggi interni ex art. 36 del DPR 633/72

– TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

mentre i codici TD01 Fattura, TD02 Acconto/Anticipo su fattura, TD03 Acconto/Anticipo su parcella, TD04 Nota di Credito, il codice TD05 Nota di Debito, il codice TD6 Parcella e il codice TD20 Autofattura non hanno subito variazioni rispetto alla precedente versione.

 


 

Nuovi codici “TipoRitenuta”

Rispetto alla versione 1.5 del tracciato xml è stata introdotta la possibilità di inserire in fattura ritenute di tipo previdenziale oltre alla ritenuta d’acconto. Sarà perciò possibile inserire più ritenute all’interno dello stesso documento:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale.

Si ricorda inoltre che per i professionisti iscritti a casse di previdenza professionali, in fase di emissione della fattura, bisognerà usare l’apposito codice TC relativo alla cassa previdenziale di appartenenza.

 


 

Nuovo codice “ModalitàPagamento”

È stato introdotto il nuovo codice ModalitàPagamento MP23 (Pago PA).

 


 

Bollo fattura elettronica

Qualora sia prevista l’applicazione del bollo sulla fattura elettronica, sarà necessario inserire l’apposito flag in corrispondenza del campo “BolloVirtuale”; l’indicazione dell’importo non è, invece, più obbligatoria (campo “ImportoBollo”).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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