Circolare n. 859
DPCM del 24 ottobre 2020
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 c.d. “Decreto Ristori”
Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il DPCM 24 ottobre 2020 ha introdotto, tra le altre, nuove misure restrittive per determinate tipologie di attività economiche.
Allo stesso tempo, con il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 c.d. “Decreto Ristori”, è stato introdotto un pacchetto di misure allo scopo di sostenere economicamente le attività maggiormente colpite dalle restrizioni previste dal DPCM del 24 ottobre 2020, quali un contributo a fondo perduto, un credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e l’abolizione dalla seconda rata IMU per il 2020
DPCM del 24 ottobre 2020 – Misure restrittive
Il DPCM del 24 ottobre 2020 (v. art. 1 allegato) ha introdotto, tra le altre, misure restrittive per determinate attività economiche quali servizi di ristorazione, palestre, centri benessere e centri termali, sport, cinema e teatri. Tali misure si applicano dal 26 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020.
In riferimento alle attività economiche, produttive e ricreative consentite, il provvedimento richiama il le disposizioni previste nelle “Linee Guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” come aggiornate nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’ 8 ottobre 2020”.
In riferimento alle attività professionali vengono previste le seguenti raccomandazioni:
- che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
L’art. 2 del DPCM 24 ottobre 2020 ribadisce inoltre che le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, rispettano il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 c.d. “Decreto Ristori”
Il c.d. “Decreto Ristori” ha introdotto misure di sostegno economico per le attività che hanno subito restrizioni dal DPCM del 24 ottobre 2020.
- Contributo a fondo perduto
Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori, con partita IVA attiva al 25 ottobre 2020, che dichiarano di svolgere come attività prevalente, una di quelle riferite ai codici ATECO indicati nella tabella allegata (Tabella Allegata), tra cui: bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi.
Viene inoltre previsto che con uno o più Decreti Ministeriali, possano essere individuati ulteriori codici ATECO aventi diritto al contributo.
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il contributo spetta anche, in assenza dei requisiti di fatturato, ai soggetti riportati nella tabella allegata che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019.
Il contributo non spetta invece ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 ed ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del D.L. 34/2020 – c.d. “Decreto Rilancio”, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Ai soggetti invece che non hanno presentato l’istanza per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del D.L. 34/2020, il contributo in oggetto sarà riconosciuto previa presentazione telematica di apposita istanza.
Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate definirà i termini e le modalità di trasmissione.
L’ammontare del contributo è determinato:
- per i soggetti che hanno già beneficiato del “vecchio” contributo, come quota del contributo già erogato;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il precedente contributo, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti per il precedente contributo a fondo perduto ex art. 25 commi 4, 5 e 6 del D.L. 34/2020. Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, il valore invece è calcolato applicando la percentuale del 10%.
Le quote (100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per settore economico secondo quanto riportato nella tabella allegata.
In ogni caso, l’importo del contributo in oggetto non può essere superiore a 150.000 euro.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, l’ammontare del contributo è determinato applicando le predette percentuali agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
- Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella allegata, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (cfr. Comunicazione Studio del 22 maggio 2020), spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
- Cancellazione della seconda rata IMU
Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’ IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella allegata, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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