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Circolare n. 858 – “Decreto Agosto” convertito nella Legge 13 ottobre n. 126 – Aiuti di Stato anti-covid alle micro e piccole imprese – Proroga della moratoria dei pagamenti delle piccole e medie imprese (PMI) | Studio Penta

Circolare n. 858

 

“Decreto Agosto” convertito nella Legge 13 ottobre n. 126

Aiuti di Stato anti-covid alle micro e piccole imprese – Proroga della moratoria dei pagamenti delle piccole e medie imprese

Il D.L. 104 del 14 agosto 2020 c.d. “Decreto Agosto” convertito nella Legge 13 ottobre 2020 n. 126 ha esteso, sulla base di determinate condizioni, l’applicazione degli aiuti di Stato anche alle micro e piccole imprese in difficoltà al 31.12.2019 ed introdotto una specifica disciplina di proroga della moratoria dei pagamenti da parte delle PMI

Aiuti di stato alle micro e piccole imprese

L’art. 62 del D.L. 104/2020 convertito nella Legge 13 ottobre 2020, in deroga alla previsione di cui all’art. 61 co. 1 del D.L. 34/2020 che vieta la concessione degli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà al 31.12.2019, stabilisce che gli aiuti di cui agli artt. 54 – 60 del D.L. 34/2020 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese, ai sensi dell’allegato I del regolamento UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in base al predetto regolamento, già alla data del 31.12.2019, a condizione che:

  • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
  • non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
  • non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Dunque, al ricorrere delle predette condizioni, le microimprese e piccole imprese, già in difficoltà alla data del 31.12.2019, possono beneficiare degli aiuti previsti dal D.L. 34/2020:

  • sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54 L. 34/2020);
  • sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55 L. 34/2020);
  • sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese (art. 56L. 34/2020);
  • alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (art. 57 L. 34/2020);
  • alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (art. 58 D.L. 34/2020);
  • alle imprese per gli investimenti relativi alla produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59 L. 34/2020);
  • sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60 L. 34/2020).

Proroga della moratoria dei pagamenti delle PMI

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di Covid-19, con l’articolo 56 del D.L. 18/2020 c.d. Decreto “Cura Italia”, è stata  introdotta una moratoria delle scadenze relative a varie tipologie di esposizioni debitorie delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia.

La validità temporale della moratoria era fissata al 30 settembre 2020 (cfr. Comunicazione Studio del 26 Marzo 2020).

Il “Decreto Agosto”, ha prolungato al 31 gennaio 2021 la validità temporale delle misure previste dal Decreto “Cura Italia”.

In particolare, l’art. 65 del D.L. 104/2020 convertito, ha prorogato al 31 gennaio 2021 i termini di sospensione:

  • di cui all’art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del D.L. 18/2020 convertito nella 27/2020, che disciplina le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese;
  • di cui all’art. 37-bis del D.L. 23/2020 convertito nella L. 40/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56 co. 2 del D.L. 18/2020.

Viene, inoltre, previsto che:

  • la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all’art. 56 co. 2 del D.L. 18/2020, al 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 104/2020);
  • le imprese che, al 15 agosto 2020, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al co. 2 dell’art. 56 del D.L. 18/2020, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dal suddetto art. 56;
  • nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all’art. 56 co. 2 del D.L. 18/2020, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive, di cui all’art. 56 co. 8, decorre a partire dal nuovo termine del 31 gennaio 2021 in luogo della scadenza precedente.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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