Circolare n. 856
D.L. 14 agosto 2020 n. 104 c.d. “Decreto Agosto” convertito nella L. 13.10.2020 n. 126
Tra le novità introdotte dalla legge di conversione (L. 13.10.2020 n. 126) del c.d. “Decreto Agosto” è prevista la possibilità, al ricorrere di determinate condizioni, di regolarizzare entro il 30.10.2020 con una maggiorazione dello 0.8% i versamenti a saldo ed in acconto delle imposte, non effettuati entro il 20.08.2020, senza applicazioni di sanzioni.
Versamenti a saldo e in acconto non effettuati entro il 20.08.2020 – Regolarizzazione agevolata entro il 30.10.2020
L’art. 98-bis del D.L. 104/2020 c.d. “Decreto Agosto”, inserito in sede di conversione in legge, prevede la possibilità di regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti, scaduti il 20.8.2020 (già maggiorati dello 0,4% a titolo di interessi corrispettivo) per effetto della proroga disposta con il DPCM 27.6.2020:
- effettuando i mancati versamenti entro il 30.10.2020, con la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, senza applicazione di sanzioni;
- a condizione che i contribuenti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Soggetti interessati
La regolarizzazione in esame riguarda:
- i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro;
- i soggetti che applicano il regime forfettario di cui alla L. 190/2014, il regime di vantaggio di cui all’art. 27 co. 1 del D.L. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”) o che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.);
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR (es. soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, professionisti con studio associato, soci di società di capitali “trasparenti”).
Sono invece esclusi dalla regolarizzazione, così come dalla precedente proroga, i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.
Requisito del calo del fatturato
Per usufruire della regolarizzazione entro il 30.10.2020 senza sanzioni, ma applicando la maggiorazione dello 0,8% delle imposte dovute, è necessario che i suddetti contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Versamenti oggetto di regolarizzazione
La regolarizzazione entro il 30.10.2020 riguarda i versamenti dei saldi e degli acconti d’imposta derivanti dai modelli REDDITI 2020 (es. IRPEF, IRES e relative addizionali) e dai modelli IRAP 2020, che dovevano essere effettuati entro il 20.7.2020, oppure entro il 20.8.2020 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
La regolarizzazione entro il 30.10.2020 deve ritenersi applicabile anche al versamento del saldo IVA 2019, qualora avesse dovuto essere versato entro il 20.8.2020.
La regolarizzazione entro il 30.10.2020 non sembra invece applicabile ai versamenti del saldo e del primo acconto dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti, poiché la maggiorazione dello 0,8% è parametrata alle “imposte dovute”.
Lo Studio rimane sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
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