Circolare n. 855
D.L. 14 agosto 2020 n. 104 c.d. “Decreto Agosto”
Misure a sostegno del lavoro
Il D.L. 104 del 14 agosto 2020 c.d. “Decreto Agosto” ha previsto delle misure a sostegno del lavoro.
Tra queste, un’indennità di 1.000,00 euro in favore di determinate categorie di lavoratori autonomi e dipendenti, misure in materia di integrazioni salariali ed agevolazioni contributive.
Indennità per autonomi e dipendenti
L’art. 9 del D.L. 104/2020, riconosce un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro in favore dei soggetti, in presenza di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali (anche in regime di somministrazione), che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori autonomi privi di partita IVA (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (riconducibili all’art. 2222 codice civile) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 febbraio 2020 e che non abbiano un contratto in essere al 15 agosto 2020. Per tali contratti, i lavoratori devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione Separata dell’INPS con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile.
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata dell’INPS alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Misure in materia di integrazioni salariali
Il D.L. 104/2020:
- ha apportato numerose modifiche alle disposizioni in materia di: Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga;
- ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i predetti ammortizzatori sociali;
- ha introdotto novità in materia di trattamenti in deroga a favore degli sportivi professionisti e di cassa integrazione per i lavoratori delle c.d. “zone rosse”.
Agevolazioni contributive
E’ previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono, successivamente al 15.8.2020 e fino al 31.12.2020, lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Proroga e rinnovi dei contratti a termine
Il D.L. 104/2020 prevede anche la possibilità di rinnovare o prorogare, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di causale.
Per maggiori informazioni riguardo le disposizioni in materia di lavoro, i Sigg. Clienti sono invitati a rivolgersi al proprio Consulente del lavoro.
Lo Studio rimane sempre a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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