Circolare n. 853

D.L. 14 agosto 2020 n. 104 c.d. “Decreto Agosto”

Nuova rivalutazione dei beni d’impresa

 

Con l’obiettivo di favorire la patrimonializzazione delle società, il D.L. 104 del 14 agosto 2020 c.d. “Decreto Agosto” introduce una nuova disciplina per la rivalutazione dei beni d’impresa.

La rivalutazione riguarda i beni risultanti dal bilancio 2019 e può essere effettuata nel bilancio 2020. Se la rivalutazione viene effettuata anche ai fini fiscali, occorre versare un’imposta sostitutiva del 3%. E’ possibile, inoltre, affrancare la riserva di rivalutazione monetaria versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Nuova rivalutazione dei beni d’impresa

L’art. 110 del D.L. 104/2020 introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà avere:

  • rilevanza solo civilistica e contabile;
  • oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

Ambito soggettivo

La rivalutazione può essere effettuata da:

  • società di capitali ed enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS;
  • società di persone commerciali, imprese individuali, enti non commerciali residenti e soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Beni rivalutati

Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (anno 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019 (anno 2020 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

La rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Imposta sostitutiva del 3%

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti

I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva  sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale viene eseguita  la rivalutazione (anno 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).

In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:

  • della deducibilità degli ammortamenti;
  • della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all’art. 102 c. 6 del TUIR;
  • della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.

Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni “ante rivalutazione”, nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all’1.1.2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione  può essere affrancato, in tutto o in parte, con il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Coordinamento con le altre discipline di rivalutazione dei beni di impresa

Si segnala che l’art. 1 c. 696 della legge di bilancio 2020 ha introdotto una rivalutazione dei beni di impresa, efficace dal punto di vista fiscale, che doveva essere effettuata nel bilancio al 31.12.2019 (cfr circolare Studio n. 828).

Ai sensi dall’art. 12-ter del D.L. 8.4.2020 n. 23 la rivalutazione in argomento può essere effettuata anche (soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare):

  • nel bilancio al 31.12.2020;
  • nel bilancio al 31.12.2021;
  • nel bilancio al 31.12.2022.

Inoltre, si ricorda che l’art. 6-bis del D.L. 23/2020 ha previsto che, per le imprese dei settori alberghiero e termale, la rivalutazione dei beni in argomento possa essere effettuata senza imposte sostitutive.


Rivalutazione dei beni per le cooperative agricole

Il D.L. 104/2020 prevede inoltre  una speciale rivalutazione gratuita per le cooperative agricole e i loro consorzi in possesso delle clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c.

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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