Circolare n. 851

Opzione per la cessione del credito d’imposta o per il contributo sottoforma di sconto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero della facciata degli edifici, installazione di impianti fotovoltaici e colonnine elettriche

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8.8.2020 stabilisce le modalità attuative degli articoli 119 (“superbonus” del 110%) e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Oggetto del provvedimento

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir;
  • efficienza energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 e di cui all’art. 119 c. 1 e 2 del D.L. 34/2020 (“superbonus” del 110%);
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, c. da 1-bis a 1-septies del D.L. 63/2013 e di cui all’art. 119 c. 4 del D.L. 34/2020 (“superbonus” del 110%);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di cui alla L. 27 dicembre 2019, n. 160;
  • installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, c.1, lett. h) Tuir, ivi compresi gli interventi di cui all’art. 119 5 e 6  del D.L. 34/ 2020 (“superbonus” del 110%);
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art.16 – ter del D.L. 16/2013 e di cui all’art.119 c. 8 del D.L. 34/2020 (“superbonus” del 110%);

possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta;
  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori; per gli interventi che danno diritto al “superbonus” del 110%, (cfr Circolare Studio n. 849), gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.


 

Requisiti per l’esercizio dell’opzione relativamente alle detrazioni spettanti nella misura del 110% (“Superbonus”)

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti nella misura del 110% (“superbonus”) di cui all’articolo 119 del D.L. 34/2020 (cfr Circolare Studio n. 849):

  • per gli interventi di efficientamento energetico i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ ENEA;
  • per gli interventi antisismici, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui al DPR 380/2001.
  • è necessario richiedere ad un soggetto abilitato (es. Dottori Commercialisti) il rilascio del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Inoltre, il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le previste asseverazioni e attestazioni, e che gli stessi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. Con l’asseverazione il tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento alle disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6/8/2020.


 

Ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta

Il contributo sotto forma di sconto, è pari alla detrazione spettante e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

A fronte dello sconto praticato, al fornitore è riconosciuto un credito d’imposta pari alla detrazione spettante. L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020.

Il credito d’imposta da cedere ad altri soggetti è pari alla detrazione spettante.

L’importo della detrazione spettante, è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

L’importo della detrazione cedibile sottoforma di credito d’imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d’imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.


 

Modalità di esercizio dell’opzione

L’esercizio dell’opzione è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello approvato con il Provvedimento dell’8.8.2020 (allegato Modello per la comunicazione dell’opzione e Istruzioni per la compilazione). La Comunicazione dell’opzione deve essere inviata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di opzione per la cessione del credito per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione del 110%, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità.

Il Provvedimento disciplina inoltre le modalità per l’invio della Comunicazione in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici.

Per gli interventi di efficientamento energetico che danno diritto alla detrazione del 110%, la Comunicazione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione della prevista asseverazione.


 

Modalità di utilizzo dei crediti d’imposta

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs 241/1997, senza applicazione di limiti, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario.

Il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

Per poter utilizzare il credito:

  • i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
  • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

La quota dei crediti d’imposta che non è utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.


 

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

In alternativa all’utilizzo diretto, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione i cessionari e i fornitori possono cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione.

La comunicazione della cessione avviene esclusivamente, a pena d’inefficacia, a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, dopo aver proceduto alla conferma dell’opzione, utilizzando le medesime funzionalità.

I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario con le stesse funzionalità.


 

Controlli dell’Amministrazione finanziaria

Se, a seguito dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, viene accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’im­porto corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei beneficiari della detrazione, maggiorato di interessi e sanzioni, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi.

Diversamente, i fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

 

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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