Circolare n. 849

Detrazione del 110% (c.d. “Superbonus”) per interventi di riqualificazione energetica, antisismici, di installazione di impianti solari e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

L’art. 119 del D.L. 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), sostituito in sede di conversione in legge, incrementa al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate annuali  di pari importo.

Interventi di riqualificazione energetica – Superbonus del 110%

Soggetti beneficiari

Il c.d. “superbonus” compete per i lavori effettuati:

  • dai condomini;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Interventi effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari

Con riguardo agli interventi sulle singole unità immobiliari, la detrazione del 110% spetta soltanto alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Ai sensi del co. 10 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, tuttavia, per le persone fisiche e soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica il “superbonus” compete limitatamente ad un numero massimo di due unità immobiliari, “fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”

 

Immobili esclusi

Il “superbonus” del 110% non si applica alle unità immobiliari accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

 

Interventi di riqualificazione energetica “trainanti” – limiti di spesa

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (per gli IACP fino al 30.06.2022), spetta per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di seguito indicati.

 

Tipologia di intervento “trainante” Limite massimo di spesa

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

·       50.000,00 euro, per gli edifici unifamiliari;

·       50.000,00 euro, per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

·       40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

·       30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati.

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

·       20.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;

·       15.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

Demolizione e ricostruzione degli edifici

Sono ammessi alla detrazione del 110% anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’art. 3 co. 1 lett. d) del DPR 380/2001.

Anche in questi casi, il “superbonus” spetta:

  • nel rispetto dei requisiti minimi di miglioramento della classe energetica dell’edificio;
  • nei limiti stabiliti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 119 del D.L. 34/2020.

 

Altri interventi di riqualificazione energetica al 110%  (c.d. interventi “trainati”)

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli  o  schermature solari),  nei  limiti  di  spesa previsti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” sopraelencati.

 

Altri interventi di riqualificazione energetica al 110% in assenza di interventi “trainanti”

Anche se non viene congiuntamente eseguito uno degli interventi “trainanti”, la detrazione del 110% viene estesa a tutti gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del  DL 63/2013  nei casi in cui:

  • siano effettuati sugli immobili vincolati ai sensi del DLgs. 22.1.2004 n. 22;
  • gli interventi “trainanti” (previsti dal co. 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020) siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, fermi restando i requisiti previsti al co. 3 dello stesso art. 119 riguardanti il miglioramento della classe energetica dell’edificio.

 

Momento di sostenimento delle spese

Per fruire della detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica le spese devono essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (per gli Istituti autonomi case popolari IACP nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali il superbonus  è esteso alle spese sostenute fino al 30.6.2022).

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

 

Miglioramento della classe energetica

Per poter beneficiare dell’agevolazione maggiorata al 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dai decreti ministeriali che dovranno essere emanati.

Detti requisiti minimi devono  consentire, nel loro complesso ed anche congiuntamente all’installazione di impianti solari fotovoltaici o all’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari;
  • ovvero (ove non sia possibile il miglioramento di due classi energetiche) il conseguimento della classe energetica più alta (attualmente la classe A4).

Il conseguimento della classe energetica richiesta per beneficiare del “superbonus” deve essere dimostrata mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) di cui all’art. 6 del DLgs. 192/2005, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

 

Asseverazione  per gli interventi di riqualificazione energetica con  superbonus del 110%

Ai fini della detrazione del 110% e per poter optare  per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi di riqualificazione energetica è necessario ottenere l’asseverazione da parte di tecnici abilitati.

 


 

Interventi antisismici – Superbonus del  110%

Soggetti beneficiari:

Con riguardo agli interventi antisismici (commi 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013), l’aliquota del 110% spetta per gli interventi effettuati:

  • dai condomini;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari (senza i limiti previsti per gli interventi di riqualificazione energetica);
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Immobili esclusi

Anche in questo caso sono esclusi dal “superbonus” del 110% gli immobili accatastati in A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

 

Cessione della detrazione all’impresa di assicurazione – detrazione del 90% per la polizza stipulata

Nel caso in cui siano stati eseguiti gli interventi antisismici di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013 e la detrazione nella misura del 110% sia stata ceduta ad un’impresa di assicurazione con la quale viene contestualmente stipulata una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi,  la detrazione IRPEF prevista nell’art. 15 co. 1 lett. f-bis) del TUIR spetta nella misura del 90% (invece del 19%).

 

Immobili in zona sismica 4 – esclusione

La detrazione nella misura del 110% prevista per il c.d. “sismabonus” e la disposizione che prevede la detrazione elevata al 90% sulle polizze stipulate con assicurazioni alle quali è ceduto il “superbonus” non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.3.2003 n. 3274.

 

Momento di sostenimento delle spese

Per fruire della detrazione del 110% per gli interventi antisismici le spese devono essere sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

 

Asseverazione  per gli interventi antisismici con  superbonus del 110%

Ai fini della detrazione del 110% e per poter optare  per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici,  è necessario ottenere l’asseverazione da parte di tecnici abilitati.

 


 

Impianti solari fotovoltaici – Superbonus del 110%

La detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta nella misura del 110% per:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93,
  • le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021,

se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione del 110%.

 

Soggetti beneficiari:

L’aliquota nella misura del 110% spetta per i suddetti interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati:

  • dai condomini;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97;
  • dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. 266/91;
  • dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’art. 7 della L. 383/2000;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5 co. 2 lett. c) del DLgs. 242/99, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

Limite di spesa detraibile e ripartizione della detrazione

In questi casi il “superbonus” del 110%:

  • spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000,00 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400,00 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico (il limite è ridotto a 1.600,00 euro per ogni kW di potenza nominale se sono eseguiti interventi di cui alle lett. d), e) ed f) dell’art. 3 co. 1 del DPR 380/2001 che consistono, rispettivamente, in interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica);
  • deve essere ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

L’aliquota del 110%, inoltre, si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione del 50% stabilita dall’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000,00 euro riferito all’intero impianto.

 

Installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati ai sensi dell’art. 119 co. 5 del   DL 34/2020, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di 1.000,00 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

 


 

Colonnine di ricarica veicoli elettrici – Superbonus del 110%

Ai sensi dell’art. 119 co. 8 del D.L. 34/2020, nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del D.L. 63/2013 spetta nella misura del 110%.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Anche in questo caso, l’aliquota maggiorata del 110% compete per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e per i soli interventi effettuati:

  • dai condomini;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • dagli IACP comunque denominati;
  • dagli enti del Terzo settore;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.

 


 

Adempimenti necessari ai fini del Superbonus del 110%

Le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “ecobonus”).

Anche ai fini del superbonus è necessario quindi effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, antisismici, rifacimento facciate, come ad. es, l’utilizzo dei bonifici “parlanti”, ecc.

È inoltre necessario acquisire:

  • ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus;
  • ai fini del superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

 

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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