Circolare n. 847

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione – Disposizioni attuative e chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Gli artt. 120 e 125 del D.L. 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) hanno introdotto un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del  COVID-19 e un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Al fine di beneficiare del credito d’imposta occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione dal 20.7.2020 al 30.11.2021 per le spese sostenute per  l’adeguamento degli ambienti di lavoro, e dal 20.7.2020 al 7.9.2020 per le spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Gli artt. 120 e 125 del D.L. 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) hanno introdotto un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del  COVID-19 e un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (cfr Comunicazione Studio del 26 maggio 2020).

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10.7.2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei suddetti crediti d’imposta e le modalità per la comunicazione dell’opzione per la cessione di tali crediti ai sensi dell’art. 122 del D.L. 34/2020.

Con la circolare dell’ Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 20 sono stati forniti i primi chiarimenti in merito a tali agevolazioni.


 

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

L’art. 120 del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio” riconosce un credito d’imposta per gli interventi legati all’adeguamento degli ambienti di lavoro per la riapertura dei pubblici esercizi.

 

Soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (link elenco);
  • alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo settore.

Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole.

 

Ambito oggettivo

Il credito d’imposta  è riconosciuto in relazione agli interventi necessari per far rispettare  le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

Tra gli interventi agevolati sono compresi quelli edilizi necessari per:

  • il rifacimento di spogliatoi e mense;
  • la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • l’acquisto di arredi di sicurezza.

Tali interventi devono essere stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, asso­ciazioni di categoria e Ordini professionali.

L’agevolazione spetta altresì in relazione agli investimenti necessari di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Rientrano nell’agevolazione anche i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’at­tività lavorativa in smart working.

 

Ambito temporale

Il credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell’imputazione delle spese:

  • per gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata) rileva il “principio di cassa”, vale a dire la data di effettivo pagamento (ad es., un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020).
  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, rileva il “principio di competenza” (quindi, rilevano le spe­se da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

 

Misura del credito d’imposta

Il credito massimo spettante è pari a 48.000,00 euro,  ovvero il 60% delle spese sostenute per un massimo di spese pari ad 80.000,00 euro.

Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.

 

Comunicazione delle spese all’Agenzia delle Entrate

Al fine di beneficiare del credito per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:

  • dal 7.2020 al 30.11.2021;
  • in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato utilizzando l’apposito modello.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:

  • sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione;
  • nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.

 

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:

  • utilizzato nell’anno 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’ope-razione di versamento;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari fi­nanziari.

In caso di utilizzo diretto, il credito  può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della relativa documentazione e, in ogni caso, a decorrere dall’1/1/2021 e non oltre il 31/12/2021.

In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31/12/2021, ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione del credito va effettuata, a cura del soggetto cedente,  dall’1/10/2020, ovvero, se la comunicazione delle spese è inviata successivamente al 30/9/2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione stessa, utilizzando esclusivamente  le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità.

 

Rilevanza fiscale dell’agevolazione

Per l’agevolazione in esame non viene disposta l’esclusione dalla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

 

Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d’ imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.


 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

L’art. 125 del D.L. 34/2020 c.d. “Decreto Rilancio” ridefinisce la disciplina del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, abrogando le precedenti disposizioni.

 

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione:

  • i soggetti esercenti attività d’impresa;
  • gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Possono beneficiare del credito d’imposta anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agri­cole.

In sede di conversione in legge del D.L. 34/2020, il credito d’imposta è stato esteso anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale  a condizione che siano in possesso del codice identificativo  di cui all’art. 13-quater del D.L. 34/2019 (es. affittacamere e bed & breakfast).

 

Ambito oggettivo

Sono agevolabili le spese sostenute nell’anno 2020 relative:

  • alla sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano con­formi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • all’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • all’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con riferimento all’attività di sanificazione, l’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, chiarito che:

  • deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus Covid-19; tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente  apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti;
  • con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata in concreto l’attività lavorativa e istituzionale (ad es. sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze  già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna.

 

Ambito temporale

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta per le spese sostenute dall’1.1.2020 al 31.12.2020.

Ai fini dell’imputazione delle spese:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata) rileva il “principio di cassa”, vale a dire la data di effettivo pagamento (ad es.,un intervento ammissibile iniziato a giugno 2020, con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, consentirà la fruizione del credito d’imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020);
  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, rileva il “principio di competenza” (quindi, rilevano le spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti).

 

Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta “teorico” è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Il calcolo del credito va effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’IVA, ove dovuta.

Al fine di rispettare il previsto limite di spesa, l’Agenzia delle Entrate definirà infatti con un apposito provvedimento la quota percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione ai soggetti richiedenti e alle risorse disponibili.

La percentuale sarà ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare comples­si­vo dei crediti d’imposta richiesti.

Tale percentuale sarà quindi resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11.9.2020.

 

Comunicazione delle spese all’Agenzia delle Entrate

Al fine di beneficiare del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, occorre presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione delle spese ammissibili:

  • dal 7.2020 al 7.9.2020;
  • in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate;
  • direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato utilizzando l’apposito modello.

Nel modello di comunicazione dovranno essere indicate le spese agevolabili:

  • sostenute dall’1.1.2020 fino al termine del mese precedente la data di sottoscrizione della co­municazione;
  • nonché quelle che si prevede di sostenere successivamente, fino al 31.12.2020.

 

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, fermo restando il sostenimento delle spese, può essere:

  • utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24  ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari fi­nanziari.

Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:

  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile;
  • presentando il Modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Nel caso in cui  l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo definito dal provvedimento, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.

In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto, entro il 31/12/2021, ad altri soggetti.

La comunicazione della cessione del credito va effettuata, a cura del soggetto cedente,  a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla  pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce la percentuale del credito d’imposta, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione con le suddette modalità

 

Irrilevanza fiscale dell’agevolazione

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

In sede di conversione in legge del D.L. 34/2020, è stato inoltre previsto che il credito d’imposta non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’art. 61 del TUIR e del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all’art. 109 c. 5 del TUIR.

 

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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