Circolare n. 846

Proroga dei versamenti per i contribuenti che svolgono attività soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 29.6.2020, del DPCM 27.6.2020 è stata disposta la proroga dei termini per i versamenti derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020 per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario o dei c.d. “minimi”

  • dal 30.6.2020 al 7.2020, senza maggiorazione;
  • dal 30.7.2020 al 8.2020, con la maggiorazione dello 0,4%;

come anticipato nella circolare n. 845 dello Studio.

Soggetti Interessati dalla proroga di imposta 2020

Il DPCM 27.6.2020 stabilisce che la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  1. esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  2. dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Nei confronti dei suddetti soggetti, che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti entro il 20.7.2020 (invece che entro il 30.6.2020) senza maggiorazione, oppure dal 21.7.2020 al 20.8.2020 (invece che entro il 30.7.2020) con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

 

Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA

Il DPCM 27.6.2020 prevede espressamente che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

 

Soci di società per trasparenza

La proroga in esame interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

  • i soci di società di persone;
  • i collaboratori di imprese familiari;
  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

 

Soggetti che svolgono attività agricole

Sono esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

 

Soggetti Ires con termini di versamento successivi al 30.6.2020

La proroga in esame non riguarda i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2020 per effetto della data di approvazione del bilancio o rendiconto o della data di chiusura del periodo d’imposta.

 


 

Versamenti che rientrano nella proroga

Come stabilito dal DPCM 27.6.2020, rientrano nella proroga i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei REDDITI e IRAP, vale a dire il saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020:

  • dell’IRPEF;
  • dell’IRES (per i soggetti i cui termini ordinari di versamento erano anteriori al 30.6.2020);
  • dell’addizionale regionale IRPEF;
  • dell’addizionale comunale IRPEF;
  • della “cedolare secca sulle locazioni”;
  • dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario;
  • dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “contribuenti minimi”;
  • le altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali (es. la c.d. “tassa etica”) che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
  • delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE).

 

Versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei terreni e delle partecipazioni

Non rientrano nella proroga in esame i versamenti riguardanti l’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei terreni e delle partecipazioni non quotate.

 

Versamento dei contributi Inps di artigiani, commercianti e professionisti

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, i suddetti termini del 20.7.2020 e del 20.8.2020 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano anche al versamento del saldo per il 2019 e del primo acconto per il 2020 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS.

 

Versamento del diritto annuale alle camere di commercio

Sempre in relazione ai soli contribuenti che possono beneficiare della proroga in esame, i suddetti termini del 20.7.2020 e del 20.8.2020 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano anche al versamento del diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese

 


 

Versamento del saldo e del primo acconto Irap

L’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “Rilancio”) ha stabilito che i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), sono esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta in corso al 12.2019;
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo d’imposta successivo.

Restano esclusi dal beneficio, indipendentemente dal volume di ricavi:

  • gli intermediari finanziari (es. banche) e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria (“vecchie” holding industriali), come definiti dall’art. 162-bis del TUIR;
  • le imprese di assicurazione (di cui all’art. 7 del DLgs. 446/97);
  • le Amministrazioni Pubbliche (di cui all’art. 10-bis del DLgs. 446/97).

 


 

Versamento del saldo Iva 2019

I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo IVA relativo al 2019 (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2020), con le previste maggiorazioni.

Al riguardo, si ricorda che il versamento del saldo IVA 2019, la cui scadenza ordinaria era il 16.3.2020:

  • può rientrare nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da COVID-19 che potranno essere effettuati entro il 16.9.2020 (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili- comunicazione dello Studio del 21.05.2020);
  • se non rientra nella suddetta sospensione, era già stato prorogato per tutti, in un primo mo- mento, al 20.3.2020 e, successivamente, al 4.2020.

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2019 non sia ancora stato effettuato e non rientri nel differimento al 16.9.2020, potrà essere effettuato entro il 20.7.2020 invece che entro il 30.6.2020 (con  applicazione dell’ ordinaria a maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario e fino al 30.6.2020).

In caso di versamento entro il 20.8.2020, sull’importo del saldo IVA già incrementato della suddetta maggiorazione maturata al 30.6.2020 è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%.

 


 

Opzione per la rateizzazione dei versamenti

Qualora si intenda optare per la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:

  • il termine di versamento della prima rata deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2020 o del 20.8.2020 (con maggiorazione dello 0,4%);
  • per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono invariati i termini previsti dalla norma:
  • giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
  • fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita

Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 20.7.2020:

–  se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 20.8.2020 (in considerazione del differimento per il periodo feriale);

–  se non è titolare di partita IVA, deve invece versare la seconda rata entro il 31.7.2020.

Se, invece versa la prima rata entro il 20.8.2020:

–  se è titolare di partita IVA, deve versare la seconda rata entro il 16.9.2020;

–  se non è titolare di partita IVA, deve invece versare la seconda rata entro il 31.8.2020.

Restano sempre applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

 

Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

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