Circolare n. 8/2025

La nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 che  diverrà operativa  a partire dal 1° aprile 2025.

L’aggiornamento dei codici attività non comporterà l’obbligo per il contribuente di presentare alcuna pratica; i contribuenti tuttavia potrebbero rilevare la necessità od opportunità di comunicare una nuovo Codice Ateco, nel caso in cui un nuovo codice ATECO 2025 meglio rappresenti l’attività svolta.

La nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio del 2025[1],  sostituisce integralmente la precedente classificazione denominata “ATECO 2007-Aggiornamento 2022” .

Come osservato nella Nota informativa congiunta[2] di ISTAT, Unioncamere e Agenzia delle Entrate la nuova classificazione verrà adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025. In particolare:

  • ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL SISTEMA CAMERALE

Non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione in quanto il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio dalle Camere di Commercio a partire dal 1° aprile 2025.

Per una transizione graduale alla nuova classificazione, la visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici ATECO sia quelli precedenti.

  • ADEMPIMENTI FISCALI

Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA sono tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

L’adozione della nuova classificazione non comporta alcun obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati.  Tuttavia, qualora i contribuenti rilevino la necessità o l’opportunità di comunicare una nuova codifica, che meglio rappresenti l’attività svolta, si procederà con le comunicazioni/variazioni necessarie.

 

Lo Studio fornirà  alla Clientela, l’assistenza necessaria alle verifiche di cui sopra; nonché alla presentazione delle pratiche agli Uffici competenti, qualora si decida di procedere all’adozione di un codice Ateco 2025 che meglio rappresenti l’attività svolta.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

[1] Comunicato ISTAT pubblicato in G.U. n. 302 del 27.12.2024

[2] Si riportano link di interesse

https://www.istat.it/classificazione/classificazione-delle-attivita-economiche-ateco/

https://www.istat.it/notizia/la-tabella-di-corrispondenza-tra-le-classificazioni-ateco-2025-e-ateco-2022/

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– Autotrasportatori: credito di imposta per i maggiori costi del carburante sostenuti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026;
– Transizione 5.0: definita la misura del credito spettante alle imprese rimaste escluse per esaurimento fondi;
– Investimenti in rinnovabili: nuovo contributo riservato alle imprese che avevano già presentato le comunicazioni al GSE;
– Imprese agricole: credito di imposta per i maggiori costi del carburante sostenuti nel mese di marzo 2026.

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– Regime IVA delle operazioni permutative: modifiche relative alla data di decorrenza;
– Dividendi e plusvalenze societarie: soppresse, con effetto retroattivo, le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2026 in merito ai requisiti per l’applicazione del regime di parziale esenzione dal reddito;
– Ritenuta sulle provvigioni: abolito il regime di esonero dalla ritenuta per specifiche categorie (agenzie di viaggio, mediatori marittimi e aerei, commissionari di imprese petrolifere) dal 1° maggio 2026;
– Contributo per le “piccole Importazioni”: applicazione dal 1° luglio 2026;
– Cessione di beni strumentali: abrogata la possibilità di rateizzazione delle plusvalenze.

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