Circolare n. 7/2026

Alcune novità in materia di I.V.A.: soglie INTRASTAT, operazioni permutative, esterometro e fatturazione imballaggi  

La presente circolare riepiloga alcune novità fiscali di recente introduzione; nello specifico si segnala:

  • l’innalzamento a 2 milioni di euro della soglia trimestrale per la presentazione mensile del modello INTRA 2-bis relativo agli acquisti intracomunitari di beni;
  • la modifica del criterio di determinazione della base imponibile IVA nelle operazioni permutative;
  • la procedura di regolarizzazione degli errori commessi nelle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. esterometro);
  • le modalità di emissione della fattura elettronica (TD27) per gli imballaggi non restituiti.

Modello INTRA-2bis: elevata la soglia per la presentazione degli elenchi  

È stata innalzata[1] la soglia per la presentazione con periodicità mensile degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie di beni (Modello INTRA -2 bis).

La presentazione mensile del Modello INTRA- 2 bis, è richiesta ai soggetti passivi il cui ammontare trimestrale di acquisti intracomunitari di beni, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, è pari o superiore a 2 milioni di euro (in luogo della precedente soglia di 350.000 euro).

La nuova disposizione si applica a partire dagli invii degli elenchi riepilogativi da effettuarsi entro il 25 febbraio 2026. È stato altresì precisato che restano validi i modelli e le specifiche tecniche attualmente in vigore; eventuali variazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.

In considerazione delle modifiche intervenute, si riporta di seguito una tabella riepilogativa aggiornata.

Tipologia di operazioni Modello[2] Frequenza
Mensile Trimestrale

Cessione di beni

NESSUNA VARIAZIONE

Provv. AE 194409/2017

INTRA -1 bis

INTRA -1 sexies

Ammontare trimestrale delle cessioni di beni

> 50.000 euro

(fino a 100.000 euro dati statistici non obbligatori)

≤ 50.000 euro

Prestazioni di servizi rese

NESSUNA VARIAZIONE

Provv. AE 194409/2017

INTRA -1 quater

Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi rese

> 50.000 euro

≤ 50.000 euro

Acquisti di beni

NOVITA’ IN VIGORE DAL 3.2.2026

Determina ADM 84415/2026

INTRA -2 bis

Ammontare trimestrale degli acquisti di beni

≥ 2.000.000 euro

(ai soli fini statistici)

non dovuto

Prestazioni di servizi ricevute

NESSUNA VARIAZIONE

Provv. AE 194409/2017

INTRA -2 quater ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute
> 100.000 euro
(ai soli fini statistici)
non dovuto
Il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre categorie di operazioni per cui la verifica in ordine al loro superamento andrà effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni (Provv. Agenzia Entrate n. 194409/2017).

Operazioni permutative – nuove regole per la determinazione della base imponibile IVA

La Legge di Bilancio 2026[3] ha previsto la modifica del criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni di pagamento disciplinate all’art. 11 del DPR 633/72[4].

A decorrere dalle operazioni permutative effettuate successivamente all’1.1.2026 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio), la base imponibile IVA delle suddette operazioni è determinata dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

La nuova disposizione, sostituisce il precedente criterio, che individuava la base imponibile ai fini IVA nel valore nomale[5] dei beni e servizi oggetto di scambio.

Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente all’entrata in vigore della suddetta disposizione.

Esterometro: procedura di regolarizzazione degli errori 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito[6] il meccanismo di regolarizzazione degli errori commessi nelle comunicazioni dei dati delle fatture transfrontaliere (c.d. esterometro)[7].

Si ricorda che l’integrazione delle fatture estere deve avvenire in modalità elettronica, nel formato XML e con l’utilizzo degli appositi codici (“Tipo Documento TD17, TD18 o TD19”).

Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, il documento “TD17” trasmesso con l’indicazione di un’aliquota I.V.A. errata deve essere regolarizzata, mediante:

  • la trasmissione elettronica di un documento “TD17” di storno ossia con i medesimi importi del documento errato, ma con segno negativo;

ed

  • il successivo invio di un nuovo documento “TD17” corretto.

La procedura di regolarizzazione indicata dall’Agenzia è, in via generale, applicabile a tutti gli errori commessi nelle comunicazioni dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, trasmesse elettronicamente.

Imballaggi non restituiti – fattura globale con documento TD27

Ai fini IVA la disciplina della cessione degli imballaggi varia a seconda che sia stato o meno pattuita la resa degli stessi. In presenza del patto di resa, il valore degli imballaggi è escluso dalla base imponibile IVA del cedente (ai sensi dell’art. 15 c.1 n.4) del DPR 633/72) andando a costituire una cauzione che poi viene rimborsata al cessionario nel momento della restituzione dell’imballaggio.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il cessionario non restituisca gli imballaggi alla scadenza del termine stabilito e comunque trascorsi 12 mesi dalla consegna dello stesso, il loro valore costituirà un’operazione imponibile ai fini IVA.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito6 le modalità di compilazione della fattura elettronica per le società che si avvalgono della procedura semplificata di fatturazione degli imballaggi non restituiti (c.d. fattura globale)[8].

Nello specifico il cedente, emette un’autofattura:

  • “Tipo documento” TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa;
  • indicando nei dati del cessionario gli stessi dati del cedente;
  • con indicazione nella causale documento (campo 2.1.1.11) del decreto – D.M. 11.08.75 che identifica la procedura semplificata di fatturazione degli imballaggi.

Come tutti i documenti TD27, l’autofattura andrà annotata nel solo registro delle fatture emesse.

Infine, è stato altresì chiarito che nell’ipotesi di restituzione degli imballaggi dopo l’emissione della “fattura globale”, il cedente potrà emettere una nota di credito contraddistinta dal codice documento “TD04”.

[1] Determinazione territoriale dell’Agenzia delle Dogane dei monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e l’Istituto Nazionale di Statistica, n. 84415 del 3.02.2026

[2] I modelli approvati sono quelli previsti dalla determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli n. 493869 del 23.12.2021

[3] Art. 1 c. 138-139 L.199/2025 che ha modificato l’art.13 c. 2, lett d) del DPR 633/72

[4] Si definiscono tali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi (operazioni permutative) ovvero per estinguere precedenti obbligazioni (dazioni in pagamento).

[5] Determinato ai sensi dell’art. 14 del DPR 633/72

[6] Chiarimento fornito in occasione di Telefisco 2026 in data 5.02.2026

[7] Art. 1 c. 3 bis del D.Lgs. 127/2015

[8] Nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 1 del D.M. 11.08.1975, il cedente entro il 31 gennaio di ciascun anno può emettere una sola fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recepimenti non restituiti nell’anno precedente.

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In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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