Circolare n. 7/2025
INPS Gestioni autonome degli artigiani e commercianti: aliquote contributive, minimale e massimale per l’anno 2025
Si riportano le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2025 dai lavoratori artigiani e commercianti.
Con la Circolare n. 38 del 07.02.2025, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS per l’anno 2025.
Scaglione di reddito |
Artigiani |
Commercianti |
|
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori [1] |
fino a € 55.448,00 |
24% |
24,48% |
superiore a € 55.448,00 |
25% |
25,48% |
- Base di calcolo
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza); ed è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.
- Massimale e Minimale
Per l’anno 2025 il minimale di reddito, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari € 18.555,00.
Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari:
- ad € 413,00 per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data;
- ad € 120.607,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva.
- Modalità e termini di versamento
Anche per l’anno 2025 i contributi devono essere versati mediante Mod. F24, alle seguenti scadenze:
I rata |
16 maggio 2025 |
II rata |
20 agosto 2025 |
III rata |
17 novembre 2025 |
IV rata |
16 febbraio 2026 |
Con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
- Concordato preventivo Biennale
Per coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale è la base imponibile concordata ad assume rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 13/2024.
- Riduzioni contributive
Per l’anno 2025:
- la Legge di Bilancio 2025[2] ha previsto una riduzione contributiva del 50% a favore dei lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. La riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota e per accedervi è necessaria la presentazione di apposita comunicazione all’INPS.
- continua ad applicarsi la riduzione[3] del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS;
- continua ad applicarsi la riduzione[4] del 35% dei contributi dovuti dagli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario. Ricordiamo che tale riduzione contributiva non è automatica ma deve essere comunicata all’Inps entro il termine perentrorio del 28.02.2025 per coloro che hanno avviato l’attività nel 2024 e intendono applicare la riduzione nel 2025; mentre per i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2025 ed intendono aderire al regime agevolato , devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione all’Inps.
[1] L’INPS rende noto che in virtù del progressivo incremento delle aliquote contributive (ex art. 24 c. 22 del D.L.201/2011), l’aliquota del 24% trova applicazione dal 2025 anche con riferimento ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a questo momento beneficiari di una contribuzione ridotta.
[2] Art. 1 c.186 della L. 207/2024
[3] Art. 59 c.15 della L. 449/1997
[4] Art. 1 c.77 della L. 190/2014
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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