Circolare n. 7/2025

INPS Gestioni autonome degli artigiani e commercianti: aliquote contributive, minimale e massimale per l’anno 2025

Si riportano le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2025 dai lavoratori artigiani e commercianti.

Con la Circolare n. 38 del  07.02.2025, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti dell’INPS per l’anno 2025.

 

Scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori [1]

fino a € 55.448,00

24%

24,48%

superiore a € 55.448,00

25%

25,48%

  • Base di calcolo

Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti: è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza); ed è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce.

  • Massimale e Minimale

Per l’anno 2025 il minimale di reddito, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari € 18.555,00.

Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari:

  • ad € 413,00 per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data;
  • ad € 120.607,00 per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva.

 

  • Modalità e termini di versamento

Anche per l’anno 2025 i contributi devono essere versati mediante Mod. F24, alle seguenti scadenze:

I rata

16 maggio 2025

II rata

20 agosto 2025

III rata

17 novembre 2025

IV rata

16 febbraio 2026

Con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale il pagamento sarà effettuato entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

  • Concordato preventivo Biennale

Per coloro che hanno aderito al concordato preventivo biennale è la base imponibile concordata ad assume rilevanza ai fini della determinazione dei contributi previdenziali obbligatori.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo n. 13/2024.

  • Riduzioni contributive

Per l’anno 2025:

  • la Legge di Bilancio 2025[2] ha previsto una riduzione contributiva del 50% a favore dei lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario. La riduzione contributiva è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota e per accedervi è necessaria la presentazione di apposita comunicazione all’INPS.
  • continua ad applicarsi la riduzione[3] del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni INPS;
  • continua ad applicarsi la riduzione[4] del 35% dei contributi dovuti dagli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario. Ricordiamo che tale riduzione contributiva non è automatica ma deve essere comunicata all’Inps entro il termine perentrorio del 28.02.2025 per coloro che hanno avviato l’attività nel 2024 e intendono applicare la riduzione nel 2025; mentre per i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2025 ed intendono aderire al regime agevolato , devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento di iscrizione all’Inps.

[1] L’INPS rende noto che in virtù del progressivo incremento delle aliquote contributive (ex art. 24 c. 22 del D.L.201/2011), l’aliquota del 24% trova applicazione dal 2025 anche con riferimento ai coadiuvanti/coadiutori con età non superiore a 21 anni, fino a questo momento beneficiari di una contribuzione ridotta.

[2] Art. 1 c.186 della L. 207/2024

[3] Art. 59 c.15 della L. 449/1997

[4] Art. 1 c.77 della L. 190/2014

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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