Circolare n. 4/2026

Dichiarazione annuale IVA 2026 relativa all’anno 2025

Sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA per l’anno 2026 e le relative istruzioni.

La dichiarazione IVA deve essere presentata in via telematica tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.

Il versamento dell’IVA dovuta a saldo dai soggetti trimestrali “per opzione” deve essere effettuato entro il 16 marzo 2026.

 

Dichiarazione annuale IVA 2026 relativa all’anno 2025

La dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, a partire dal 1° febbraio, entro il 30 aprile 2026.

Ricordiamo che è possibile comunicare in dichiarazione IVA annuale[1], tramite il quadro VP, i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al 4° trimestre 2025 (c.d. LIPE) ed evitare la comunicazione in scadenza il 02.03.2026[2].

Tra le principali novità del Modello IVA 2026 si segnalano:

  • la nuova modalità di compilazione del quadro VA15 “Società di comodo”, da barrare solo in caso di società “non operativa” (non dovrà più essere specificata la durata della qualifica di società “non operatività”).
  • la nuova Sez. 4 del quadro VE38 campi 2 e 3 che devono essere compilati per indicare l’imponibile e l’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazioni merci e logistica (art. 1 co. 59-63 L. 207/2024);
  • la nuova Sez.2 del quadro VJ30 campi 1 e 2 riservata agli acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazioni merci e logistica (art. 1 co. 59-63 L. 207/2024);
  • l’eliminazione nel rigo VX4 del riquadro che conteneva l’attestazione delle società ed enti operativi;
  • per l’IVA di gruppo, le modifiche relative alle “società di comodo” hanno variato i Quadri VS (Sez.I campo 4) e VW (rigo vW21) del prospetto IVA 26/PR.
  • Versamento del saldo IVA 2025

Il versamento del saldo IVA 2025, di importo superiore a 10,33 euro, deve essere effettuato entro il 16.03.2026 in un’unica soluzione ovvero in forma rateale, dai contribuenti trimestrali per opzione.

I contribuenti trimestrali per opzione di cui all’art. 7 del D.P.R. 542/1999, sono tenuti a maggiorare il versamento dovuto in sede di dichiarazione annuale dell’interesse del 1%.

In presenza di Modelli F24 contenenti compensazioni è sempre obbligatorio l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Si riepilogano nella tabella seguente le scadenze di versamento del saldo IVA 2025.

VERSAMENTO SALDO IVA 2025

entro il 16.03.2026

entro il 30.06.2026

entro il 30.07.2026

unica soluzione

forma rateale
(max 10 rate*)

unica soluzione

forma rateale
(max 7 rate*)

unica soluzione

forma rateale
(max 6 rate*)

 

prima rata entro il 16.03.2026;

rate successive entro il 16 di ogni mese(**)

+ interessi di rateazione  dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.

importo dovuto

+maggiorazione dell’1,60%

(0,4% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo)

importo dovuto + maggiorazione dell’1,60%;
prima rata entro il 30.06.2026,

rate successive entro il 16 di ogni mese (**)

+ interessi di rateazione 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima

importo dovuto maggiorato dell’1,60%

 + ulteriore maggiorazione dell’ 0,40%

importo dovuto maggiorato dell’1,60% 

+ ulteriore maggiorazione dell’ 0,40%;
prima rata entro il 30.07.2026,

rate successive entro il 16 di ogni mese  (**) + interessi 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima

(*) ultima rata non oltre il 16.12.2026

(**) Le rate in scadenza il mese di agosto slittano al 20.08.2026 per effetto del differimento del periodo feriale

 

Rammentiamo che i contribuenti trimestrali c.d. “speciali” di cui all’art. 74, c. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, provvedono al versamento dell’IVA relativa al 4° trimestre 2025 entro il termine del 16.02.2026.

  • Compensazione

L’utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali di importo superiore a 5.000,00 euro:

  • può essere effettuato solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito e comporta l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici Fisconline ed Entratel;
  • comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Il visto non è necessario:

  • per le start up innovative (ex art.25 del D.L. 179/2012), iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, fino a 50.000 euro[3];
  • per i soggetti ISA che beneficiano del regime premiale[4]:
  1. fino a 70.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 per l’anno 2024, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2023 e 2024;
  2. fino a 50.000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 ma inferiore a 9 per l’anno 2024, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2023 e 2024.
  • per i contribuenti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024, fino a 70.000 euro[5] per il biennio 2024-2025 o per il biennio 2025-2026.

I contribuenti esonerati dall’apposizione del visto di conformità devono barrare l’apposita casella di esonero prevista dal Modello IVA.

Il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ex art. 17 del D.Lgs. 241/97, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è di 2.000.000,00 di Euro per tutti i contribuenti.[6]

Si ricorda che:

  • a decorrere dall’1/1/2011[7] è vietato compensare nel Mod. F24 crediti erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore ad euro 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di pagamento, fatte salve limitate fattispecie.
  • a decorrere dal 1/7/2024 è in vigore un generale divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione, di importo complessivamente superiore a 50.000 euro[8] (la precedente soglia era di 100.000 euro).
  • Rimborsi

L’art. 38 -bis del DPR 633/72 prevede:

  • l’esecuzione dei rimborsi fino ad Euro 30.000,00 senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, richiesti dai soggetti non considerati “a rischio”;
  • la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore ad Euro 30.000,00 senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione IVA con apposizione del visto di conformità, o in alternativa, con la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso di determinati requisiti patrimoniali[9];
  • l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori ad Euro 30.000,00 solo nelle ipotesi di situazioni di “rischio”.

I soggetti ISA che beneficiano del regime premiale[10], sono esonerati dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a:

  1. 000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 per l’anno 2024, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2023 e 2024;
  2. 000 euro annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 ma inferiore a 9 per l’anno 2024, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2023 e 2024.

I contribuenti che hanno aderito per il biennio 2024-2025 o per il biennio 2025-2026 al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024, sono esonerati dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a fino a 70.000 euro.

Si rammenta che le soglie di esonero sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2026.

Ammesso il rimborso dell’IVA assolta per l’esecuzione di opere su beni di terzi

Come chiarito con la Ris. 20/E/2025, la richiesta di rimborso del credito IVA ai sensi dell’art. 30 c. 2 lett. c) del DPR 633/72 ossia relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili è ammessa anche in relazione all’IVA assolta per l’esecuzione di opere su beni di terzi.

Nello specifico, il contribuente ha diritto al rimborso dell’IVA assolta in relazione ai lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento effettuati su beni di proprietà di terzi, detenuti in virtù di un titolo giuridico che ne garantisce il possesso o la detenzione per un periodo di tempo medio-lungo (contratto di locazione/ comodato), destinati all’esercizio di impresa o di lavoratore autonomo (c.d. beni strumentali).

  • “Società di comodo” (o “non operative”)

Le società non operative devono continuare ad attestare tale situazione nel rigo VA15 della dichiarazione IVA[11].

In base all’art.30, comma 4, della L. 724/1994 non è consentito alle “società ed enti non operativi (c.d. “società di comodo” per mancato superamento del test di operatività) richiedere il rimborso dell’IVA a credito risultante dalla dichiarazione annuale, oppure portarlo in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 nel modello F24, ovvero cederlo ai sensi del D.L. 70/88.

Si evidenzia che tali limitazioni sono state recentemente ritenute in contrasto con i principi che regolano il funzionamento dell’IVA stessa[12], in quanto la disposizione in esame non può applicarsi in via presuntiva ma ai soli casi di abuso ed elusione accertate.

Nonostante tale orientamento si sia consolidato anche a livello nazionale, non sono ancora state fornite le modalità operative di recupero e utilizzo dei crediti IVA maturati dai soggetti passivi e disconosciuti da tale norma.

Lo Studio rimane a disposizione 

[1] Art. 21-bis, D.L. 78/2010

[2] Poiché il 28 febbraio cade di sabato, il termine è prorogato al 02.03.2026. Ricordiamo che il quadro VP del Modello IVA non può essere compilato se la dichiarazione IVA è presentata dopo il 02.03.2026. In tal caso, il contribuente deve presentare autonomamente la comunicazione dei dati del 4° trimestre 2025 (LIPE) entro il 02.03.2026 e la dichiarazione IVA entro il 30.4.2026.

[3] Art. 10 c. 7-bis del D.L. 78/2009

[4] Art. 9-bis c. 11 lett.a)  del D.L. 50/2017 e provv. 176203 del 11.4.2025 dell’ Agenzia Entrate

[5] Art. 19 c.3 D.L. 13/2024 e FAQ del 15.10.2025 dell’Agenzia delle Entrate

[6] Art. 34 c.1 L. 388/2000 modificato dall’art. 1 c. 72 della L. 234/2021

[7] Art. 31 del D.L. 78/2010.

[8] La nuova soglia di 50.000 euro, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, decorre dalle compensazioni eseguite dal 1° gennaio 2026 (art . 1 c. 116 della L. 199/2025 che ha modificato l’art. 37 c. 49-quinquies del D.L. 223/2006).

[9] La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione. La dichiarazione di atto di notorietà, sottoscritta dal contribuente, e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione, ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

[10] Art. 9-bis c. 11 lett.b) del D.L. 50/2017 e provv. 176203 del 11.4.2025 dell’ Agenzia Entrate

[11] Ad oggi, si può comunque prendere atto del superamento delle penalizzazioni IVA “automatiche” per le società non operative, confermata, fra l’altro, anche dalle istruzioni relative al rigo VX2, le quali non fanno più cenno alla perdita definitiva del credito IVA dopo un triennio, nella citata fattispecie prevista dall’art. 30 comma 4 della L. 724/94.

[12] La Corte di Giustizia dell’Ue nella causa C-341/22 relativa alla disciplina italiana sulle società di comodo ha ritenuto le limitazioni contenute nell’art. 30 c.4 della L. 724/94 in contrasto con gli artt. 9 e 167 della Direttiva 2006/112/Ce. Tale orientamento è stato poi adottato nelle recenti sentenze della Corte di Cassazione (Cass. n. 24416/2024, n. 222499/2024e n. 7813/2025) che si è uniformata all’interpretazione della giurisprudenza europea.

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