Circolare n. 33/2025
Controlli, verifiche e disposizioni di fine anno
Con l’approssimarsi della chiusura di fine anno è utile ricordare alcune disposizioni e controlli di fine periodo. In particolare:
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il regime di detrazione IVA sulle fatture di fine anno;
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le cause di cessazione del regime forfettario per superamento dei limiti dei ricavi/compensi percepiti e semplificazione dei termini di versamento IVA ;
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la verifica annuale delle soglie per la permanenza nel regime di contabilità semplificata;
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la verifica dell’obbligo di istituire o meno la contabilità di magazzino;
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la possibilità di richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni;
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verifica dello status di “esportatore abituale” e trasmissione dichiarazioni di intento.
Detrazione IVA delle fatture ricevute a cavallo d’anno
Ricordiamo che, con riferimento alle liquidazioni periodiche, è possibile procedere alla detrazione IVA delle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 1 c.1 del DPR 100/1998).
Tale disposizione non si applica alle c.d. fatture a cavallo d’anno, ossia alle fatture relative ad operazioni effettuate nell’ultimo periodo 2025 e ricevute nel mese di gennaio 2026.
Dal momento che il recapito delle fatture avviene a mezzo SDI, il cessionario/committente dovrà prestare attenzione all’anno di ricezione della fattura per procedere alla corretta detrazione dell’IVA.
L’IVA si potrà detrarre a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione della fattura.
Regime forfetario: limite annuo dei ricavi e dei compensi percepiti e semplificazione dei termini di versamento dell’IVA
- Limite annuo dei ricavi o compensi percepiti
Ricordiamo che la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime forfettario e per poterlo mantenere è stata fissata a 85.000 euro e che il predetto limite deve essere ragguagliato ad anno nel caso di attività iniziata in corso d’anno.
Fuoriuscita dal regime forfettario
La fuoriuscita dal regime forfettario si può verificare sia in corso d’anno che a partire dall’anno successivo al superamento di una determinata soglia di reddito. In particolare:
- il superamento della soglia di 85.000 euro ma entro i 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti nel 2025, comporta la fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal 2026;
- il superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi/compensi percepiti nel 2025 comporta invece l’immediata cessazione del regime in corso d’anno e quindi già nel 2025. Ciò implica l’assoggettamento a tassazione IRPEF di tutti i ricavi/compensi percepiti nell’anno e l’applicazione dell’IVA a partire dalle operazioni che comportano il superamento del predetto limite.
Le ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi sono invece applicabili al momento del pagamento dei compensi e non in modo retroattivo.
- Acquisti soggetti ad inversione contabile
È stato modificato il termine di versamento dell’IVA dovuta dai contribuenti in regime forfetario per gli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l’inversione contabile ex art. 17 del DPR 633/72, compresi quelli intracomunitari.[1] Pertanto, le novità sono da riferirsi a tutti i casi di inversione contabile (ad esempio quelle “interne” di cui al comma 6 dell’articolo 17) e non solo a quelle effettuate con soggetti non residenti.
L’imposta dovuta dai contribuenti forfetari dovrà essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, estendendo pertanto ai contribuenti in esame il termine di versamento previsto per i contribuenti trimestrali.
Regime di contabilità semplificata e liquidazioni Trimestrali I.V.A.: limiti di fatturato
Ricordiamo che per la permanenza o l’accesso al regime di contabilità semplificata[2] per gli esercenti attività d’impresa, diversi dalle società di capitali, i limiti di ricavi percepiti sono:
- 000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 000 euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.
Laddove tali limiti siano stati superati nel 2025, dovrà essere applicato il regime ordinario di contabilità a partire dal 2026.
Tali soglie producono effetti anche con riguardo all’opzione per la liquidazione IVA con periodicità trimestrale. [3]
Contabilità di magazzino: limiti quantitativi
La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino[4] è obbligatoria a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale il contribuente abbia superato per due esercizi consecutivi i seguenti valori:
- ricavi superiori a 5.164.000 di euro;
e
- valore complessivo delle rimanenze superiore a 1.100.000 di euro.
È dunque obbligato alla contabilità di magazzino dall’ esercizio 2026[5] il contribuente che abbia superato i suddetti limiti nei periodi d’imposta 2024 e 2025.
L’eventuale obbligo di tenuta cessa a partire dal primo periodo d’imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutivamente non viene superato anche solo uno dei predetti limiti.
Richiesta di ritenuta ridotta sulle provvigioni – entro il 31.12.2025
Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi possono richiedere ai relativi committenti, preponenti o mandanti, l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite[6]. La ritenuta del 23% verrà applicata in misura ridotta, ossia in misura pari al 20% (in luogo del 50%) dell’ammontare delle provvigioni.
L’effettuazione della ritenuta d’acconto in misura ridotta è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, da inviare mediante raccomandata A/R o Pec, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti. L’invio deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello per cui si richiede l’applicazione della misura ridotta e ha validità fino a revoca o perdita dei requisiti per la fruizione delle ritenute d’acconto ridotte.
Status di “esportato abituale” e trasmissione dichiarazione d’intento
Approssimandosi la fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono già compiere le prime verifiche in merito all’acquisizione dello status di “esportatore abituale”, se intendono effettuare acquisti e importazioni “senza IVA” dal 1° gennaio 2026.
Lo status di “esportatore abituale” si acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei 12 mesi precedenti (plafond mobile), un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato”[7].
L’esportatore abituale che intende effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA è tenuto a comunicare tale volontà mediante una dichiarazione d’intento da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate[8], scaricando la ricevuta di avvenuta trasmissione.
[1] Ex art. 6 del D.Lgs. 81/2025. Sul punto si segnala che la norma in parola regola soltanto il nuovo termine di versamento in quanto non è stata prevista espressamente la decorrenza della nuova disposizione; solo nella relazione illustrativa che accompagna il D.Lgs. 81/2025 è riportato che le nuove disposizioni risulterebbero applicabili alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025.
[2] Ex art. 18 del DPR 600/73
[3] Ex art. 7 del DPR 542/99
[4] Ex art. 1 DPR 695/96 e art. 14, c.1., lett. d) del DPR 600/73
[5] Ipotizzando contribuenti con periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare
[6] Ex art. 25-bis c. 2 del DPR 600/73
[7] art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83
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Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
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Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
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