Circolare n. 1/2025

Alcune novità e conferme in vigore dal 1° gennaio 2025

Si riepilogano di seguito alcune novità in vigore dal 1° gennaio 2025:

  • tasso di interesse legale al 2% annuo;

  • modifica delle disciplina IVA relativa al distacco di personale e prestiti;

  • rinvio dell’obbligo per le imprese di dotarsi di una polizza contro i rischi catastrofali;

  • limiti all’utilizzo del denaro contante.

 

Tasso di interesse legale – 2% per l’anno 2025

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 dell’16.12.2024 il Decreto del MEF che modifica il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 c.c., abbassandolo dall’attuale 2,5% al 2% in ragione d’anno, a partire dal 1° gennaio 2025.

Ricordiamo che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali quali:

  • ravvedimento operoso, in caso di regolarizzazione di omessi o insufficienti versamenti di imposte di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18.12.97 n. 472;
  • opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto di istituti deflattivi del contenzioso.

Si precisa che il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie è invece determinato assumendo il saggio legale di interessi stabilito per l’anno 2024, ossia il 2,5%.[1]

Distacco del personale e prestiti – rilevanza IVA 

E’ stato abrogato[2] l’art. 8 c. 35 della L. 67/1988, il quale stabiliva l’irrilevanza ai fini I.V.A. dei “prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

Con l’abrogazione di tale norma, dunque, i prestiti e i distacchi di personale non possono più considerarsi esclusi da I.V.A., ma  costituiscono operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in base ai principi generali di applicazione del tributo.

La nuova disciplina sarà applicabile ai soli distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dall’01.01.2025.

Sono fatti salvi tutti i comportamenti[3] adottati dai contribuenti anteriormente all’1.1.2025 per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

 Obbligo di assicurazione per danni catastrofali – rinvio al 31.03.2025

È stato rinviato al 31.03.2025, in luogo del 31.12.2024, l’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali (Cfr. Circolare di studio n. 7/2024 del 20.02.2024). [4]

Con decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy saranno stabilite le ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione.

 Limiti all’utilizzo del contante

Non sono state introdotte nuove modifiche alla normativa sui limiti di pagamento in contante. Ricordiamo che il limite per i trasferimenti di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche) era stato innalzato ad 4.999,99[5].

Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati, pertanto, dovrà essere effettuato obbligatoriamente attraverso strumenti tracciati.

[1] Art. 3 del D.M. 27.12.2024 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31.12.2024 e nuovo art. 17 comma 1 bis D.Lgs. 346/1990

[2] Art. 16-ter D.L. 131/2024 convertito con modificazioni  in L. 166 del 14.11.2024

[3] sia conformi alla disposizione interna ora abrogata, che conformi alla decisione della Corte Ue C-94/19 (applicazione dell’IVA sull’intero corrispettivo).

[4] Art. 13 del D.L. 202/2024

[5] Art. 1 comma 384 lett. b) L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) a decorrere dal 01.01.2023

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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– la verifica dell’obbligo di istituire o meno la contabilità di magazzino;
– la possibilità di richiedere l’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni;
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La Circolare esamina la disciplina degli oneri sostenuti per omaggi ai fini:
 delle imposte sui redditi,
con le modifiche apportate alla soglia dei fringe benefit, aumentata per il solo 2024 a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro in presenza di figli fiscalmente a carico;
 dell’IRAP;
 dell’I.V.A., distinguendo tra beni rientranti nell’attività propria d’impresa e beni non rientranti nell’attività propria d’impresa.
Si esamina infine la disciplina fiscale dei c.d. “buoni acquisto” (voucher).

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