Circolare n. 3/2025
Riforma della tassazione del reddito di lavoro autonomo: novità a partire dal 1° gennaio 2025 – Parte Prima
Con la riforma della tassazione del reddito di lavoro autonomo è stato completamente riscritto l’art. 54 del TUIR; la presente circolare analizza le nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2025 di determinazione del reddito da lavoro autonomo e la nuova disciplina fiscale delle spese addebitate analiticamente al committente.
La disciplina della tassazione del reddito di lavoro autonomo è stata profondamente modificata dall’art. 5 del D.Lgs. 192/2024 che, in attuazione alla legge delega di Riforma fiscale (L. 111/2023), ha riscritto, come si diceva, l’art. 54 del TUIR e puntualmente individuato le nuove norme di determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
L’art. 54 del TUIR, prevede che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, è costituito dalla differenza
tra:
- tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale;
e
- l’ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo di imposta nell’esercizio dell’attività, salvo alcune deroghe espressamente previste (es. quote di ammortamento, canoni di leasing, etc.).
Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo è stato previsto che per le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, tali compensi si imputano nel periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per il committente di effettuazione della ritenuta.
In sostanza, il criterio di imputazione temporale dei compensi è stato allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente.
Detto criterio, trova applicazione anche per i periodi di imposta antecedenti il periodo in corso al 31.12.2024 se, le relative dichiarazioni validamente presentate, risultano ad esso conformi.
La nuova disposizione non riguarda gli incassi da committenti non sostituti d’imposta (es. fatturazione verso privati), che restano assoggettati all’imposta secondo l’ordinario criterio di tassazione per cassa.
- Somme escluse dalla formazione del reddito imponibile di lavoro autonomo
Il nuovo comma 2 dell’art. 54 del TUIR dispone che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: |
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a) Contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde; |
Contributo integrativo obbligatorio esposto in fattura dal professionista. |
b) Rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. |
Le spese addebitate analiticamente al cliente diventano del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e non sono più assoggettate alle ritenute ex art. 25 del D.P.R. 600/73.
Specularmente dette spese, sostenute dal professionista ed oggetto di rimborso analitico, sono, per il professionista, indeducibili.
Fino al 31.12.2024, in via transitoria, si applicano le disposizioni dell’art. 54 del TUIR in vigore anteriormente alle modifiche.[1]
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c) Riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi. |
Le spese relative all’utilizzo di spazi comuni (es. affitto dell’immobile, spese condominiali, spese per la pulizia dei locali, utenze etc.) addebitate analiticamente agli altri utilizzatori non concorrono a formare il reddito del lavoratore autonomo. Specularmente dette spese non sono deducibili per il professionista che le ha sostenute e riaddebitate. |
Il nuovo comma 3 dell’art. 54 del TUIR dispone che non costituiscono compenso in natura per i professionisti: |
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le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente |
Rimborsi e riaddebiti di spese
Le spese di cui all’art 54 comma 2 lett. b) e c) del TUIR, sopraelencate, sostenute dall’artista/professionista e riaddebitate analiticamente al committente, non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo.
Il principio generale di indeducibilità delle predette spese è derogato quando le spese in parola non sono rimborsate da parte del committente[2], come di seguito riepilogato.
- Deducibilità delle spese di cui all’art 54 comma 2 lett. b) e c) del TUIR.
Le spese di cui all’art 54 comma 2 lett. b) e c) del TUIR, sono deducibili a partire dalla data in cui:
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Procedura |
Data di riferimento |
a) il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) |
Liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato |
Data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata |
Liquidazione coatta amministrativa |
Data del provvedimento che la dispone |
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Procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi |
Data di ammissione alla procedura |
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Procedura di concordato preventivo |
Data del decreto di apertura della procedura |
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Accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione |
Data di omologazione dell’accordo ovvero del piano |
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Piano attestato di risanamento |
Data certa degli atti e dei contratti di cui all’art. 56, c. 5, del D.Lgs. 14/2019 |
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Contratto o accordo di cui all’art.23, c. 1, lettere a), b) e c), del D.L.gs. 14/2019 |
Data certa di tali atti |
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Concordato semplificato di cui all’art. 25-sexies del D.Lgs. 14/2019 |
Data del decreto previsto dal citato art. 25-sexies, c. 4 del D.Lgs. 14/2019 |
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Concordato minore |
Data di apertura della procedura |
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Ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all’art. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 |
Data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell’art. 70 del D.Lgs. 14/2019 |
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Le disposizioni di cui sopra valgono per gli istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. |
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b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa |
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c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto |
- Deducibilità delle spese riaddebitate analiticamente al committente di cui all’art. 54 comma 2 lett. b) del TUIR
L’importo delle spese analiticamente addebitate, comprensivo del compenso ad esse relativo, non superiori a 2.500 euro che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, sono deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.
[1] Art. 6 c. 2 del D.Lgs. 192/2024: le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, nonché le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime, continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del medesimo secondo le disposizioni previgenti; fino alla stessa data del 31.12.2024 le predette somme continuano a essere assoggettate alle ritenute previste dall’art. 25 del D.P.R. 600/73.
[2] Art. 54 ter c. 2 del TUIR
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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