Circolare n. 30/2024

Acconto IVA per l’anno 2024 – Scadenza 27 dicembre 2024

I contribuenti mensili e trimestrali dovranno effettuare entro il 27.12.2024 il versamento a titolo di acconto dell’ I.V.A. dovuta per il mese di dicembre 2024, da parte dei mensili, e dell’I.V.A. dovuta in sede di dichiarazione annuale per il 2024 da parte dei trimestrali.

.

I contribuenti mensili e trimestrali dovranno effettuare entro il 27 dicembre 2024 il versamento dell’acconto I.V.A. I criteri per il calcolo dell’acconto sono i seguenti:

  • STORICO: l’acconto è pari all’88% del versamento effettuato o che avrebbe dovuto essere effettuato per il mese di dicembre dell’anno 2023, per i contribuenti mensili o in sede di dichiarazione annuale per il 2023 per i “contribuenti trimestrali per opzione”[1]; al lordo pertanto dell’acconto I.V.A. eventualmente versato a suo tempo.
  • PREVISIONALE: l’acconto è pari all’88% del versamento che si prevede di dovere effettuare per il mese di dicembre dell’anno in corso, per i contribuenti mensili, o in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno in corso, per i “contribuenti trimestrali per opzione”.
  • METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE: l’acconto viene determinato sul 100% dell’importo risultante da una apposita liquidazione I.V.A. effettuata alla data del 20 dicembre dell’anno in corso. In tal caso occorre aver riguardo anche alle operazioni attive effettuate ma non ancora registrate. Tale alternativa consente di evitare che l’acconto si traduca in un anticipo di imposta relativa ad operazioni non ancora effettuate. L’importo dell’acconto calcolato con questo criterio deve essere versato per intero e non nella misura dell’88%.

Disposizioni particolari sono previste, tra le altre, per i contribuenti per i quali mutano le cadenze dei versamenti periodici in relazione al volume di affari o per opzione; per i contribuenti che esercitano più attività con contabilità separata; per i contribuenti soggetti a split payment; per i contribuenti di cui all’art. 74, c.4, del D.P.R. 633/72 destinatari di provvedimenti ministeriali di autorizzazione ad effettuare le liquidazioni periodiche ogni trimestre solare anziché mensilmente e per i soggetti individuati dai decreti 24/10/00 n. 366 e 370 che nell’anno solare precedente hanno versato IVA per un ammontare superiore a 2 milioni di euro.

Disposizioni generali

L’acconto non deve essere versato se di importo inferiore a Euro 103,29.

Sono esclusi dal pagamento dell’acconto, tra gli altri:

  • coloro che hanno iniziato o inizieranno l’attività nel 2024;
  • coloro che hanno cessato l’attività entro il 30/11/2024, se mensili, o entro il 30/09/2024, se trimestrali;
  • i soggetti in regime agricolo di esonero ex art. 34 c.6 del D.P.R. 633/72;
  • i soggetti che fruiscono del regime forfetario ex art.1 c. 54-89 della L. 190/2014 e quelli che hanno aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’art.27 c.1 e 2 del D.L. 98/2011;
  • i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili agli effetti dell’I.V.A.;
  • i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della P.A. con il meccanismo dello “split payment”;
  • coloro che per il mese di dicembre 2023 o in sede di dichiarazione annuale per il 2023 (trimestrali per opzione) hanno evidenziato un credito di imposta (senza conteggiare l’eventuale acconto versato nel dicembre precedente);
  • coloro che pur avendo effettuato, per il mese di dicembre 2023 o in sede di dichiarazione annuale per il 2023, un versamento di imposta, ritengono di chiudere le rispettive liquidazioni relative al 2024 a credito di imposta.

Versamenti

I contribuenti devono versare l’acconto utilizzando il Modello F24 esclusivamente in via telematica.

I codici tributo da utilizzare sono 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali.

Sul versamento dell’acconto effettuato dai contribuenti trimestrali non si applica la maggiorazione dell’1%.

Il versamento dell’acconto IVA non può essere rateizzato.

Sanzioni

Per il versamento omesso, tardivo o insufficiente, è prevista una sanzione amministrativa nella misura del 25% delle somme non versate o versate in misura inferiore, ovvero nella misura del 12,5% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza. Se il ritardo non supera i 14 giorni, la sanzione del 12,5% è ulteriormente ridotta ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo. È comunque possibile regolarizzare la posizione avvalendosi del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97.

Omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale 2023 entro il prossimo 31 dicembre 2024 – Fattispecie penale

Il decreto di revisione del sistema sanzionatorio tributario (D.Lgs. 87/2024 in vigore dal 29.06.2024) ha sostituito l’art.10-ter del D.Lgs. 74/2000 che punisce l’omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale [2].

Le novità introdotte, che dovrebbero trovare immediata applicazione, prevedono una sanzione penale (reclusione da sei mesi a due anni) in caso di omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore ad Euro 250.000,00 per ciascun periodo di imposta, se il versamento non è eseguito entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.

Il reato non si perfeziona se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis del D.Lgs. 462/97[3]. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR 602/73, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro.

[1] Art. 7 del DPR 542/99

[2] Ex art.1, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 87/2024.

[3] Rateizzazione delle somme dovute a seguito di comunicazione ex art. 54-bis del DPR 633/72, c.d. controlli automatici.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

Anni di esperienza

Si può dire che conosciamo il nostro lavoro. Da oltre trent’anni lo studio supporta il vostro business.

Clienti Soddisfatti

I clienti dello studio vengono seguiti in modo sartoriale dai nostri professionisti.

Dottori Commercialisti

I professionisti di cui dispone lo studio sono Dottori commercialisti e Revisori contabili.

Contattaci

Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!

info@studiopenta.it

 

(+39) 059 342651

 

Modena - Viale Corassori 62

 

Vignola - Via Caselline 633

 

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 19.00 - Sabato 9.00 - 12.30

 

4 + 8 =