Circolare n. 27/2024
Acconti IRPEF/IRES/IRAP – Acconto cedolare secca – Acconto IVIE e IVAFE – Acconto contributi previdenziali
Scadenza 2 dicembre 2024
Il 2 dicembre 2024 scade il termine per il versamento della seconda o unica rata delle imposte IRPEF, IRES, IRAP, cedolare secca, IVIE, IVAFE e contributi dovuti per l’anno 2024.
Entro tale data dovranno essere inoltre versate, se dovute, le maggiorazioni a seguito dell’adesione all’istituto del concordato preventivo biennale.
Acconti IRPEF, IRES, IRAP
Il 2 dicembre 2024[1] scade il termine per il versamento, della seconda o unica rata degli acconti IRPEF e imposte sostitutive, IRES ed IRAP per le persone fisiche, le società di persone ed i soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Per le società ed enti il cui esercizio non coincide con l’anno solare, la seconda o unica rata di acconto deve essere versata entro l’undicesimo mese dell’esercizio stesso.
Acconto IRPEF e IRES
Acconto IRPEF |
Acconto IRES |
§ 100% del rigo RN34 Modello Redditi PF 2024, ovvero § 100% del rigo RN61, colonna 4, in presenza di situazioni che impongono la rideterminazione dell’acconto; § 100% del rigo LM42 per i soggetti forfetari ex L. 190/2014 e per i soggetti aderenti al c.d. “regime di vantaggio” ex L. 98/2011. |
§ 100% del rigo RN17 Modello Redditi SC 2024 § 100% del rigo RN28 Modello Redditi ENC 2024
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L’acconto risulta dovuto se l’importo indicato nei predetti righi è pari o superiore a € 52,00. |
L’acconto risulta dovuto se l’importo indicato nei predetti righi è pari o superiore a € 21,00. |
Società non operative
Per le società non operative, di cui all’art. 30 della L. 724/1994, è prevista la maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota IRES. L’acconto è dovuto anche sulla predetta maggiorazione, nella misura (in analogia a quanto previsto per l’IRES e con le medesime modalità) del 100% di quanto indicato al rigo RQ62 colonna 10 del Modello Redditi SC 2024, al netto degli importi indicati alle colonne 13 e 15.
Acconto IRAP
I versamenti in acconto relativi all’IRAP devono essere effettuati secondo le modalità e nei termini previsti per le imposte sui redditi.
Acconto IRAP |
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Società di persone |
Società di capitali, Enti commerciali e non |
Amministrazioni ed Enti Pubblici |
§ 100% del rigo IR21 Modello IRAP 2024.
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§ 100% del rigo IR21 Modello IRAP 2024.
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Il versamento dell’IRAP da parte delle Amministrazioni Pubbliche è soggetto a regole particolari in ragione delle diverse modalità di determinazione della base imponibile. I soggetti che determinano la base imponibile secondo il metodo “retributivo” di cui all’art. 10-bis, c. 1, del D. Lgs. 446/97, versano l’acconto mensilmente. |
L’acconto è dovuto se l’importo del predetto rigo è pari o superiore a € 52,00. |
L’acconto è dovuto se l’importo del predetto rigo è pari o superiore a € 21,00. |
L’acconto è dovuto se l’importo del predetto rigo è pari o superiore a € 21,00 |
Obbligo di ricalcolo degli acconti IRPEF IRES o IRAP
Le disposizioni rilevanti ai fini del ricalcolo degli acconti sono le seguenti:
- Applicazione della flat tax incrementale per il 2023 (art. 1 co. 55-57, L.197/2022);
- deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante (art. 34, comma 2, L. 183/2011);
- regime fiscale agevolato per i proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (art. 49-bis, comma 5, D.Lgs. 171/2005);
- abolizione delle ritenute su determinate obbligazioni (art. 42, comma 1-bis, D.L. 17/2022);
- modifiche al regime transitorio di deducibilità di perdite su crediti di banche e assicurazioni (art. 14, comma 3, D.L. 18/2016).
Disposizioni specifiche
Disposizioni particolari sono previste per il pagamento degli acconti di imposta nei seguenti casi:
- presenza di ritenute scomputate per il periodo di imposta 2023 su interessi, premi ed altri frutti di determinate tipologie di obbligazioni relativi a titoli di Stato, obbligazioni di banche e società quotate (ex art. 1 del D.Lgs. 1/4/1996 n. 239);
- soggetti IRES che hanno optato per il regime di tassazione per trasparenza o per il regime di consolidato (nazionale o mondiale);
- presenza di redditi derivanti da partecipazioni in soggetti esteri residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale (CFC);
- presenza di operazioni straordinarie o variazione della durata dell’esercizio sociale.
Acconto cedolare secca
L’acconto della cedolare secca sulle locazioni degli immobili abitativi è pari al 100% dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2023 indicata al rigo LC1, col.5, del Modello Unico PF 2024.
L’acconto è dovuto se l’importo indicato al rigo LC1, col. 5, è pari o superiore a € 52,00.
Acconto IVIE, IVAFE e IVCA
L’acconto delle imposte patrimoniali: IVIE (imposta sugli immobili esteri posseduti dalle persone fisiche residenti) , IVAFE (imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti) e IVCA (imposta sul valore delle cripto-attività) è pari al 100% dell’importo indicato nei righi:
– rigo RW7 colonna 1, per l’IVIE
– rigo RW6 colonna 1, per l’IVAFE
– rigo RW8 colonna 1 e RQ109 colonna 1 (società di capitali), per l’IVCA
L’acconto è dovuto se l’importo indicato nei suddetti righi risulta pari o superiore a € 52,00 (€ 21,00 in relazione al modello Redditi ENC 2023).
Versamento in unica soluzione o in due rate – termini
Acconto inferiore a € 258,00 |
Acconto pari o superiore a € 258,00 |
Versamento in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2024. |
Versamento in due rate di cui: ü la prima, nella misura del 40% entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dell’anno precedente; ü la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, entro il 2 dicembre 2024. |
Per le società ed enti il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l’undicesimo mese dell’esercizio. |
Soggetti che applicano gli ISA
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (“Indici sintetici di affidabilità fiscale”), a prescindere dal fatto che tale metodologia sia concretamente applicata, o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti, e contestualmente dichiarano ricavi o compensi inferiori ad Euro 5.164.569,00:
- il versamento avverrà in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2024 in presenza di acconto dovuto inferiore ad € 207,00;
- in presenza di acconto pari o superiore ad € 207,00, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in due rate di pari importo, pari al 50% ciascuna dell’importo complessivamente dovuto, in luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata).
Adesione al concordato preventivo biennale – maggiorazione
Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, sull’acconto determinato con il metodo storico, è dovuta una maggiorazione
Acconto IRPEF * / IRES – maggiorazione 10% |
Acconto IRAP (quando dovuta) – maggiorazione 3% |
Base imponibile: differenza, positiva, tra P06 e P04 * Anche per i forfettari la maggiorazione dell’imposta sostitutiva è pari al 10% (oppure 3% se è applicata con l’aliquota ridotta del 5% ex art. 1 co. 65 della L. 190/2014) |
Base imponibile : differenza, positiva, tra P08 e P05
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Disposizioni comuni
Modalità di calcolo
L’acconto può essere determinato:
- con il criterio c.d. “storico”, con riferimento all’imposta dovuta per l’anno precedente, come sopra illustrato;
- con il criterio c.d. “previsionale”, sulla base dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso.
Versamento della prima rata e maggiorazione
Si ricorda che in sede di eventuale ricalcolo della seconda rata di acconto, l’importo della prima rata da portare in detrazione deve essere assunta al netto della maggiorazione applicata qualora per il versamento si sia usufruito del maggior termine previsto.
Riduzione dell’acconto
E’ possibile effettuare versamenti in acconto inferiori al dovuto (metodo previsionale), se si ritiene di conseguire per il 2024 un reddito imponibile, o un valore della produzione, inferiore a quello conseguito nel 2023, ovvero un’imposta dovuta per il 2024 inferiore a quella del 2023.
Tuttavia, va tenuto presente che, se in sede di dichiarazione dei redditi/IRAP, risultasse poi, che l’acconto versato è inferiore a quanto dovuto sulla base dell’imposta determinata in via definitiva, sulla differenza si applicano sanzioni ed interessi di mora.
Versamenti
I versamenti degli acconti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24.
I soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello cartaceo presso gli sportelli bancari o postali soltanto se il Modello F24 non riporta compensazioni.
I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti tramite Mod. F24, esclusivamente in via telematica.
Le somme dovute a titolo d’acconto nel mese di novembre, ovvero nell’undicesimo mese dell’esercizio per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, non sono rateizzabili.
Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina corretta relativa al pagamento dei modelli F24.
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA |
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 |
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Cartacei presso banche/Poste |
Servizi telematici banche/Poste |
Servizi telematici Agenzia delle Entrate |
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Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione |
NO |
NO |
SÌ |
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione |
NO |
NO |
SÌ |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA |
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|
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 |
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Cartacei presso banche/Poste |
Servizi telematici banche/Poste |
Servizi telematici Agenzia delle Entrate |
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Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione |
NO |
SÌ |
SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione |
NO |
NO |
SÌ |
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione |
NO |
NO |
SÌ |
Sanzioni
Per le violazioni commesse a partire dall’1.09.2024, in caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento degli acconti, si applica la sanzione del 25% [2] dell’importo non versato o versato in meno, più gli interessi di mora. Se il ritardo non supera 90 giorni, la sanzione è ridotta al 12,5%; se il ritardo del versamento non è superiore a 15 giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta per un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.
E’ possibile tuttavia ridurre le sanzioni sopraindicate usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso: in tal caso sono dovuti, oltre l’imposta e le sanzioni, anche gli interessi legali calcolati sull’imposta versata in ritardo nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Acconto contributi Inps
Acconto del contributo previdenziale – gestione separata Inps
I soli “professionisti” titolari di partita I.V.A. soggetti al contributo previdenziale Inps ex L. 335/95 (coloro cioè che addebitano o potrebbero addebitare al committente una percentuale del 4%), sono tenuti ad effettuare il versamento in acconto del contributo dovuto per il 2024.
La normativa non prevede la possibilità di autoriduzione dell’acconto del contributo; l’eventuale eccedenza può essere utilizzata in sede di acconto per l’anno successivo ovvero richiesta a rimborso o portata in compensazione.
L’ammontare dell’acconto dovuto è determinato applicando le aliquote previste per l’anno 2024 (Cfr. circolare Studio n. 5/2024 del 16.02.2024) sull’80% del reddito di lavoro autonomo relativo all’anno 2023.
L’acconto deve essere versato in due rate uguali ed alle seguenti scadenze:
- entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi;
- entro il 30 novembre di ciascun anno.
Il contributo è dovuto fino al raggiungimento del massimale della base imponibile fissato per il 2024 in € 119.650,00.
Acconto del contributo previdenziale – artigiani e commercianti
Gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS devono versare entro il 2 dicembre 2024 il secondo acconto dei contributi dovuti per l’anno 2024, sulla quota di reddito eccedente il minimale.
Modalità di versamento
Per il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere utilizzato il modello F24, con le modalità sopraindicate.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
[1] cadendo di sabato il giorno della naturale scadenza del 30.11.2024
[2] Art. 13 del D.Lgs. 471/97 modificato dall’art.2 c. 1 lett.1) n.1) del D.Lgs. 87/2024
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
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