Circolare n. 26/2024

IVA periodica dell’anno non superiore a 100 euro:

  • Scadenza anticipata al 18.11.2024 per i contribuenti trimestrali per opzione;

  • Scadenza ordinaria del 16 del mese successivo per il versamento dell’IVA di dicembre, per i contribuenti mensili .

Per i soggetti passivi IVA trimestrali per opzione, è stato anticipato al 16 novembre (in luogo del 16 dicembre) il termine ultimo entro il quale devono essere effettuati i versamenti dell’imposta, che risultano dalle liquidazioni dei primi tre trimestri dell’anno, nel caso in cui la somma dovuta non superi i 100 euro.

Per i soggetti passivi IVA mensili è stato specificato che indipendentemente dall’importo, il termine ultimo per effettuare il versamento relativo al mese di dicembre è il 16 del mese successivo.

Con riferimento alle novità introdotte dal D.L.gs 1/2024 in materia di semplificazione degli adempimenti tributari (Cfr. Circolare di Studio n. 4/2024 del 15.02.2024) ed in particolare con riferimento all’innalzamento a 100 euro della soglia minima per i versamenti periodici dell’IVA sono state introdotte alcune novità.

Per quanto concerne i soggetti passivi “trimestrali per opzione” [1] si segnala che è stato anticipato al 16 novembre (in luogo del 16 dicembre) [2] il termine ultimo entro il quale dovranno essere effettuati i versamenti dell’imposta che risultano dalle liquidazioni dei primi tre trimestri dell’anno, nel caso in cui la somma dovuta non superi i 100 euro.

A seguito della modifica normativa, per l’anno di imposta 2024 i soggetti passivi IVA trimestrali per opzione dovranno effettuare il suddetto versamento entro il 18 novembre 2024, cadendo il 16.11.2024 di sabato.

Per quanto concerne i contribuenti mensili, ricordiamo che il versamento periodico dell’IVA se di importo non superiore al limite di 100 euro, può essere effettuato insieme a quello del mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Per la liquidazione del mese di dicembre è stato previsto[3] che indipendentemente dall’importo dovuto, il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

[1] Art. 7 del DPR 542/1999

[2] Art. 2 c.3 del D.Lgs. 108/2024

[3] Art. 2 c. 2 del D.Lgs. 108/2024

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

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