Circolare n. 21/2025
Il concordato preventivo biennale – l’opzione per il 2025-2026
Il D.L. 81/2025 ha introdotto alcune modifiche e novità al regime del concordato preventivo per il biennio 2025-2026.
Tra le principali novità analizzate dalla presente circolare si segnalano:
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l’abrogazione a partire dal 1° gennaio 2025 dell’istituto del concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario;
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l’introduzione di un tetto massimo di reddito di 85.000 euro per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato;
-
nuove cause di esclusione e cessazione dal concordato.
L’adesione alla proposta di concordato per il biennio 2025-2026 dovrà avvenire entro il 30 settembre 2025.
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La disciplina del Concordato preventivo biennale[1] (Cfr. Circolare di Studio n. 17/2024 del 3.06.2024 e Circolare di Studio n. 20/2024 del 25/09/2024) è stata modificata per effetto dal D.L. 81/2025 c.d. “Decreto correttivo della Riforma Fiscale”. Chiarimenti alle disposizioni sono contenuti nella C.M. 9/2025 dell’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che attraverso il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio, previo accordo tra singolo contribuente ed Agenzia delle Entrate, il reddito e il valore della produzione netta derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.
- Soggetti forfetari: abrogazione del CPB
Con effetto dal 1° gennaio 2025, il Decreto correttivo[2] ha abrogato il concordato preventivo per i contribuenti in regime forfetario.
Restano valide le adesioni esercitate dai contribuenti forfetari per il periodo di imposta 2024, salvo che non siano intervenute cause di cause di esclusione o decadenza.
- Soggetti ISA
Possono valutare l’adesione alla proposta di concordato per il biennio 2025-2026 i contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni nel territorio dello Stato che:
- applicano gli ISA
- non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, divenuti definitivi[3];
- non hanno aderito al CPB per il biennio 2024-2025.
- Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito: tetto di 85.000
I contribuenti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali.
L’opzione può essere esercitata anche per una sola delle due annualità oggetto del CPB tuttavia, non si estende all’IRAP che continua ad essere determinata con le modalità ordinarie.
L’aliquota per la determinazione dell’imposta sostitutiva varia a seconda dei risultati ISA del periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato (punteggio ISA per l’anno di imposta 2024) ed è così stabilita:
- 10%, se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
A partire dalle adesioni al CPB 2025-2026[4], tali aliquote possono essere applicate fino al raggiungimento dell’importo di 85.000 euro. Per la parte eccedente tale somma si applica l’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e l’aliquota del 24% per i soggetti IRES.
- Modalità di adesione al CPB 2025-2026
Il contribuente può aderire alla proposta di concordato per il biennio 2025-2026 entro il termine del 30.09.2025 (ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare).
Il modello di adesione al CPB 2025-2026 deve essere trasmesso telematicamente:
- congiuntamente alla trasmissione della dichiarazione dei redditi e del modello ISA 2025;
oppure
- in via autonoma unitamente al solo Frontespizio del Modello Redditi.
- Termini decadenziali
- Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che si avvalgano, per uno o più periodi d’imposta del ravvedimento speciale, i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA per il periodo, o per i periodi di imposta, oggetto di regolarizzazione sono prorogati al 31 dicembre 2028.
- Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo ma non si avvalgono del ravvedimento, i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA in scadenza al 31.12.2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
Nella seguente tabella, sono riassunte le principali caratteristiche del concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.
Concordato preventivo biennale 2025-2026 (soggetti “solari”) |
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Ambito soggettivo |
Contribuenti a cui si applicano gli ISA |
Cause di esclusione |
Debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e contributivi, con riferimento al 2024, pari o superiori a 5.000,00 euro |
Omessa presentazione di almeno una delle dichiarazioni relative al 2022, |
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Condanna per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o per i reati di false |
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Redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, per più del 40% del reddito concordato |
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Adesione al regime forfetario nel primo periodo del concordato |
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Operazioni straordinarie nel primo anno del concordato ovvero per le società o associazioni ex art 5 del TUIR modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero di soci o degli associati |
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Inizio attività nel 2024 e altre cause di esclusione dagli ISA |
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Professionista individuale che dichiara redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 co. 1 del TUIR e, contemporaneamente, partecipa a un’associazione professionale o a una società tra professionisti (STP), ovvero a una società tra avvocati (STA), salvo che l’associazione o la società partecipata aderiscano al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato. |
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Associazione professionale, società tra professionisti (STP) o società tra avvocati (STA) nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 co. 1 del TUIR. |
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Effetti del concordato |
Redditi ai fini imposte dirette e IRAP predeterminati per il 2025 e 2026 |
Regime premiale ISA |
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Esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato) |
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Cessazione (operante dal periodo di imposta in cui si verificano le condizioni) |
Modifica dell’attività esercitata nel corso del biennio concordato rispetto a quella esercitata nel periodo di imposta precedente al biennio (salvo l’applicazione del medesimo ISA)[5] |
Cessazione dell’attività |
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Adesione al regime forfetario |
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Operazioni straordinarie o modifiche della compagine sociale ovvero per le società o associazioni ex art 5 del TUIR modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero di soci o degli associati |
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Ricavi o compensi dichiarati superiori a 7.746.853,50 euro |
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Contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo (art. 54, c.1, del TUIR) e l’associazione di cui all’art. 5 c. 3, lett.c) del TUIR, ovvero la società tra professionisti (STP) ovvero la società tra avvocati (STA), cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato |
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Associazione cui all’art. 5 c. 3, lett.c) del TUIR, ovvero la STP ovvero la STA e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, c.1 del TUIR , non determinano il reddito sulla base dell’adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata. |
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Decadenza (perdita retroattiva dei benefici per l’intero biennio) |
Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività |
Modifica o integrazione della dichiarazione redditi con determinazione di un proposta diversa dei redditi/valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione (solo se l’errore ha determinato un minor reddito/ valore della produzione oggetto del CPB per un importo superiore al 30%) |
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I dati indicati nella dichiarazione dei redditi non corrispondono a quelli indicati a quelli comunicati in sede di proposta di concordato (solo se l’errore ha determinato un minor reddito/ valore della produzione oggetto del CPB per un importo superiore al 30%) |
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Ricorre una causa di esclusione o vengono meno i requisiti soggettivi |
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Omesso versamento delle somme derivanti da controlli automatizzati nei periodi di applicazione del concordato |
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Violazioni di non lieve entità |
Tra le ulteriori novità che interessano il concordato preventivo biennale 2025-2026 si segnalano:
- L’inserimento di una soglia massima di reddito proposto per i soggetti virtuosi ISA[6]
La proposta di reddito concordato può eccedere solo entro tre limiti di eccedenza massima :
- 10% in caso di livello di affidabilità pari a 10;
- 15% in caso di livello di affidabilità compreso tra 9 e 10;
- 25% in caso di livello di affidabilità superiore a 8 ma inferiore a 9.
La suddetta disposizione si applica anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.
- Maxi-deduzione del costo del lavoro[7]
A decorrere dalle opzioni di CPB esercitate per il biennio 2025-2026:
- tra le altre componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto della proposta di concordato, viene inclusa anche la c.d. “maxi-deduzione del costo del lavoro” (art. 4 D.Lgs. 216/2023) riconosciuta a determinate condizioni, a fronte di un incremento occupazionale;
- è consentito ridurre dall’imponibile di reddito concordato l’importo della c.d. “maxi-deduzione del costo del lavoro”, se spettante.
***
A pochi giorni dalla scadenza del termine per l’adesione all’istituto del CPB 2025-2026 continuano a susseguirsi chiarimenti in merito ai requisiti per accedere alla proposta di concordato. Tra gli ultimi interventi dell’Agenzia delle Entrate si segnalano, in particolare, le risposte pubblicate il 25.09.2025, disponibili per la consultazione al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-domande-frequenti-cpb-isa-25-imprese
[1] D.lgs. 13/2024 Titolo II , artt. 6 – 39 del D.Lgs. 13/2024.
[2] Ex art. 7 del D.Lgs. 81/2025
[3] Art.10 c. 2 del D.Lgs 13/2024. I debiti che precludono l’adesione rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che entro il termine per l’accettazione della proposta hanno estinto tali debiti, a condizione che l’ammontare complessivo e cumulativo del debito residuo (compresi interessi e sanzioni), sia inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.
[4] Art.20-bis c.1 bis del D.L. 13/2024
[5] Chiarimenti sono sati forniti in relazione alla modifica dei codici ATECO 2025 (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 236/2025)
[6] Art.9 c. 3-bis del D.Lgs. 13/2024
[7] Art.15 e 16 del D.Lgs. 13/2024
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I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
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