Circolare n. 22/2025
Regime del ravvedimento delle annualità 2019-2023 riservato ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo annuale
I soggetti che hanno applicato gli ISA e che relativamente al biennio 2025-2026, aderiscono entro il termine del 30.09.2025 al concordato preventivo biennale (CPB), possono adottare un regime di ravvedimento (c.d. ravvedimento speciale) per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Tale misura consente di limitare l’attività di accertamento per i periodi d’imposta definiti dal contribuente, a fronte del versamento, entro il 15.03.2026, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e di un’imposta sostitutiva dell’IRAP (se dovuta), determinate per ciascuna annualità oggetto dell’opzione.
La legge di conversione del D.L. 84/2025, ha reintrodotto il regime di ravvedimento[1] che consente di limitare l’attività di accertamento per i periodi d’imposta 2019-2023, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva.
- Soggetti ammessi
Possono beneficiare della misura i soggetti che applicano gli ISA e che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2025-2026, entro il 30.09.2025.
Di conseguenza, i contribuenti che non hanno applicato gli ISA nei periodi di imposta interessati per effetto di una o più cause di esclusione ISA non sono ammessi alla sanatoria, fatte salve specifiche deroghe.
L’opzione si perfeziona versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, ed un’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive (quando dovuta), rideterminate per ciascuna annualità oggetto dell’opzione.
Le aliquote per la determinazione dell’imposta sostitutiva dei redditi e relative addizionali (10% – 12% o 15%) sono parametrate al punteggio ISA conseguito nelle annualità 2019-2023 mentre l’aliquota sostitutiva dell’ IRAP è fissa (sempre 3,9%).
- Accesso al ravvedimento speciale anche in presenza di cause di esclusione ISA[2]
L’applicazione del regime di ravvedimento si estende ai soggetti ISA i quali, anche per una delle annualità comprese tra il 2019-2023, hanno dichiarato:
- una delle cause di esclusione ISA correlate al Covid-19;
- la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
- la causa di esclusione ISA per le c.d. “imprese multiattività”
ln presenza di una delle suddette cause di esclusione dagli ISA, l’aliquota per la determinazione dell’imposta sostitutiva è fissa al 12,5%.
- Imposta sostitutiva: riduzioni e importo minimo
Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in considerazione della pandemia Covid-19 è stata prevista una riduzione delle imposte sostitutive del 30%.
Tale riduzione è altresì applicabile dai soggetti che non hanno applicato gli ISA per effetto delle cause di esclusione di cui alla lett. a) e b) sopraelencate.
Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte dui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro. Non è stato invece previsto un importo minimo dell’imposta sostitutiva IRAP.
- Termini di versamento e perfezionamento del ravvedimento speciale
Il versamento dell’imposta sostitutiva per ogni annualità può essere effettuato:
- in un’unica soluzione tra l’ 01.01.2026 e il 15.03.2026;
- mediante pagamento rateale nel numero massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi legali, con decorrenza 15.03.2026.
In caso di pagamento rateale l’opzione per ogni annualità si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.
Il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata è successivo alla notifica di PVC o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero inesistenti.
I codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive saranno istituiti con una prossima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
- Effetti del ravvedimento speciale
Per le annualità definite dal contribuente e perfezionate, non possono essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del D.P.R. 600/73 (accertamento analitico, analitico-induttivo e sintetico) e quelle IVA di cui all’art. 54 c. 2 secondo periodo del DPR 633/72 (analitico-induttivo) con alcune eccezioni quali tra le altre, :
- decadenza dal concordato preventivo biennale;
- mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
- applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000[3];
- dichiarazione infedele relativamente a una causa delle cause di esclusione ISA sopraindicate, punti a) b) e c) della presente circolare.
Si comunica che l’Agenzia delle Entrate ha già reso disponibile nel cassetto fiscale di ciascun contribuente, nella sezione “Comunicazioni – Scheda di sintesi Concordato Preventivo Biennale” un file contenente i conteggi delle imposte sostitutive da versare per aderire alla forma di ravvedimento, per i periodi di imposta dal 2019 al 2023.
- Termini decadenziali
- Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale e che si avvalgano, per uno o più periodi d’imposta del ravvedimento speciale, i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA per il periodo, o per i periodi di imposta, oggetto di regolarizzazione sono prorogati al 31 dicembre 2028.
- Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo ma non si avvalgono del ravvedimento, i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA in scadenza al 31.12.2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
[1] Art.12-ter del D.L. 84/2025 inserito in sede di conversione dall’art.1, c.1, L. 108/2025.
[2] Art.12-ter c. 7del D.L. 84/20257 dall’art.1, c.1, L. 108/2025
[3] Ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché’ dell’articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d’imposta dal 2019 al 2023.
Ultime Circolari
Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
Circolare n. 886 – Gestione separata INPS
Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.
Anni di esperienza
Clienti Soddisfatti
Dottori Commercialisti
Contattaci
Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!