Circolare n. 23/2025
Dichiarazioni dei sostituti d’imposta per l’anno 2024 – Mod. 770 – Modalità e termini di presentazione
Il Modello 770 dei sostituti di imposta deve essere presentato entro il 31 ottobre 2025. Entro tale data deve essere inoltre presentata la Certificazione Unica contente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata
La dichiarazione dei sostituti di imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:
- la Certificazione unica;
- il Modello 770.
- Certificazione Unica
Deve essere utilizzata dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 (Cfr. Circolare Studio n. 10/2025 del 26.02.2025).
Si rammenta che la trasmissione può essere effettuata entro il 31.10.2025 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
- Modello 770
Deve essere utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati assicurativi e contributivi richiesti.
Deve inoltre essere utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare, sulla base di specifiche disposizioni, i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2024 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti di imposta utilizzati.
Ancora, sono obbligati a presentare il Mod. 770 i soggetti che nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitali, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, premi, vincite ed altri proventi finanziari, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio, redditi diversi, nonché coloro che nel 2024 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli art. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del D.P.R. 600/73 e 33, c.4, del DPR 42/88.
In via indicativa si tratta di ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, su locazioni brevi inserite all’interno della CU e su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi. Per l’elencazione puntuale si rinvia al punto 1. Istruzioni Mod. 770-2025 redditi 2024.
Si ricorda che la nuova procedura semplificata di comunicazione dei dati delle ritenute – c.d. “770 semplificato mensile”[1] si applica a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025, con effetto quindi a partire dal modello 770/2026.
Principali Novità
Le principali novità riguardano i seguenti quadri:
- Quadri ST e SV relativamente all’introduzione di nuove causali nel campo 10 (casi particolari), all’eliminazione di alcuni altri campi e alla rivisitazione delle informazioni richieste in merito a versamenti sospesi;
- Quadro SX in relazione al trattamento integrativo speciale, è stata introdotta una nuova colonna per l’indicazione del credito maturato per effetto dell’indennità corrisposta al dipendente unitamente alla tredicesima mensilità (c.d. bonus Natale).
Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione Mod. 770 deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 31.10.2025.
L’invio può essere effettuato con un massimo di tre flussi separati.
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate – modifiche e novità
L’art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000 che disciplina il reato di omesso versamento di ritenute certificate, prevede sanzioni penali nel caso di omesso versamento, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d’imposta, di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo di imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione, il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo è superiore a 50.000 euro.
Omessa dichiarazione del sostituto d’imposta
L’art. 5 c. 1-bis del D.Lgs. 74/2000, prevede sanzioni penali anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50.000,00 euro.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
[1] Art. 16 del D.Lgs. 1/2024 – Circolare di Studio n. 10/2025 del 26.02.2025
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Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022
Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.
Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS
Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.
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