Circolare n. 21/2024

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali relativi al piano transizione 5.0

Al fine di sostenere la transizione energetica e digitale delle imprese residenti è stato introdotto un nuovo credito di imposta per gli investimenti effettuati in nuovi beni strumentali legati al c.d. Piano Transizione 5.0.

Gli investimenti sono agevolabili a condizione che, con gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici.

Per poter accedere al credito di imposta è necessario un progetto di innovazione con avviamento dal 01.01.2024 e conclusione entro il 31.12.2025.

L’ art. 38 del D.L. 19/2024 ha previsto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi legati al c.d. “Piano Transizione 5.0”, al fine di sostenere la transizione verde e digitale delle imprese.

Gli investimenti sono agevolabili a condizione che, con gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o in alternativa una riduzione nei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

ll credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali previsto dal piano Transizione 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020 e con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno di cui all’art. 16 del D.L. 124/2023 conv., esteso alle ZLS ai sensi dell’art. 13 del D.L. 60/2024.

Si ricorda inoltre che per le imprese ammesse al credito di imposta, la spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito di imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale e non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES ed IRAP.

Nella seguente tabella si riepilogano le principali caratteristiche del credito d’imposta in esame:

Credito d’imposta transizione 5.0

Soggetti beneficiari Imprese residenti nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti).
Soggetti esclusi –          Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

–          Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001.

Ambito temporale Investimenti nell’ambito di progetti di innovazione avviati dall’01.01.2024 e completati entro il 31.12.2025.
Ambito oggettivo Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 (“beni  4.0”) a condizione che, tramite gli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati dall’investimento.

Nell’ambito dei progetti di innovazione, sono altresì agevolabili:

–          gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;

–          le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione di competenze per la transizione verde.

Misura del credito d’imposta Il credito è riconosciuto nella misura del:

–       35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

–       15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

–       5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Alle aliquote ordinarie si aggiungono le percentuali maggiorate nel caso di risparmi energetici superiori alla sogli del 3% o del 5%. In particolare, la misura del credito per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

–       al 40%, 20% e 10% nel caso di riduzione dei consumi della struttura produttiva superiore al 6%;

–       al 45%, 25% e 15%  nel caso di riduzione dei consumi dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate a valere sul PNRR.

Procedura di accesso e certificazioni Le imprese devono presentare:

–       una comunicazione preventiva su modello standardizzato messo a disposizione dal GSE https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0/documenti

–       comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento;

–       la comunicazione di completamento corredata dalla comunicazione di effettiva realizzazione degli investimenti (a pena di decadenza).

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente. Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

a) gli Esperti in gestione dell’energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;

c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni meccanica ed efficienza energetica e impiantistica elettrica ed automazione, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Modalità di fruizione Il credito d’imposta è utilizzabile:

–       esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24 telematico;

–       decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante e, secondo l’art. 13 del DM 24.7.2024, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile;

–       in una o più quote entro il 31.12.2025; l’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo;

–       non si applicano i limiti di cui agli artt. 1, c. 53 L. 244/2007, art. 34 L.388/2000 e art. 31 del D.L. 78/2010.

Adempimenti documentali Le fatture, i documenti di trasporto e altri documenti relativi ai beni agevolabili devono contenere:

ü  il riferimento normativo (art. 38 D.Lgs. 19/2024);

ü  il codice identificativo rilasciato dalla piattaforma informatica al momento della prenotazione del credito.

–       Perizia tecnica asseverata per i beni 4.0 (costo superiore a 300.000 euro);

–       Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro;

–       Certificazione contabile;

–       Certificazioni tecniche (ex ante e ex post) relative al risparmio energetico;

–       Comunicazione del titolare effettivo.

Clausola di salvaguardia Viene previsto un periodo di sorveglianza, per cui i beni agevolati devono essere mantenuti fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.

 

Per maggiori approfondimenti rinviamo al DM del 24.07.2024 che ha individua le modalità attuative della disciplina del nuovo credito di imposta e alla Circolare operativa n. 25877 pubblicata dal MIMIT-GSE che ha fornito i chiarimenti tecnici per il calcolo della riduzione dei consumi.

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