Circolare n. 21/2024
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali relativi al piano transizione 5.0
Al fine di sostenere la transizione energetica e digitale delle imprese residenti è stato introdotto un nuovo credito di imposta per gli investimenti effettuati in nuovi beni strumentali legati al c.d. Piano Transizione 5.0.
Gli investimenti sono agevolabili a condizione che, con gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici.
Per poter accedere al credito di imposta è necessario un progetto di innovazione con avviamento dal 01.01.2024 e conclusione entro il 31.12.2025.
L’ art. 38 del D.L. 19/2024 ha previsto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi legati al c.d. “Piano Transizione 5.0”, al fine di sostenere la transizione verde e digitale delle imprese.
Gli investimenti sono agevolabili a condizione che, con gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o in alternativa una riduzione nei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
ll credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali previsto dal piano Transizione 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020 e con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno di cui all’art. 16 del D.L. 124/2023 conv., esteso alle ZLS ai sensi dell’art. 13 del D.L. 60/2024.
Si ricorda inoltre che per le imprese ammesse al credito di imposta, la spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito di imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale e non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES ed IRAP.
Nella seguente tabella si riepilogano le principali caratteristiche del credito d’imposta in esame:
Credito d’imposta transizione 5.0 |
|
Soggetti beneficiari | Imprese residenti nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti). |
Soggetti esclusi | – Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
– Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001. |
Ambito temporale | Investimenti nell’ambito di progetti di innovazione avviati dall’01.01.2024 e completati entro il 31.12.2025. |
Ambito oggettivo | Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 (“beni 4.0”) a condizione che, tramite gli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati dall’investimento.
Nell’ambito dei progetti di innovazione, sono altresì agevolabili: – gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta; – le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione di competenze per la transizione verde. |
Misura del credito d’imposta | Il credito è riconosciuto nella misura del:
– 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; – 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; – 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Alle aliquote ordinarie si aggiungono le percentuali maggiorate nel caso di risparmi energetici superiori alla sogli del 3% o del 5%. In particolare, la misura del credito per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata: – al 40%, 20% e 10% nel caso di riduzione dei consumi della struttura produttiva superiore al 6%; – al 45%, 25% e 15% nel caso di riduzione dei consumi dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate a valere sul PNRR. |
Procedura di accesso e certificazioni | Le imprese devono presentare:
– una comunicazione preventiva su modello standardizzato messo a disposizione dal GSE https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0/documenti – comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento; – la comunicazione di completamento corredata dalla comunicazione di effettiva realizzazione degli investimenti (a pena di decadenza). Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente. Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche: a) gli Esperti in gestione dell’energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352; c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni meccanica ed efficienza energetica e impiantistica elettrica ed automazione, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi. |
Modalità di fruizione | Il credito d’imposta è utilizzabile:
– esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24 telematico; – decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante e, secondo l’art. 13 del DM 24.7.2024, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile; – in una o più quote entro il 31.12.2025; l’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo; – non si applicano i limiti di cui agli artt. 1, c. 53 L. 244/2007, art. 34 L.388/2000 e art. 31 del D.L. 78/2010. |
Adempimenti documentali | Le fatture, i documenti di trasporto e altri documenti relativi ai beni agevolabili devono contenere:
ü il riferimento normativo (art. 38 D.Lgs. 19/2024); ü il codice identificativo rilasciato dalla piattaforma informatica al momento della prenotazione del credito. – Perizia tecnica asseverata per i beni 4.0 (costo superiore a 300.000 euro); – Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro; – Certificazione contabile; – Certificazioni tecniche (ex ante e ex post) relative al risparmio energetico; – Comunicazione del titolare effettivo. |
Clausola di salvaguardia | Viene previsto un periodo di sorveglianza, per cui i beni agevolati devono essere mantenuti fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti. |
Per maggiori approfondimenti rinviamo al DM del 24.07.2024 che ha individua le modalità attuative della disciplina del nuovo credito di imposta e alla Circolare operativa n. 25877 pubblicata dal MIMIT-GSE che ha fornito i chiarimenti tecnici per il calcolo della riduzione dei consumi.
Ultime Circolari
Circolare n. 20/2025 – Logistica e trasporto merci: modello per la comunicazione del regime opzionale IVA
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.
Chiusura dello Studio per ferie e Scadenze del mese di agosto
Si informano i Sigg. Clienti che lo Studio Penta, nelle sue sedi di Modena e Vignola, rimarrà chiuso per ferie estive dal giorno 9 agosto al giorno 24 agosto 2025.
Circolare n. 19/2025 – Novità introdotte dal D.L. 84/2025: spese di trasferta e lavoro autonomo
Il 29 luglio 2025, il Senato ha approvato in via definitiva il DDL di conversione del D.L. n. 84/2025 (c.d. D.L. Fiscale) entrato in vigore il 18.06.2025 .
Anni di esperienza
Clienti Soddisfatti
Dottori Commercialisti
Contattaci
Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!