Circolare n. 21/2024

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali relativi al piano transizione 5.0

Al fine di sostenere la transizione energetica e digitale delle imprese residenti è stato introdotto un nuovo credito di imposta per gli investimenti effettuati in nuovi beni strumentali legati al c.d. Piano Transizione 5.0.

Gli investimenti sono agevolabili a condizione che, con gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici.

Per poter accedere al credito di imposta è necessario un progetto di innovazione con avviamento dal 01.01.2024 e conclusione entro il 31.12.2025.

L’ art. 38 del D.L. 19/2024 ha previsto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi legati al c.d. “Piano Transizione 5.0”, al fine di sostenere la transizione verde e digitale delle imprese.

Gli investimenti sono agevolabili a condizione che, con gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o in alternativa una riduzione nei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

ll credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali previsto dal piano Transizione 4.0 di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020 e con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica nel Mezzogiorno di cui all’art. 16 del D.L. 124/2023 conv., esteso alle ZLS ai sensi dell’art. 13 del D.L. 60/2024.

Si ricorda inoltre che per le imprese ammesse al credito di imposta, la spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito di imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale e non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES ed IRAP.

Nella seguente tabella si riepilogano le principali caratteristiche del credito d’imposta in esame:

Credito d’imposta transizione 5.0

Soggetti beneficiari Imprese residenti nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti).
Soggetti esclusi –          Imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

–          Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. n. 231/2001.

Ambito temporale Investimenti nell’ambito di progetti di innovazione avviati dall’01.01.2024 e completati entro il 31.12.2025.
Ambito oggettivo Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 (“beni  4.0”) a condizione che, tramite gli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva o dei processi interessati dall’investimento.

Nell’ambito dei progetti di innovazione, sono altresì agevolabili:

–          gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;

–          le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione di competenze per la transizione verde.

Misura del credito d’imposta Il credito è riconosciuto nella misura del:

–       35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

–       15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

–       5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Alle aliquote ordinarie si aggiungono le percentuali maggiorate nel caso di risparmi energetici superiori alla sogli del 3% o del 5%. In particolare, la misura del credito per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

–       al 40%, 20% e 10% nel caso di riduzione dei consumi della struttura produttiva superiore al 6%;

–       al 45%, 25% e 15%  nel caso di riduzione dei consumi dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse stanziate a valere sul PNRR.

Procedura di accesso e certificazioni Le imprese devono presentare:

–       una comunicazione preventiva su modello standardizzato messo a disposizione dal GSE https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0/documenti

–       comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento;

–       la comunicazione di completamento corredata dalla comunicazione di effettiva realizzazione degli investimenti (a pena di decadenza).

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente. Sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

a) gli Esperti in gestione dell’energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;

c) gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni meccanica ed efficienza energetica e impiantistica elettrica ed automazione, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Modalità di fruizione Il credito d’imposta è utilizzabile:

–       esclusivamente in compensazione tramite Mod. F24 telematico;

–       decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco dei beneficiari e del credito spettante e, secondo l’art. 13 del DM 24.7.2024, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile;

–       in una o più quote entro il 31.12.2025; l’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo;

–       non si applicano i limiti di cui agli artt. 1, c. 53 L. 244/2007, art. 34 L.388/2000 e art. 31 del D.L. 78/2010.

Adempimenti documentali Le fatture, i documenti di trasporto e altri documenti relativi ai beni agevolabili devono contenere:

ü  il riferimento normativo (art. 38 D.Lgs. 19/2024);

ü  il codice identificativo rilasciato dalla piattaforma informatica al momento della prenotazione del credito.

–       Perizia tecnica asseverata per i beni 4.0 (costo superiore a 300.000 euro);

–       Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 euro;

–       Certificazione contabile;

–       Certificazioni tecniche (ex ante e ex post) relative al risparmio energetico;

–       Comunicazione del titolare effettivo.

Clausola di salvaguardia Viene previsto un periodo di sorveglianza, per cui i beni agevolati devono essere mantenuti fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.

 

Per maggiori approfondimenti rinviamo al DM del 24.07.2024 che ha individua le modalità attuative della disciplina del nuovo credito di imposta e alla Circolare operativa n. 25877 pubblicata dal MIMIT-GSE che ha fornito i chiarimenti tecnici per il calcolo della riduzione dei consumi.

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Circolare n. 20/2024- Il concordato preventivo biennale – sintesi delle novità

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Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto e disciplinata dal D.Lgs. 13/2024 e oggetto di recenti modifiche, è un istituto che consente l’adesione del contribuente alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o dall’esercizio di arti e professioni.
Tale istituto è riservato ai contribuenti di minori dimensioni che applicano gli ISA o che aderiscono al regime forfetario.
Per il primo anno di applicazione dell’istituto (biennio 2024-2025), per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, il contribuente può aderire alla propria proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ossia entro il 31.10.2024 .

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E’ stata reintrodotta la norma che limita la deducibilità dei costi sostenuti dalle imprese per operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati considerati “non cooperativi” ai fini fiscali.
E’ stato altresì reintrodotto l’obbligo di indicazione separata dei suddetti costi nella dichiarazione dei redditi, indipendentemente dal fatto che essi risultino inferiori o superiori al valore normale.

Circolare n. 18/2024- IMU 2024: termini e modalità di versamento dell’imposta  Presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2023 entro il 1° luglio 2024

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La prima rata IMU per l’anno 2024 deve essere versata entro il 17 giugno 2024 tramite Modello F24 o bollettino postale a seconda della tipologia di contribuente.
La Dichiarazione IMU relativa all’anno 2023 deve essere presentata entro il 1° luglio 2024.
La principale novità per l’anno 2024 riguarda una norma di interpretazione autentica in merito all’esenzione IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali.

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