Circolare n. 3/2026

Legge di Bilancio 2026 – Definizione agevolata dei debiti “Rottamazione-quinquies”

La Legge di Bilancio 2026 (L.199/2025) ha reintrodotto, con modifiche, la definizione agevolata per alcuni dei debiti affidati all’agente della riscossione nel periodo dal 01.01.2000 al 31.12.2023, c.d. rottamazione-quinquies.

La domanda di adesione dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 30.04.2026; in tale sede sarà possibile optare per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31.07.2026 ovvero dilazionare il debito in un numero massimo di 54 rate bimestrali.

 

Definizione agevolata dei debiti (c.d. rottamazione-quinquies)

È stata reintrodotta[1], con modifiche, la definizione agevolata dei debiti affidati agli agenti della riscossione dall’ 01.01.2000 al 31.12.2023, derivanti dall’omesso versamento di:

  • imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter del DPR 633/1972;
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Rientrano nell’ambito applicativo della rottamazione-quinquies, purché riferiti alle fattispecie sopra elencate, i debiti oggetto delle precedenti rottamazioni[2] per le quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione.

Possono essere ricomprese nella definizione agevolata anche i debiti originati dalle c.d. “transazioni fiscali”.  Alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata che sono oggetto di procedure concorsuali o di composizione negoziale della crisi d’impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

Debiti esclusi dalla definizione agevolata

La norma esclude tutti i debiti diversi dalle fattispecie sopra elencate; tra gli altri, sono esclusi i debiti derivanti da accertamento, nonché quelli relativi all’omesso versamento delle imposte di registro, successione, donazione, ipotecarie e catastali; sono altresì esclusi i contributi dovuti alle Casse professionali e i carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni (IMU, TARI, etc.). [3]

  • Benefici della rottamazione

Chi aderisce alla rottamazione dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per eventuali procedure esecutive e spese di notifica.

Non saranno da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive sui premi e contributi previdenziali e aggio.

Per le sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato, la rottamazione si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Con la presentazione dell’istanza di adesione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, quelli di pagamento derivanti da dilazione in essere, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate.

Inoltre, i carichi definibili non rilevano ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).

 Modalità e termini per l’adesione

Il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata dovrà presentare entro il 30.04.2026 apposita dichiarazione di adesione, con modalità esclusivamente telematiche, utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, sul proprio sito internet.

Entro il 30.06.2026 l’Agenzia invierà al contribuente una comunicazione di accoglimento della domanda ovvero di diniego, con l’evidenza in quest’ultimo caso delle motivazioni.

Si precisa che nella domanda di adesione alla definizione agevolata, il contribuente indica la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella domanda stessa.

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;
  • oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo con scadenza:
  • la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
  • dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
  • dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035

Ciascuna rata non può essere di importo inferiore a 100 euro e, nel caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

  • Inefficacia della rottamazione

La definizione non produce effetti in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento:

  • della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento (non sono previsti giorni di tolleranza in caso di tardivo pagamento);
  • di due rate, anche non consecutive nel caso di pagamento rateale;
  • dell’ultima rata del piano in caso di pagamento rateale.

In caso di inefficacia della definizione agevolata:

  • i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute;
  • riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi per i quali si è determinata l’inefficacia della misura agevolativa con l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive, nonché con la prosecuzione delle procedure esecutive che erano già state avviate alla data di presentazione della domanda di adesione;
  • i carichi non sono più rateizzabili ai sensi dell’art.19 del DPR n. 602/1973.

Per ulteriori indicazioni si rinvia alle informazioni presenti sul sito dell’agenzia delle entrate-Riscossione e in particolare alle FAQ disponibili al seguente link:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/FAQ_Rottamazione_Quinquies.pdf

[1] Art. 1 co. 85-102 L. 199/2025

[2] Prima rottamazione, “rottamazione-bis”, “rottamazione-ter”, “rottamazione-quater”, “saldo e stralcio” e alla riapertura dei termini dello stesso. Più precisamente all’art. 6 c.2 D.L. 193/2016 e art. 1 c.5 del D.L. 148/2017; art. 3 c. 5 del D.L. 119/2018; art. 1 c. 189 della L.145/2018 e art. 16-bis c. 1 e 2 del D.L. 34/2019; art. 1 c. 235 L.197/2022; art. 3-bis c.1 del D.L. 202/2024.

[3] La norma prevede la facoltà di regioni ed enti locali di introdurre autonomamente sistemi premiali di riduzione di interessi e/o elle sanzioni in relazione ai tributi di loro spettanza.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

Anni di esperienza

Si può dire che conosciamo il nostro lavoro. Da oltre trent’anni lo studio supporta il vostro business.

Clienti Soddisfatti

I clienti dello studio vengono seguiti in modo sartoriale dai nostri professionisti.

Dottori Commercialisti

I professionisti di cui dispone lo studio sono Dottori commercialisti e Revisori contabili.

Contattaci

Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!

info@studiopenta.it

 

(+39) 059 342651

 

Modena - Viale Corassori 62

 

Vignola - Via Caselline 633

 

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 19.00 - Sabato 9.00 - 12.30

 

14 + 4 =