Circolare n. 17/2026

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e Irap per l’anno di imposta 2025

Termini di versamento delle imposte e proroga al 20.07.2026 dei versamenti in scadenza il 30.06.2026 per i c.d. soggetti ISA

I soggetti IRPEF ed IRES con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, salvo casi particolari, dovranno trasmettere la dichiarazione dei redditi in via telematica entro il 2 novembre 2026.

Il termine ordinario per il versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi e Irap è fissato al 30 giugno di ogni anno ovvero al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Il D.L. 89/2026 ha disposto per i soggetti Isa e per i contribuenti assimilati, la proroga al 20 luglio 2026, senza corresponsione di interessi, dei versamenti di saldo e primo acconto delle imposte sui redditi, IRAP e dell’I.V.A. (da liquidare in dichiarazione). I versamenti possono essere effettuati entro il 20 agosto 2026, con applicazione della maggiorazione dello 0,8% a titolo di interesse corrispettivo.

Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi e Irap

Le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’Irap per i soggetti IRPEF devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente, o tramite un intermediario abilitato, entro il 2 novembre 2026[1].

Le dichiarazioni annuali dei redditi e dell’Irap per i soggetti IRES devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente, o tramite un intermediario abilitato, entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Per i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dunque,  il termine di presentazione in via telematica è fissato al 2 novembre 20261.

I casi particolari di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati all’art. 5 e 5-bis del D.P.R. 322/98 e riguardano i casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione.

La norma prevede che in presenza di tali fattispecie il termine di presentazione delle dichiarazioni è fissato entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data dell’evento.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) sono tenuti anche alla presentazione dell’ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi. Tale modello è inserito nella dichiarazione dei redditi.

 Concordato Preventivo Biennale – Biennio 2025-2026

Si ricorda che il D.Lgs. n. 13/2024 ha istituito il concordato preventivo biennale, che prevede la formulazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio dell’attività di impresa o dall’esercizio di arti e professioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Per il biennio 2025-2026, il termine per aderire alla proposta di concordato è stato differito[2] al 2 novembre 2026 ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Opzione per il consolidato fiscale e per la trasparenza fiscale

Le opzioni per il regime di consolidato fiscale (art. 117 e segg. TUIR) e per il regime di trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 TUIR) devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

Termine ordinario di versamento delle imposte

Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati

I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, compreso il 1° acconto dell’ IRPEF, IRAP, addizionale IRPEF e “cedolare secca” , salvo proroghe, devono essere effettuati:

  • entro il 06.2026

ovvero

  • entro il 07.2026 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Società di capitali ed enti IRES

I versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni, compreso il 1° acconto dell’ IRES e IRAP, devono essere effettuati secondo le norme generali (art. 17 D.P.R 435/2001) nei termini di seguito riepilogati:

 

Approvazione del bilancio nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio

Approvazione del bilancio OLTRE il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio

Bilancio NON  approvato

Maggiorazione

Società di capitali e soggetti IRES

Il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta

 

Il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio

Il versamento deve essere comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso

I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini precedenti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Proroga al 20.07.2026 dei versamenti in scadenza il 30.06.2026

Il D.L. 89/2026[3] ha prorogato al 20 luglio 2026, senza corresponsione di interessi, il termine di versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 delle imposte sui redditi, IRAP ed IVA in scadenza il 30.06.2026.

Sono interessati alla proroga i contribuenti (professionisti ed imprese) che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA)  e che dichiarano ricavi o compensi non superiori ad Euro 5.164.569.

La proroga si applica altresì ai contribuenti di cui sopra

  • che presentano cause di esclusione dagli ISA;
  • che operano nel regime dei minimi (art. 27 c. 1, D.L. 98/2011) nonché quelli aderenti al regime forfetario (art. 1 co. 54-89, L.190/2014);
  • ai contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese (art. 5, 115 e 116 del TUIR) soggette agli ISA quali ad esempio i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza.

Per gli stessi soggetti, è stata altresì differita al 20 agosto 2026 la scadenza del versamento con la maggiorazione dello 0,8% a titolo di interesse corrispettivo.

Le suddette proroghe si applicano[4]:

  • al versamento del saldo 2025 e del primo acconto 2026 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni;
  • al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle Imprese;
  • per i soli soggetti interessati dalla proroga, anche alle imposte che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi (cedolare secca, IVIE, IVAFE, etc.).

Per l’anno 2026, i termini per il versamento delle imposte sono così riassunti:

Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati

Soggetti esclusi dalla proroga

Soggetti con proroga

entro il 30.06.2026

entro il 30.07.2026

 con maggiorazione dello 0,4%

entro il 20.07.2026

entro il 20.08.2026

 con maggiorazione dello 0,8%

Società di capitali ed enti IRES

 

Soggetti esclusi dalla proroga

Soggetti con proroga

Approvazione del bilancio nei termini ordinari di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 30/04/2026)

entro il 30.06.2026

 

entro il 30.07.2026

con maggiorazione dello 0,4%

entro il 20.07.2026

 

entro il 20.08.2026

con maggiorazione dello 0,8%

Approvazione del bilancio nei termini ordinari di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio  (entro il 29/06/2026) ovvero bilancio NON approvato

entro il 31.07.2026

 

entro il 31[5].08.2026

con maggiorazione dello 0,4%

Non interessati dalla proroga

       

 

Rateazione dei versamenti

Tutti i contribuenti (titolari di partita I.V.A. e non, le società di persone e capitali e i soggetti IRES) possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto. Ricordiamo che non è possibile rateizzare il secondo o unico acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.

I versamenti rateali devono essere effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo.

In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.

È possibile rateizzare in un massimo di 7 rate qualora la prima rata di versamento scada il 30 giugno 2026 (e in un massimo di 6 rate se la prima rata viene versata il 30.07.2026).

Si riporta il calendario comune delle scadenze per i versamenti rateizzati[6]:

RATA

Date del versamento rateale con prima rata al 30.06.2026

Unica per Tutti i Contribuenti

Data del versamento rateale con prima rata al 30.07.2026

Unica per Tutti i Contribuenti

1

30/06/2026

30/07/2026

2

16/07/2026

20/08/2026

3

20/08/2026

16/09/2026

4

16/09/2026

16/10/2026

5

16/10/2026

16/11/2026

6

16/11/2026

16/12/2026

7

16/12/2026

–        

 

Cedolare secca sulle locazioni

Il versamento della cedolare secca è effettuato entro il termine stabilito per il pagamento dell’IRPEF.

L’acconto è dovuto nella misura del 100% dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno 2025 (se di importo superiore ad Euro 51,65) e deve essere versato in un’unica soluzione se l’importo è inferiore ad euro 257,52 ovvero in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60%, se superiore.

I termini e le modalità seguono la disciplina prevista per l’acconto IRPEF.

Per i soggetti ISA è possibile calcolare gli acconti nella misura del 50% per ciascuna rata.

Diritto annuale dovuto alla CCIAA

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Mod. F24 sezione “IMU e altri tributi locali”, cod. tributo 3850, anno 2026, ed è compensabile con altri crediti ai sensi del D.Lgs. 241/97.

Si comunica che il MIMIT, con proprio decreto[7], ha autorizzato per il triennio 2026-2028  un incremento della misura del diritto annuale fino al limite massimo del 20%, per le Camere di commercio indicate nell’Allegato A.

 Acconti di imposta 2026

Per l’anno 2026 l’acconto IRPEF/IRES ed IRAP è pari al 100% dell’imposta complessiva relativa all’anno precedente.

  • Per le persone fisiche e le società di persone, il versamento in acconto delle imposte IRPEF ed IRAP è effettuato in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60% dell’acconto dovuto, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00;
  • Per i soggetti IRES, il versamento in acconto delle imposte IRES ed IRAP è effettuato in due rate, pari rispettivamente al 40% ed al 60% dell’acconto dovuto, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103,00.

Il D.L. 124/2019 all’art.58 c.1, ha modificato la disciplina dei versamenti di acconto d’imposta da parte dei soggetti che applicano gli ISA, consentendo a tali soggetti di determinare gli acconti per ciascuna rata nella misura del 50%.

  • Obbligo di ricalcolo degli acconti di imposta per l’anno 2026

Specifiche disposizioni normative impongono l’obbligo di rideterminare gli acconti di imposta. Di seguito le principali fattispecie:

  • IRES premiale (Art. 1 c. 436 – 444 della L. 207/2024 e DM 8.8.2025);
  • super deduzione per le nuove assunzioni (Art. 4 del DLgs.216/2023);
  • iper- ammortamenti (Art. 1 co. 427 – 436 della L. 199/2025);
  • modifiche al regime di rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali (Art. 1 co. 42 della L.199/2025);

Inoltre per i soggetti che hanno aderito, che intendono aderire o che escono dal concordato preventivo biennale, trovano applicazione specifiche regole di determinazione degli acconti.

Modalità di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi

I versamenti delle imposte devono essere effettuati utilizzando il Mod. F24 in via telematica, ovvero, per i soli F24 con saldo a debito e senza compensazioni, presso gli sportelli bancari o postali.

Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli F24 tenuto conto delle modifiche introdotte in materia.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Cartacei presso banche/Poste

Servizi telematici banche/Poste

Servizi telematici Agenzia delle Entrate

Cartacei presso banche/Poste

Servizi telematici banche/Poste

Servizi telematici Agenzia delle Entrate

Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione

NO

Modelli F24 con saldo a debito con compensazione

NO

NO

NO

NO

Modelli F24 con saldo a zero con compensazione

NO

NO

NO

NO

La compensazione

  • Divieto di compensazione – Presenza di debiti iscritti a ruolo

Ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010, opera il divieto di compensazione (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97) dei crediti erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e relativi oneri accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento;

Ai sensi dell’art. 37 c. 49-quinquies del D.L. 223/2006, sussiste altresì il divieto di compensazione (ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/97) dei crediti erariali e di natura agevolativa[8] in presenza di carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 50.000 euro[9], per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

La disposizione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione, per i quali non sia intervenuta decadenza.

  • Limiti alla compensazione

Il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è fissato a 2 milioni di euro.

Ricordiamo che per la verifica del limite massimo non rileva l’anno di maturazione dei crediti ma l’anno del loro utilizzo in compensazione.

La compensazione per un importo superiore a 5.000[10]euro annui può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito ed è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità.

Il visto di conformità non è richiesto con riferimento ai crediti di imposta derivanti da agevolazioni, ad eccezione di quelli il cui presupposto è riconducibile alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.

In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione può essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica:

  • della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
  • della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

La compensazione per un importo non superiore a 5.000 euro può essere effettuata a partire dal primo giorno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti (sempre che, naturalmente, si sia in grado di verificare che il credito utilizzato in compensazione risulterà effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

Qualora si operi la compensazione “orizzontale”, si è sempre tenuti a presentare il modello di pagamento F24, anche nel caso in cui, per effetto della compensazione operata, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

  • Indebita compensazione di crediti- sanzioni per violazioni commesse dall’ 1.09.2024

In caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalla legge, si applica la sanzione del 25% del credito utilizzato (ex art. 13 c. 4 del D.Lgs 471/1997).

In caso di utilizzo di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute si applica la sanzione pari al 70% del credito utilizzato(ex art. 13 c. 5 del D.Lgs 471/1997).

A tali violazioni non è applicabile l’istituto della definizione agevolata di cui agli artt. 16, c. 3, e 17, c. 2 del D.Lgs. 472/97.

Infine, chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione un credito non spettante o inesistente per un importo superiore a 50.000 euro, è punito con la reclusione ai sensi dell’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000.

 

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.     

[1] Cadendo di sabato il termine ordinario del 31 ottobre.

[2] Art. 7-bis c.3 del D.L. 38/2026. Ricordiamo che ai sensi dell’art. 9 c. 3 del D.L. 13/2024, il termine ordinario per aderire alla proposta di concordato è il 30 settembre ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

[3] Art. 6 D.L. 89/2026

[4] Ad oggi manca solo la conferma da parte dell’INPS.

[5] Cadendo il 30.08.2026 di domenica.

[6] Per i soggetti ISA che usufruiscono della proroga e che optano per la rateizzazione delle imposte la prima rata è in scadenza il 20.07.2026, ovvero il 20.08.2026 con maggiorazione dello 0,8%.

[7] D.M. del 17.03.2026

[8] Fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

[9] Art. 4 D.L. 39/2024 modificato dall’art. 1 c. 116 della L. 199/2025

[10] Limiti maggiori sono previsti per i Soggetti ISA che riescono ad avvalersi dei c.d. “benefici premiali” nonché per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale in quanto beneficiano in automatico del regime premiale ISA per i periodi di imposta oggetto del concordato.

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