Circolare n. 19/2026

Il concordato preventivo biennale – l’opzione per il 2026-2027

I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2025-2026, possono accedere, ricorrendone le condizioni,  al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027. L’adesione dovrà avvenire entro il 2 novembre 2026.

I contribuenti che rinnovano il concordato per il biennio 2026-2027, possono beneficiare del regime di ravvedimento speciale per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023

 

La disciplina del Concordato preventivo biennale[1] è stata da ultimo modificata dal D.L. 88/2026, c.d. “Decreto fiscale” e dal D.Lgs. 148/2026 c.d. “Decreto Omnibus”, le cui disposizioni trovano applicazione a decorrere dal biennio di imposta 2026-2027. L’Agenzia delle Entrate, già intervenuta con precedenti documenti di prassi e FAQ, ha fornito ulteriori chiarimenti nella C.M. 8/2026 , cui si rinvia.

Ricordiamo che attraverso il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio, previo accordo tra singolo contribuente ed Agenzia delle Entrate, il reddito e il valore della produzione netta derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP (Cfr. Circolare di Studio n. 21 del 27.09.2025)

  • Soggetti ISA

Sono interessati dall’applicazione del concordato per il biennio 2026-2027 i contribuenti esercenti attività di impresa, arti o professioni nel territorio dello Stato che:

  • applicano gli ISA
  • non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, divenuti definitivi[2];
  • non hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026.
  • Soglia massima di reddito proposto

La proposta di reddito concordato può eccedere solo entro determinati limiti il corrispondente reddito dichiarato nel periodo di imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta.

Sono previsti i seguenti limiti di eccedenza massima:

  • 10% in caso di livello di affidabilità pari a 10;
  • 15% in caso di livello di affidabilità compreso tra 9 e 10;
  • 25% in caso di livello di affidabilità superiore a 8 ma inferiore a 9;
  • 30%[3] in caso di livello di affidabilità superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 35% 4 in caso di livello di affidabilità superiore a 1 ma inferiore a 6.

La suddetta disposizione si applica anche per la determinazione della proposta di valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP.

  • Regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito: tetto di 85.000 euro

Ricordiamo che per i periodi oggetto di concordato, i contribuenti possono assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle addizionali.

L’opzione può essere esercitata anche per una sola delle due annualità oggetto del CPB ma non si estende all’IRAP che continua ad essere determinata con le modalità ordinarie.

L’aliquota per la determinazione dell’imposta sostitutiva varia a seconda dei risultati ISA del periodo di imposta precedente a quello di ingresso nel concordato (punteggio ISA per l’anno di imposta 2025) ed è così stabilita:

  • 10%, se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
  • 12%, se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • 15%, se il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

A partire dalle adesioni al CPB 2025-2026[4], tali aliquote possono essere applicate fino al raggiungimento dell’importo di 85.000 euro. Per la parte eccedente tale somma si applica l’aliquota del 43% per i soggetti IRPEF e l’aliquota del 24% per i soggetti IRES.

  • Modalità di adesione al CPB 2026-2027

Il contribuente può aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027 entro il termine del 2.11.20261 (ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare).[5]

Il modello di adesione al CPB 2026-2027 deve essere trasmesso telematicamente:

  1. congiuntamente alla trasmissione della dichiarazione dei redditi e del modello ISA 2026;

oppure

  1. in via autonoma unitamente al solo Frontespizio del Modello Redditi.
  • Termini decadenziali[6]
  • Per i contribuenti ISA che rinnovano l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027 e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento speciale, i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA per il periodo, o per i periodi di imposta, oggetto di regolarizzazione sono prorogati al 31 dicembre 2029.
  • Per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo 2026-2027, i termini di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA in scadenza al 31.12.2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027.

Nella seguente tabella, sono riassunte le principali caratteristiche del concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.

Concordato preventivo biennale 2026-2027 (soggetti “solari”)

Ambito soggettivo

Contribuenti a cui si applicano gli ISA

Cause di esclusione

Debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e contributivi, con riferimento al 2025, pari o superiori a 5.000,00 euro

Omessa presentazione di almeno una delle dichiarazioni relative al 2023,
2024 o 2025

Condanna per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000 o per i reati di false
comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi nel 2023, 2024 o 2025

Conseguimento di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, per più del 40% del reddito concordato

Adesione al regime forfetario nel primo periodo del concordato

Operazioni straordinarie nel primo anno del concordato ovvero per le società di persone o associazioni ex art 5 del TUIR modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero di soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio/associato o, in ipotesi di rinnovo, fatto salvo l’ingresso di soci/associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR) ovvero redditi di impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente inferiori a 35.000 euro.

Inizio attività nel 2025 e altre cause di esclusione dagli ISA

Professionista individuale che dichiara redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 co. 1 del TUIR e, contemporaneamente, partecipa a un’associazione professionale o a una società tra professionisti (STP), ovvero a una società tra avvocati (STA), salvo che l’associazione o la società partecipata aderiscano al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato, nel periodo di imposta precedente a quello della proposta

Associazione professionale, società tra professionisti (STP) o società tra avvocati (STA) nelle ipotesi in cui non aderiscono al concordato preventivo biennale, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54 co. 1 del TUIR, nel periodo di imposta precedente a quello della proposta.

Effetti del concordato

Redditi ai fini imposte dirette e IRAP predeterminati per il 2026 e 2027

Regime premiale ISA

Esclusione da accertamenti (salvo decadenza dal concordato) ex art. 39 del DPR 600/73

Cessazione

(operante dal periodo di imposta in cui si verificano le condizioni)

Modifica dell’attività esercitata nel corso del biennio concordato rispetto a quella esercitata nel periodo di imposta precedente al biennio (salvo l’applicazione del medesimo ISA)[7]

Cessazione dell’attività

Adesione al regime forfetario

Operazioni straordinarie o modifiche della compagine sociale ovvero per le società o associazioni ex art 5 del TUIR modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero di soci o degli associati o, in ipotesi di rinnovo, fatto salvo l’ingresso di soci/associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 49 e 50 del TUIR) ovvero redditi di impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente inferiori a 35.000 euro.

Ricavi o compensi dichiarati superiori a 7.746.853,50 euro

Contribuente che dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo (art. 54, c.1, del TUIR) e l’associazione di cui all’art. 5 c. 3, lett.c) del TUIR, ovvero la società tra professionisti (STP) ovvero la società tra avvocati (STA), cui partecipa, non determinano il reddito sulla base dell’adesione alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato

Associazione cui all’art. 5 c. 3, lett.c) del TUIR, ovvero la STP ovvero la STA e uno dei soci o degli associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 54, c.1 del TUIR , non determinano il reddito sulla base dell’adesione proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata.

Decadenza

(perdita retroattiva dei benefici per l’intero biennio)

Accertamento di attività non dichiarate o inesistenza/indeducibilità di passività
dichiarate superiori al 30% del dichiarato, relativamente ai periodi d’imposta 2026-2027 o in quello precedente

Accertamento, nel periodo precedente a quello di concordato, di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della proposta con determinazione di una proposta diversa dei redditi/valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione (solo se reddito/valore della produzione corretti risultino superiori al 30% rispetto ai valori concordati)

 

Ricorre una causa di esclusione o vengono meno i requisiti soggettivi

Omesso versamento delle somme derivanti da controlli automatizzati nei periodi di applicazione del concordato

Violazioni di non lieve entità

Oltre alla maxi-deduzione del costo del lavoro, tra le ulteriori novità che interessano il concordato preventivo biennale 2026-2027 si segnalano:

  • Maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali[8]

Tra le componenti che non concorrono alla formazione del reddito oggetto della proposta di concordato viene inclusa la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – c.d. iper-ammortamento (art. 1 co. 427-436, L. 199/2025).

La suddetta componente, se spettante, determinerà altresì una riduzione dall’imponibile di reddito concordato.

  • Modifiche o integrazioni della dichiarazione dei redditi[9]

Eventuali errori commessi in fase di definizione della proposta di concordato possono essere sanati con la presentazione di una dichiarazione integrativa, con contestuale rideterminazione del reddito concordato sulla base dei dati corretti, senza che ciò influisca sulla permanenza del concordato.

Il rinnovo del concordato e il regime del ravvedimento speciale 

Decorso il biennio oggetto di concordato e permanendo i requisiti per l’accesso al suddetto istituto, i contribuenti possono valutare una nuova proposta di concordato biennale per il biennio successivo.

In caso di rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027, sono riconosciuti i seguenti benefici[10]:

Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti

≤ 100.000 euro annui per I.V.A.;

≤ 70.000 euro annui per IRPEF/IRES e IRAP.

Esonero dall’apposizione del visto di conformità o prestazione della garanzia per rimborsi I.V.A.

≤ 100.000 euro annui.

Anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, c. 1, DPR 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’art. 57, c.1, dpr 633/1972

Per i versamenti rateali delle imposte, a titolo di saldo e di primo acconto, per le annualità oggetto di concordato, non sono dovuti gli interessi da rateizzazione.

I soggetti che relativamente al biennio d’imposta 2026-2027, rinnovano l’adesione al concordato possono beneficiare del regime del ravvedimento speciale per i periodi dal 2020 al 2023 (Cfr. Circolare di Studio n. 22/2025 del 29.09.2025).

Ricordiamo che l’opzione per il regime del ravvedimento è esercitata, per ogni periodo d’imposta tra il 2020 e il 2023, mediante la presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in unica soluzione tra l’1.1.2027 e il 15.3.2027 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dal 16.3.2027.

[1] D.lgs. 13/2024 Titolo II , artt. 6 – 39  del D.Lgs. 13/2024.

[2] Art.10 c. 2 del D.Lgs 13/2024. I debiti che precludono l’adesione rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che entro il termine per l’accettazione della proposta hanno estinto tali debiti, a condizione che l’ammontare complessivo e cumulativo del debito residuo (compresi interessi e sanzioni), sia inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

[3] Disposizione introdotta dall’art.7-bis c.1 del D.L. 38/2026 conv.

[4] Art.20-bis c.1 bis del D.L. 13/2024

[5] Il differimento del termine ordinario del 30 settembre (ovvero dell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare) è stato disposto dall’art.7-bis c.3 del D.L. 38/2026 conv.

[6] Art.29 c. 17 D.Lgs. 148/2026

[7] Chiarimenti sono sati forniti in relazione alla modifica dei codici ATECO 2025 (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 236/2025)

[8] Art. 16 c. 1 lett. b-ter) del D.Lgs. 13/2024, introdotte dall’art. 7 c. 3 bis del D.L. 38/2026.

[9] Art. 19 c. 3 bis del D.Lgs. 13/2024, introdotto dall’art. 28 c. 1 lett. d), D.Lgs. 148/2026.

[10] Art. 14 c. 1-bis e 1-ter D.Lgs. 13/2024

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I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

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