Circolare n. 19/2025

Novità introdotte dal D.L. 84/2025: spese di trasferta e lavoro autonomo

Il 29 luglio 2025, il Senato ha approvato in via definitiva il DDL di conversione del D.L. n. 84/2025 (c.d. D.L. Fiscale) entrato in vigore il 18.06.2025 .

 Di seguito alcune delle disposizioni introdotte:

  • Rimborsi spese di trasferta sostenute da lavoratori dipendenti: l’obbligo di pagamento con strumenti tracciati si applica solo alle spese sostenute nel territorio dello Stato;
  • Rimborsi analitici di spese sostenute da lavoratori autonomi: introdotto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciati delle spese di trasferta per la non concorrenza al reddito e per la deducibilità delle stesse nei casi di mancato rimborso da parte del Committente;
  • Deducibilità di alcune spese nel reddito di lavoro autonomo: richiesta la tracciabilità per le spese di rappresentanza; nonché per tutte le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato.

.

Rimborsi delle spese di trasferta sostenute da lavoratori dipendenti  

Ai fini del riconoscimento:

  • della non concorrenza del rimborso, alla formazione del reddito imponibile di lavoro dipendente[1];

e

  • della deducibilità della spesa/rimborso analitico in capo alla società[2];

l’obbligo di tracciabilità di pagamento dei rimborsi analitici relativi alle spese vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea[3] sostenute dai dipendenti e assimilati per le trasferte o missioni effettuate per conto del datore di lavoro si applica esclusivamente alle spese sostenute nel territorio dello Stato (e non alle spese sostenute all’estero).

La disposizione trova applicazione già dal periodo d’imposta in corso al 18.06.2025, ovvero per tutto l’esercizio 2025 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

La norma trova applicazione anche ai fini Irap, a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31.12.2024.

Rimborsi analitici di spese sostenute dai lavoratori autonomi

  • Rimborsi analitici di spese sostenute dai lavoratori autonomi ( Circolare di Studio n. 3/2025 del 22.01.2025)
  • Concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo[4], in deroga al comma 2 lett. b) dell’art. 54, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, se i pagamenti NON sono eseguiti con strumenti tracciati.
  • Nei casi di mancato rimborso da parte del Committente delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, la deducibilità[5] da parte del lavoratore autonomo è consentita, nelle ipotesi specificamente previste [6], a condizione che siano state sostenute con strumenti di pagamento tracciati.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 18.06.2025 e si applicano anche ai fini IRAP.

Altre spese: condizioni per la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo

Le norme in commento hanno modificato alcune disposizioni introdotte dalla riforma del reddito di lavoro autonomo (Cfr. Circolare di Studio n. 5/2025 del 07.02.2025).

  • La deducibilità delle spese di rappresentanza, nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, è ammessa se i pagamenti sono eseguiti con strumenti di pagamento tracciati;[7]
  • La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea1
  • comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi,
  • nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi,

qualora spettante ai sensi delle disposizioni sul lavoro autonomo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con mezzi tracciati[8].

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 18.06.2025 e  si applicano anche ai fini IRAP.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

[1] Art. 51 modificato comma 5 del TUIR

[2] Art. 109 nuovo comma 5-bis del TUIR

[3] Servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; servizio di noleggio con conducente (NCC) e autovettura, motocarrozzetta, velocipede, natante e veicoli a trazione animale (art. 1 L. 21/1992).

[4] Art. 54 c. 2-bis del TUIR.

[5] Art 54-ter, nuovo comma 5-bis, del TUIR.

[6] Casi previsti dai commi 2 e 5 dell’art. 54-ter del TUIR

[7] Art. 54 septies c. 2 del TUIR.

[8] Art. 54 septies c. 6-bis del TUIR.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

Anni di esperienza

Si può dire che conosciamo il nostro lavoro. Da oltre trent’anni lo studio supporta il vostro business.

Clienti Soddisfatti

I clienti dello studio vengono seguiti in modo sartoriale dai nostri professionisti.

Dottori Commercialisti

I professionisti di cui dispone lo studio sono Dottori commercialisti e Revisori contabili.

Contattaci

Le tematiche fiscali e amministrative possono risultare complesse, vieni a parlarne con noi, ti aiuteremo a trovare la soluzione che fa per te!

info@studiopenta.it

 

(+39) 059 342651

 

Modena - Viale Corassori 62

 

Vignola - Via Caselline 633

 

Dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 19.00 - Sabato 9.00 - 12.30

 

6 + 5 =