Circolare n. 23/2024

Regime di ravvedimento delle annualità 2018-2022 riservato ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale

I soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono entro il 31.10.2024 al concordato preventivo biennale (CPB), possono adottare un regime di ravvedimento (c.d. ravvedimento speciale) per le annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Tale misura consente di limitare l’attività di accertamento per i periodi d’imposta definiti dal contribuente, a fronte del versamento, entro il 31.03.2025, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e di un’imposta sostitutiva dell’IRAP (se dovuta), determinate per ciascuna annualità oggetto dell’opzione.

È stata introdotta una misura opzionale definita regime di ravvedimento[1] che consente di limitare l’attività di accertamento per i periodi d’imposta 2018-2022, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva.

Possono beneficiare della misura i soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) entro il 31.10.2024. L’opzione si perfeziona versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, ed un’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, rideterminate per ciascuna annualità oggetto dell’opzione.

Le aliquote per la determinazione dell’imposta sostitutiva dei redditi e relative addizionali (10% – 12% o 15%) sono parametrate al punteggio ISA conseguito nelle annualità 2018-2022 mentre l’aliquota sostitutiva dell’ IRAP è fissa (sempre 3,9%).

Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 è stata prevista una diversa modalità di determinazione della base di calcolo nonché una riduzione delle imposte sostitutive del 30% se in tali periodi si è verificata una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19 ovvero una condizione di non normale svolgimento dell’attività [2].

Si precisa che, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Con Risoluzione n. 50/2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive che devono essere versate in unica soluzione entro il 31.3.2025 ovvero in forma rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi legali. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate.

Il regime di ravvedimento è precluso se, prima del pagamento (in unica soluzione o della prima rata), sono già stati notificati PVC o schemi di atti di accertamento ovvero atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate.

Per le annualità che il contribuente ha scelto di definire e ha poi perfezionato, non possono essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del D.P.R. 600/73 (accertamento analitico, analitico-induttivo e sintetico) e quelle IVA di cui all’art. 54 c. 2 secondo periodo del DPR 633/72 (analitico-induttivo) con alcune eccezioni quali tra le altre, :

  • decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

Si comunica che l’Agenzia delle Entrate ha già reso disponibile nel cassetto fiscale di ciascun contribuente, nella sezione “Comunicazioni – Scheda di sintesi Concordato Preventivo Biennale” un file contenente i conteggi delle imposte sostitutive da versare per aderire alla forma di ravvedimento, per i periodi di imposta dal 2018 al 2022 .

[1] Art.2-quater del D.L. 113/2024

[2] Nello specifico ai sensi dell’art. 9-bis c.6 lett. a) del D.L. 50/2017, il contribuente che ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o necessità.

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I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

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