Circolare n. 14/2024
Investimenti “Transizione 4.0”: approvati i nuovi modelli di comunicazione che consentono di sbloccare le compensazioni dei relativi crediti di imposta
Sono stati approvati con decreto del Mimit i modelli per la comunicazione dei dati degli investimenti 4.0 e delle attività di ricerca e sviluppo che consentono di sbloccare le compensazioni dei relativi crediti di imposta.
I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del GSE e utilizzabili per la trasmissione.
La comunicazione dovrà essere effettuata dalle imprese in via preventiva e consuntiva.
Con Decreto del Mimit del 24.04.2024 sono stati approvati i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione:
- dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali di cui rispettivamente all’All. A e B della L. 232/2016 [1] – c.d. beni strumentali 4.0 – con anno di riferimento 2023 e 2024 (Modello 1);
- del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica[2], ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica[3] – anno di riferimento 2024 (Modello 2).
La compilazione e l’invio dei modelli consentiranno alle imprese di sbloccare le compensazioni dei crediti sospese dell’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 19/E/2024 (Cfr. Circolare di Studio n. 13/2024 del 15.04.2024).
I modelli di comunicazione:
- sono disponibili sul sito istituzionale del GSE al seguente link: https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-al-via-la-procedura-per-compensare-i-crediti-d-imposta;
- sostituiscono i precedenti modelli approvati con decreto del 6.10.2021;
- devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante;
- devono essere trasmessi via Pec all’indirizzo transizione4@pec.gse.it
Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente.
La trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce presupposto per la fruizione dei suddetti crediti di imposta.
Di seguito, sono riepilogate le novità relative alla trasmissione dei modelli.
- Comunicazione per gli investimenti in beni strumentali 4.0 [4]
Codici Tributo Anno di riferimento |
Investimenti effettuati dall’ 01.01.2023 al 29.03.2024 |
Investimenti effettuati dal 30.03.2024 |
Cod. tributo 6936 – beni strumentali materiali di cui all’All. A della L.232/2016 Cod. tributo 6937 – beni strumentali immateriali di cui all’All. B della L.232/2016
Anni 2023 e 2024 |
Il modello di comunicazione deve essere trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti. |
Il modello di comunicazione deve essere trasmesso: – in via preventiva al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30.03.2024 e la presunta fruizione negli anni del credito; – al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. |
- Comunicazione per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, incluse attività di innovazione tecnologica per l’innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica
Codici Tributo Anno di riferimento |
Investimenti effettuati dall’ 01.01.2024 al 29.03.2024 |
Investimenti effettuati dal 30.03.2024 |
Cod. tributo 6938 investimenti in ricerca e sviluppo transizione ecologia, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative Cod. tributo 6939 – investimenti in ricerca e sviluppo – misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno Cod. tributo 6940 – investimenti in ricerca e sviluppo- misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia Anno 2024 |
Il modello di comunicazione deve essere trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti. |
Il modello di comunicazione deve essere trasmesso: – in via preventiva al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30.03.2024 e la presunta fruizione negli anni del credito; – al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. |
[1] ex art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, L. 178/2020
[2] ex art. 1, commi 200, 201 e 202. L. 160/2019
[3] ex art. 1 commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies L.160/2019
[4] Con FAQ pubblicata il 16.04.2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli investimenti effettuati entro il 2022 non vige l’obbligo di comunicazione preventiva anche se l’interconnessione è avvenuta negli anni 2023 o 2024.
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