Circolare n. 11/2024
Dichiarazione annuale IVA 2024 relativa all’anno 2023
Sono stati approvati i modelli di dichiarazione IVA per l’anno 2024 e le relative istruzioni. La dichiarazione deve essere presentata in via telematica tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.
Il versamento dell’IVA dovuta a saldo deve essere effettuato entro il 18 marzo 2024.
Dichiarazione annuale IVA 2024 relativa all’anno 2023
La dichiarazione Iva relativa all’anno 2023 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 30 aprile 2024.
Tra le novità si segnalano:
- l’eliminazione del rigo VA16, riservato ai soggetti che avevano usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19
- l’eliminazione del quadro VB “Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari” riservato ai soggetti con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzavano solo mezzi di pagamento tracciabili, al fine di ridurre del 50% le sanzioni amministrative[1]
- l’introduzione nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, della casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.
- la soppressione del quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette[2] di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.
Versamento del saldo IVA 2023
Il versamento del saldo IVA 2023, di importo superiore a 10,33 euro, va effettuato entro il 18.03.2024[3] in un’unica soluzione ovvero in forma rateale.
I contribuenti trimestrali per opzione sono tenuti a maggiorare il versamento dovuto in sede di dichiarazione annuale dell’interesse del 1%.
I trimestrali c.d. “speciali” di cui all’art. 74, c. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, versano l’IVA relativa al 4° trimestre 2023 entro il 16 febbraio 2024.
In presenza di Modelli F24 contenenti compensazioni è sempre obbligatorio l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Si riepilogano nella tabella seguente le scadenze di versamento del saldo IVA 2023.
VERSAMENTO SALDO IVA 2023 | |||||
entro il 18.03.2024 | entro il 01.07.2024 (30.6.2024 festivo) | entro il 31.07.2024 | |||
unica soluzione | forma rateale (max 10 rate *) |
unica soluzione | forma rateale (max 6 rate*) |
unica soluzione | forma rateale (max 5 rate*) |
prima rata entro il 18.03.2024; rate successive entro il 16 di ogni mese + interessi di rateazione dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima. |
importo dovuto +maggiorazione dell’1,60% (0,4% per mese o frazione di mese a partire dal 18 marzo) |
importo dovuto + maggiorazione dell’1,60%; prima rata entro il 01.07.2024,
rate successive entro il 16 di ogni mese + interessi di rateazione 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima |
importo dovuto maggiorato dell’1,60% + ulteriore maggiorazione dell’ 0,40% |
importo dovuto maggiorato dell’1,60% + ulteriore maggiorazione dell’ 0,40%; rate successive entro il 16 di ogni mese + interessi 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima. In ogni caso l’ultima rata non deve essere versata oltre il 16 dicembre. |
|
(*) Le rate in scadenza il mese di agosto slittano al 20.08.2024 per effetto del differimento del periodo feriale |
Compensazione
L’utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali di importo superiore a 5.000,00 euro:
- può essere effettuato solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito e comporta l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici Fisconline ed Entratel;
- comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
Il visto non è necessario, fino a 50.000 euro [4]:
- per le start up innovative (ex art.25 del D.L. 179/2012), iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese;
- per i soggetti ISA che beneficiano del regime premiale (livello di affidabilità pari a 8 per l’anno 2022, ovvero media di almeno 8,5 per il biennio 2021/2022).
Il limite massimo di utilizzo dei crediti in compensazione/rimborsabili è di 2.000.000,00 di Euro per tutti i contribuenti (L. 234/2021 c.d. Legge di Bilancio 2022).
Si ricorda che a decorrere dall’1/1/2011[5] è vietato compensare nel Mod F24 crediti erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore ad euro 1.500,00 (che passerà, con alcune differenze, ad euro 100.000 dal prossimo 01.07.2024) per i quali sia scaduto il termine di pagamento, fatte salve limitate fattispecie.
Rimborsi
L’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede:
- l’innalzamento ad Euro 30.000,00 dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti richiesti dai soggetti non considerati “a rischio”[6];
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore ad Euro 30.000,00 senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione con apposizione del visto di conformità, o in alternativa, con la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso di determinati requisiti patrimoniali 1;
- l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori ad Euro 30.000,00 solo nelle ipotesi di situazioni di “rischio”.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione. La dichiarazione di atto di notorietà, sottoscritta dal contribuente, e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione, ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
“Società di comodo” (o “non operative”)
In base all’art.30, comma 4, della L. 724/1994 non è consentito alle “società ed enti non operativi” (c.d. “società di comodo”) richiedere il rimborso dell’Iva a credito risultante dalla dichiarazione annuale, oppure portarlo in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 nel modello F24, ovvero cederlo ai sensi del D.L. 70/88.
Si ricorda che l’art. 9 del D.L. 73/2022 ha abrogato per il periodo di imposta in corso al 31.12.2022 la disciplina delle società in perdita sistematica (ex art.2 c. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del D.L. 138/2011) che subivano le medesime penalizzazioni previste per le società considerate “di comodo” per mancato superamento del test di operatività sui ricavi.
È inoltre prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti per i quali ricorre la presenza congiunta delle seguenti condizioni:
- società di comodo nel 2021/22/23;
- società che nel triennio 2021-2023 non hanno effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva non inferiori all’importo derivante dall’applicazione delle previste percentuali per la verifica della condizione di non operatività.
Le società non operative devono compilare il rigo VA 15 del quadro A per attestare la propria situazione.
Gli enti o le società operative che intendono chiedere il rimborso dell’IVA sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per attestare l’assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo.
La dichiarazione è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione. La dichiarazione di atto notorio, sottoscritta dal contribuente e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.
Recentemente[7], è stata chiarito la possibilità di ripristinare, in dichiarazione, il credito IVA che il contribuente aveva erroneamente scomputato (o chiesto a rimborso) in base alla disciplina delle società non operative, previo riversamento dell’imposta erroneamente scomputata (o rimborsata) e sua esposizione nel rigo VL40.
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
[1] disposizione abrogata dall’art. 15 comma 2 del D.Lgs. 8.1.2024 n. 1
[2] art. 37 del D.Lgs. 21/2022
[3] in considerazione del fatto che il 16 marzo cade di sabato
[4] Si segnala che tale soglia è stata innalzata a 70.000 euro secondo quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. 1/2024. L’operatività del nuovo limite, ai sensi di quanto disposto dall’art. 9-bis, comma 12, del D.L. 50/2017 è tuttavia ancorata all’emanazione di un nuovo provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate che definisca i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la più elevata soglia per l’apposizione del visto di conformità.
[5] ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010
[6] Soglia che per i soggetti ISA che possono beneficare del regime premiale è pari ad Euro 50.000,00 (ovvero 70.000 ex 14 del D.Lgs. 1/2024)
[7] Risposta Interpello n. 10 del 17.01.2024
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