Circolare n. 1004
IMU – Pagamento della seconda rata a saldo per il 2023
Scadenza 18.12.2023
Entro il 18 Dicembre 2023 dovrà essere versata la seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2023. Si chiede gentilmente di segnalare allo Studio eventuali modifiche non ancora comunicate riguardanti gli immobili di vostra proprietà.
Pagamento della seconda rata a saldo per il 2023
Entro il 18 Dicembre 2023 dovrà essere versata la seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2023.
Novità e casi di esonero
- Pensionati residenti all’estero
È prevista una riduzione d’imposta del 50% a favore dei soggetti pensionati residenti in uno stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e per la sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto. Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, non è richiesta l’iscrizione all’AIRE dei soggetti non residenti.
- Immobili occupati abusivamente
Dall’01.01.2023 sono esenti gli immobili (fabbricati, terreni ed aree fabbricabili) non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici (artt. 614, c.2 o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
L’esenzione va circoscritta al periodo dell’anno durante il quale si è protratta l’occupazione abusiva.
Comunicazione IMU
Si ricorda che entro il 31.12.2023, i soggetti passivi dovranno inviare al Comune in cui sono ubicati gli immobili, a pena di decadenza, la comunicazione IMU per usufruire dell’aliquota agevolata. Tale comunicazione non va ripresentata a condizione invariata tuttavia qualora venga meno il requisito per usufruire dell’aliquota agevolata deve essere presentata apposita comunicazione di cessazione.
Dichiarazione Ministeriale IMU
I soggetti passivi devono comunicare le variazioni intervenute sugli immobili nel corso dell’anno 2023 presentando la dichiarazione IMU entro il 01.07.2024 (cadendo il 30.06.2024 di domenica). Con decreto del MEF del 29/07/2022 è stato approvato il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni.
Versamenti
I versamenti devono essere effettuati utilizzando il Modello F24 o il bollettino postale.
I soggetti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello cartaceo presso gli sportelli bancari o postali soltanto se il Modello F24 non riporta compensazioni.
I soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti tramite ModelloF24, esclusivamente in via telematica.
Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli F24.
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA |
|||
|
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 |
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Cartacei presso banche/Poste |
Servizi telematici banche/Poste |
Servizi telematici Agenzia delle Entrate |
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Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione |
SÌ |
SÌ |
SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione |
NO |
NO |
SÌ |
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione |
NO |
NO |
SÌ |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA |
|||
|
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 |
||
Cartacei presso banche/Poste |
Servizi telematici banche/Poste |
Servizi telematici Agenzia delle Entrate |
|
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione |
NO |
SÌ |
SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione |
NO |
NO |
SÌ |
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione |
NO |
NO |
SÌ |
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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