Circolare n. 1000
Dichiarazioni dei sostituti d’imposta per l’anno 2022 – Mod. 770 – Modalità e termini di presentazione.
Il Modello 770 dei sostituti di imposta deve essere presentato entro il 31 ottobre 2023. Entro tale data deve essere inoltre presentata la Certificazione Unica contente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
Dichiarazioni dei sostituti d’imposta per l’anno 2022 – Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione dei sostituti di imposta si compone di due parti:
- Certificazione Unica;
- Modello 770.
Certificazione Unica
Deve essere utilizzata dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022 (Cfr. Circolare Studio n. 985 del 06.03.2023).
Si rammenta che la trasmissione può essere effettuata entro il 31.10.2023 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata
Mod. 770/2023 per l’anno 2022
Deve essere utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2022, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati assicurativi e contributivi richiesti.
Deve inoltre essere utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare, sulla base di specifiche disposizioni, i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2022, od operazioni di natura finanziaria effettuate nell’anno 2022, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni.
Ancora, sono obbligati a presentare il Mod. 770 i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitali, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, premi, vincite ed altri proventi finanziari, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio, redditi diversi, nonché coloro che nel 2022 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli art. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del D.P.R. 600/73 e 33, c.4, del DPR 42/88.
In via indicativa si tratta di ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, su locazioni brevi inserite all’interno della CU e su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi. Per l’elencazione puntuale si rinvia al punto 1. Istruzioni Mod. 770-2023 redditi 2022.
Principali Novità
Le principali novità riguardano i seguenti quadri:
Quadro SO : dove da quest’anno devono essere inseriti anche i dati relativi agli investimenti nei PIR ordinari e alternativi.
Quadro SI: in particolare il rigo SI3, dove gli utili devono essere indicati considerando esclusivamente utili (in denaro o in natura) corrisposti nel 2022 dalla società emittente, a prescindere dalla data di delibera dei dividendi.
Quadro ST: in relazione a nuovi codici numerici per la sospensione di versamenti del 2022.
Modalità e termini di presentazione
La dichiarazione Mod. 770 deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 31.10.2023.
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
L’art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000 prevede sanzioni penali nel caso di omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d’imposta, di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo di imposta.
Omessa dichiarazione di sostituto d’imposta
L’art. 5 c. 1-bis del D.Lgs. 74/2000, prevede sanzioni penali anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, quando l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad Euro 50.000,00 .
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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