Circolare n. 842
“Nuova” IMU
Pagamento dell’imposta dovuta per l’anno 2020
Presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2019
A decorrere dall’anno 2020, la Legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019 N. 160, art. 1 c. 738-783) ha riscritto la disciplina dell’IMU con l’abolizione della TASI.
La prima rata della “nuova” IMU per l’anno 2020 deve essere versata entro il 16 giugno 2020.
La Dichiarazione IMU relativa all’anno 2019 deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020.
“Nuova” IMU
La Legge di Bilancio 2020 ha nuovamente modificato la disciplina IMU-TASI cancellando quest’ultima e facendola confluire nella “Nuova” IMU.
Termini di versamento
L’imposta IMU deve essere versata in due rate:
– la prima, entro il 16 giugno di ogni anno, sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;
– la seconda rata entro il 16 dicembre di ogni anno a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base delle aliquote deliberate dai singoli Comuni.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di imposizione.
Determinazione della prima rata scadente il 16.06.2020
Per l’anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019 mentre, in sede di saldo, si provvederà a conguagliare la differenza sulla base delle aliquote stabilite dai Comuni.
Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Facoltà dei Comuni di differire il versamento della prima rata dell’IMU 2020
Con un comunicato del 21.5.2020, l’IFEL ha reso noto uno schema di delibera che prevede la proroga del termine di versamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020 e che i Comuni hanno la facoltà di disporre, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19.
In alcuni casi, quindi, gli enti locali potrebbero differire il pagamento dell’acconto 2020 entro una data successiva al 16.6.2020, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Immobili per i quali non è dovuto il versamento della prima rata IMU 2020 – Novità del decreto “Rilancio”
L’art. 177 del D.L. 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”) ha stabilito che non è dovuta la prima rata dell’IMU per il 2020 relativa:
- agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni), agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L’esclusione non riguarda l’immobile di proprietà di un soggetto (che deve versare l’IMU) che viene locato ad un altro soggetto per esercitare l’attività turistica.
Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.6.2020.
Dichiarazione IMU Anno 2019 – Termine di presentazione 31 dicembre 2020
Entro il 31 dicembre 2020 deve essere presentata la dichiarazione IMU relativa alle variazioni intervenute nel corso dell’anno 2019.
Modalità di versamento
I versamenti dell’IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:
- il modello F24 cartaceo o in via telematica;
- il bollettino postale.
Il versamento dell’IMU effettuato mediante il modello F24 permette di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti fiscali o contributivi disponibili, nei limiti delle vigenti disposizioni.
Si riepiloga di seguito in forma tabellare la disciplina relativa al pagamento dei modelli.
CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | SÌ | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione | NO | NO | SÌ |
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione | NO | NO | SÌ |
CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA | |||
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 | |||
Cartacei presso banche/Poste | Servizi telematici banche/Poste | Servizi telematici Agenzia delle Entrate | |
Modelli F24 con saldo a debito senza compensazione | NO | SÌ | SÌ |
Modelli F24 con saldo a debito con compensazione | NO | NO | SÌ |
Modelli F24 con saldo a zero con compensazione | NO | NO | SÌ |
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche – Modello 730/2023 e Modello Redditi persone fisiche 2023
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