Circolare n. 837
Prova delle cessioni intracomunitarie – Novità dall’1.1.2020
La direttiva 2018/1910/UE ha modificato la direttiva 2006/112/CE in materia di IVA, prevedendo una nuova disciplina per le cessioni intracomunitarie.
In ragione di ciò, il Regolamento UE 04.12.2018 n. 1912, modificando il Regolamento 282/2011, ha introdotto con l’art. 45-bis specifiche presunzioni relative all’effettuazione delle cessioni intracomunitarie.
La nuova disciplina si applicherà a decorrere dall’1.1.2020.
L’art. 41, c. 1 del D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie di beni sono considerate operazioni non imponibili IVA quando, congiuntamente:
- entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione sono soggetti passivi IVA;
- la cessione è a titolo “oneroso” e comporta il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
- i beni sono spediti in un altro Stato comunitario.
Nuova disciplina delle cessioni intracomunitarie
L’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, così come risultante dalle modifiche applicabili dall’1.1.2020, stabilisce la non imponibilità IVA in favore delle cessioni di beni spediti o trasportati, fuori dal loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore o dall’acquirente o per loro conto, al rispetto delle condizioni seguenti:
- i beni sono ceduti ad un altro soggetto passivo, o ad un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- il soggetto passivo o un ente non soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.
Inoltre, il regime non si applica qualora il cedente:
- non abbia rispettato l’obbligo di presentare gli elenchi riepilogativi (c.d. “INTRASTAT”) riferiti a tale cessione;
- oppure l’elenco riepilogativo presentato non riporti le informazioni corrette riguardanti tale cessione.
Prova delle cessioni intracomunitarie
Ad oggi, né la normativa comunitaria né quella nazionale hanno stabilito le modalità per fornire la prova dell’effettivo trasporto dei beni in altro Paese comunitario.
Nel corso degli anni l’Agenzia delle Entrate ha fornito, con interventi di prassi, alcuni chiarimenti in merito ai documenti ritenuti necessari per provare l’avvenuta uscita dei beni dallo Stato italiano.
Il nuovo art. 45-bis del Regolamento UE 282/2011 stabilisce, ai fini dell’applicazione dell’esenzione (non imponibilità) dall’imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall’acquirente (o da un terzo per suo conto).
Presunzioni
A norma dell’art. 45-bis, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati in un altro Stato membro della UE, in uno dei casi seguenti:
- il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto ed il venditore è in possesso di almeno due degli elementi di prova non contraddittori individuati dal Regolamento medesimo (“lettera A”), rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
- oppure il venditore è in possesso di uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento (“lettera A”), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori anch’essi individuati dal Regolamento (“lettera B”), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente;
- oppure il venditore è in possesso di:
- una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica:
- la data di rilascio;
- il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo dei beni (nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto);
- l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente;
- nonché almeno due degli elementi di prova non contraddittori (“lettera A”), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi individuati dal Regolamento (“lettera A”) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori (“lettera B”), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.
- una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica:
La dichiarazione scritta, rilasciata dall’acquirente al fornitore, deve essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione intracomunitaria.
La presunzione può essere rifiutata dall’Amministrazione finanziaria.
Elementi di prova non contraddittori (lettera A)
L’art. 45-bis, par. 3, del Regolamento UE 282/2011 individua, come elementi di prova della spedizione o del trasporto, i vari documenti relativi al trasporto o alla spedizione.
Si tratta, a titolo esemplificativo:
- del documento di trasporto;
- della lettera CMR firmata;
- della polizza di carico;
- della fattura relativa al trasporto aereo;
- della fattura emessa dallo spedizioniere.
Elementi di prova non contraddittori (lettera B)
Gli ulteriori elementi di prova non contraddittori, di cui all’art. 45-bis, par. 3, del Regolamento UE 282/2011, sono rappresentati dai documenti seguenti:
- la polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- i documenti ufficiali rilasciati da una pubblica Autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- la ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Recepimento a livello nazionale
Le disposizioni contenute nella direttiva 2018/1910/UE non sono state ancora recepite dall’ordinamento italiano.
Le disposizioni si ritengono applicabili dall’1.1.2020 anche a livello nazionale, in ragione del principio di efficacia diretta delle direttive comunitarie, qualora la norma sia chiara, precisa e incondizionata non richiedendo, pertanto, misure di recepimento nazionale.
Si rimane tuttavia in attesa delle necessarie indicazioni operative sull’applicazione del Regolamento UE, tenuto anche conto dei precedenti interventi di prassi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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