Circolare n. 834
INPS – Gestione separata (art. 2, L. 8 agosto 1995, n. 335) – Aliquote contributive e massimale per l’anno 2020 – Circolare Inps n. 12 del 3/2/2020
Con la circolare n. 12 del 3/2/2020, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2020.
Con circolare n. 12 del 3/2/2020, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata dell’INPS per l’anno 2020.
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non pensionati:
- lavoratori autonomi-professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS in quanto non obbligati al versamento contributivo alle Casse previdenziali di categoria (professionisti “senza Cassa”) 25,72%
- lavoratori senza partita IVA ai quali si applica la contribuzione “DIS-COLL” – indennità di disoccupazione quali: collaborazioni coordinate e continuative, anche occasionali, collaborazioni rese da amministratori, liquidatori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti, dottorati di ricerca, assegni e borse di studio 34,23%
- altri lavoratori senza partita IVA a quali non si applica la contribuzione “DIS-COLL”, quali: componenti di commissioni e collegi, Amministratori di Enti locali non dipendenti, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione (per i contratti in corso al 25/6/2015 e fino alla loro cessazione), medici in formazione specialistica 33,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 24,00%
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi.
L’obbligo di versamento dei contributi è in capo al committente che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il Modello F24 telematico ovvero tramite il Modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo e acconti).
Per l’anno 2020 le aliquote di contribuzione sono applicabili, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla gestione separata, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito di € 103.055,00.
Il minimale di reddito per l’anno 2020, che consente agli iscritti l’accredito dell’intero anno, è invece pari a € 15.953,00.
Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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