Circolare n. 833

Dichiarazione annuale Iva 2020 relativa all’anno 2019 – Presentazione – Scadenza 1 febbraio – 30 aprile 2020

Versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale – Scadenza 16 marzo 2020

Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali – Scadenza 16 marzo 2020

Presentazione dell’esterometro  con cadenza trimestrale – D.L. 124/2019

Sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva per l’anno 2019 e le  relative istruzioni. La dichiarazione deve essere presentata in via telematica tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020. Il versamento dell’iva dovuta a saldo deve essere effettuato entro il 16 marzo 2020. Entro la stessa data deve essere effettuato anche il versamento  della tassa annuale  di bollatura e numerazione dei libri sociali.

Il D.L. 124/2019 ha modificato  la periodicità di presentazione del c.d. “esterometro” che passa da mensile a trimestrale.

Dichiarazione annuale Iva 2020 relativa all’anno 2019 – Presentazione – Versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale.

Sono stati approvati i modelli di dichiarazione Iva per l’anno 2019 e le  relative istruzioni.

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Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione Iva relativa all’anno 2019 deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati dal 1° febbraio al 30 aprile 2020.

Tra le novità si segnalano:

– l’istituzione del quadro VP con il quale si possono comunicare i dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2019, ed evitare cosi la  comunicazione in scadenza il  29 febbraio 2020 a condizione che la dichiarazione Iva sia presentata entro il 29 febbraio 2020.

– la presenza nel frontespizio della casella  “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”  per i  contribuente che hanno  applicato  gli ISA ed hanno  conseguito  un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2018 e che sono quindi esonerati dall’apposizione del visto di conformità per compensazioni e rimborsi Iva per importi non superiori a 50.000 Euro annui (cfr. Circolare Studio Penta 818).

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Compensazione

L’utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali di importo superiore a 5.000,00 euro:

  • può essere effettuato solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito;
  • comporta l’obbligo di utilizzare, per la presentazione dei modelli F24, esclusivamente i servizi telematici Fisconline ed Entratel.

L’utilizzo in compensazione di crediti IVA annuali per importi superiori a 5.000,00 euro comporta altresì l’obbligo che la dichiarazione IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all’art. 2409-bis c.c., attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Per l’anno 2020 il limite massimo complessivo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili in F24 (ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97) e/o rimborsabile tramite conto fiscale, è di Euro 700.000,00, elevato ad 1.000.000,00 di Euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Si ricorda altresì che ai sensi dell’art. 31 del D.L. 78/2010 a decorrere dall’1/1/2011 è vietato compensare nel Mod F24 (ai sensi del D.Lgs. 241/97) crediti erariali, in  presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori di ammontare superiore a € 1.500,00 per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

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Rimborsi

L’art. 38 bis del DPR 633/72 prevede:

  • l’innalzamento ad Euro 30.000,00 dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti richiesti dai soggetti non considerati “a rischio”;
  • la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore ad Euro 30.000,00 senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione con apposizione del visto di conformità, o in alternativa, con la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso di determinati requisiti patrimoniali;
  • l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori ad Euro 30.000,00 solo nelle ipotesi di situazioni di “rischio”.

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La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione.

La dichiarazione di atto di notorietà, sottoscritta dal contribuente, e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione, ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

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“Società di comodo” (o “non operative”)

In base all’art.30, comma 4, della L. 724/1994 non è consentito alle “società ed enti non operativi” (c.d. “società di comodo”) richiedere il rimborso dell’Iva a credito risultante dalla dichiarazione annuale, oppure portarlo in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97 nel modello F24, ovvero cederlo ai sensi del D.L. 70/88.

Si ricorda che ai sensi del D.L. 138/2011 sono considerate “società non operative” anche le società in perdita sistematica.

Inoltre, è prevista la perdita definitiva del credito IVA annuale per i soggetti per i quali ricorre la presenza congiunta delle seguenti condizioni:

  • società di comodo nel 2017/18/19;
  • società che nel triennio 2017/2019 non ha effettuato operazioni rilevanti ai fini Iva non inferiori all’importo derivante dall’applicazione delle previste percentuali per la verifica della condizione di non operatività.

Le società non operative devono compilare il rigo VA 15 del quadro A per attestare la propria situazione.

Gli enti o le società operative che intendono chiedere il rimborso dell’IVA sono tenuti a produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, per attestare l’assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti di comodo.

La dichiarazione è resa mediante sottoscrizione del quadro VX della dichiarazione.

La dichiarazione di atto notorio, sottoscritta dal contribuente e copia del documento di identità dello stesso, devono essere ricevute e conservate dal soggetto che invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

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Versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale – Termini – Rateizzazione

L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all’anno 2019 deve essere versata entro il 16 marzo 2020, se di importo superiore a 10,33 Euro.

In presenza di Modelli F24 contenenti  compensazioni è sempre obbligatorio l’utilizzo dei sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione oppure in forma rateale (maggiorando  dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima).

Il versamento può essere inoltre differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, in unica soluzione oppure rateizzato (maggiorando  dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima).

I contribuenti trimestrali per opzione sono tenuti a maggiorare il versamento dovuto in sede di dichiarazione annuale dell’interesse del 1%.

I trimestrali c.d. “speciali” di cui all’art. 74, c. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, devono versare l’Iva relativa al 4° trimestre 2019 entro il 16 febbraio 2020, prorogato al 17 febbraio, cadendo il 16 di domenica.


 

Tassa annuale di bollatura e numerazione dei libri sociali. Scadenza 16 marzo 2020

Per le società di capitale è dovuta la tassa annuale di Euro 309,87, elevata a euro 516,46 per le società con capitale superiore, alla data del 1 gennaio, a Euro 516.456,90.

La tassa annuale di bollatura e numerazione deve essere versata, in modalità telematica, mediante il Mod. F24 – sez. Erario – con codice tributo “7085”, periodo 2020, entro il 16 marzo 2020.

Le società di nuova costituzione sono tenute ad effettuare il pagamento con bollettino postale C/C 6007.


 

Presentazione dell’esterometro con cadenza trimestrale – D.L. 124/2019

Il decreto 124/2019 ha semplificato le modalità di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), prevedendo una comunicazione trimestrale (e non più mensile) entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Le scadenze per l’esterometro 2020 saranno quindi:

– 30 aprile per il primo trimestre,

– 31 luglio per il secondo trimestre,

– 2 novembre (cadendo il 31 ottobre di sabato) per il terzo trimestre,

–  1° febbraio 2021 (cadendo il 31 gennaio di domenica) per il quarto trimestre.

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Lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Ultime Circolari

Circolare n. 949 – Dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche- Modello 730/2022 e Modello Redditi persone fisiche 2022

Le persone fisiche dovranno presentare entro il prossimo 30 novembre la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021 (Modello Redditi 2022).
I dipendenti e i pensionati possono, in alternativa, presentare il Modello 730 entro il termine ultimo del 30 settembre, ottenendo così il rimborso dell’IRPEF a credito direttamente nella busta paga (a partire dal mese di luglio) o nella rata di pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
In allegato, l’elenco dei dati e documenti, da produrre allo Studio entro il prossimo 15 Aprile necessari per la compilazione della dichiarazione dei redditi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Sigg. Clienti sono invitati ad inviare i documenti allo Studio via email o in alternativa, sono pregati di mettersi in contatto con lo Studio per concordare le modalità di consegna.

Circolare n. 898 – SPID, CIE e CNS

Il D.L. 76/2020 ha stabilito che l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire solamente attraverso lo SPID, la CIE o la CNS.
Per quanto riguarda invece imprese e professionisti, nulla cambia nell’immediato.

Circolare n. 886 – Gestione separata INPS

Con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, l’INPS ha comunicato le aliquote per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, il valore minimale e il valore massimale annuo del reddito per l’anno 2021.

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